Dall’1 gennaio 2023 per quelli che superano il limite di 44 t l’indennizzo di usura previsto dall’art. 18 del Regolamento deve essere ridotto del 70%

I convogli costituiti da un trattore e da un rimorchio o da una macchina agricola operatrice trainata, entrambi omologati ai sensi della Mother Regulation, possono raggiungere un peso complessivo molto maggiore rispetto a quello consentito dall’omologazione nazionale. Il motivo risiede essenzialmente nel maggior peso per asse e nella possibilità di utilizzare dispositivi di traino con portata assai maggiore rispetto alle norme del codice della strada, che limita il peso trainabile a 20 t (su 3 o più assi) e quello del trattore a 14 t.

Con questi limiti il peso massimo di un convoglio agricolo non potrebbe superare 34 tonnellate, un valore largamente inferiore a quello di altre categorie di veicoli. Per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati vale infatti il limite ponderale stabilito dall’art. 62 del codice (massa limite), pari a 44 t: un valore di cui si è tenuto conto nella costruzione delle strade e delle relative opere, come ponti, viadotti e cavalcavia. In verità esistono anche strade con portate maggiori (si arriva a superare il “muro” delle 108 t), per consentire il passaggio dei trasporti eccezionali più pesanti, ma sono poche e coprono quindi solo una parte minimale del territorio nazionale. Con l’omologazione comunitaria è possibile arrivare a 18 t per i trattori a ruote, 32 t per quelli a cingoli e 10 t per asse per i veicoli trainati: un “4 assi” può infatti arrivare a 40 t, che sommate al peso del trattore raggiungono valori decisamente elevati (58 t e più). In mancanza, nel Codice, di una specifica norma di comportamento, nell’estate del 2020 intervenne il competente ministero, disponendo l’obbligo di autorizzazione per i convogli agricoli con peso in ordine di marcia superiore a 44 t.

A rigore di logica, solo una legge può stabilire un obbligo e la relativa sanzione, ma non una semplice circolare ministeriale, che ha soltanto valore interpretativo; tuttavia, lo scopo era tecnicamente giustificabile per tutelare l’integrità del patrimonio stradale. La nota del ministero recava diversi errori, tanto da essere rettificata con la circolare n. 31802 emanata il 9 novembre 2020, che stabilisce che i convogli che superano il limite di 44 t devono essere autorizzati, né più né meno come le macchine agricole eccezionali.

La verifica su strada comporta la pesata del convoglio nelle condizioni di circolazione: non basta quindi che la somma delle masse massime tecnicamente ammissibili, riportate sugli allegati tecnici dei due veicoli, superi le 44 t, e l’eventuale eccedenza viene sanzionata come sovraccarico. Poiché viene superato un limite ponderale, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, indicato all’art.18 del Regolamento. Trattandosi di macchine agricole l’indennizzo è quello stabilito (in misura forfetaria) dalla tabella di cui al comma 5, lettera a), per i veicoli “atti al carico”, in quanto il superamento del limite di 44 t è legato alla presenza di un carico. Tale indennizzo è elevatissimo: nel 2020, all’entrata in vigore della circolare, ammontava ad oltre 2.570 euro all’anno, un valore enormemente superiore a quello previsto – per esempio – per i mezzi d’opera, che circolano su strada con maggiore frequenza delle macchine agricole.

Azione congiunta Cai Agromec e Coldiretti

Le considerazioni fatte finora furono subito portate all’attenzione del ministero, coinvolgendo tutta la filiera, dai costruttori ai concessionari, dagli agromeccanici agli agricoltori. Apparve subito chiaro che in ambito ministeriale prevaleva il timore di una possibile riduzione del gettito derivante dal pagamento degli indennizzi: un atteggiamento singolare per chi aveva creato il balzello e poi sosteneva di non poterlo ridurre per non toccare il bilancio dello Stato. Fin dall’inizio la Confederazione chiese ed ottenne l’appoggio di Coldiretti per arrivare ad una soluzione normativa, che obbligasse il ministero a ridurre o eliminare del tutto il pesante tributo. Dopo vari tentativi andati a vuoto, nello scorso autunno, grazie al determinante appoggio di Coldiretti, un gruppo di parlamentari della Lega, sostenuti da tutta la maggioranza, riuscì a presentare un emendamento al testo della legge di bilancio, che ha poi superato l’esame delle Camere.

La norma, già in vigore dal primo gennaio, stabilisce che per i convogli che superano il limite di 44 t, l’indennizzo di usura fissato dalla tabella contenuta nell’art. 18 Reg., comma 5, lettera a), deve essere ridotto del 70%. Come specificato nella relazione di accompagnamento, ha giocato a favore la minore frequenza con cui le macchine agricole circolano su strada, rispetto ai veicoli industriali: è noto, infatti, che i trasferimenti stradali incidono al massimo per il 20-30% del tempo complessivo di lavoro. Grazie a questa provvidenziale innovazione normativa, il costo per la distribuzione dei fertilizzanti organici, elemento chiave per il mantenimento della fertilità dei terreni e per la realizzazione pratica dell’economia circolare in agricoltura, subirà una minore penalizzazione rispetto al

Novità per i convogli agricoli - Ultima modifica: 2023-01-23T05:05:33+01:00 da K4

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