Circolazione stradale, Cai risponde

circolazione stradale
Facciamo luce su alcuni dei quesiti più frequenti

La Cai, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, svolge da anni un’attività di consulenza e assistenza tecnica, che si concretizza nella risposta a numerosi quesiti posti dalle imprese associate, per il tramite delle Organizzazioni territoriali.
Buona parte delle domande verte sulla circolazione stradale, una materia assai complessa in relazione alle innumerevoli tipologie di macchine agricole, alla successione temporale di norme e regolamenti, ed ai diversi regimi a cui sono soggette le macchine agricole. Pubblichiamo quindi una selezione delle domande più frequenti e delle relative risposte.
Quali sono i dispositivi di segnalazione visiva obbligatori per le macchine agricole operatrici eccezionali?
L’articolo 104 del Codice della strada (di seguito CdS) stabilisce il principio generale che le macchine agricole operatrici eccezionali che eccedono i limiti di sagoma e/o massa, devono essere dotati di appositi dispositivi di segnalazione visiva, specificati dal Regolamento. Quest’ultimo, all’articolo 265, comma 1, stabilisce che le macchine agricole che per necessità funzionali superano i limiti dell’art. 104 devono essere munite, nella sola parte posteriore, di un pannello a strisce diagonali retroriflettenti di colore bianco e rosso, di forma quadrata con lato di 50 centimetri (analogo a quello che identifica i carichi sporgenti). Si precisa che il cartello in plastica con le 4 gemme catarifrangenti non è omologato e non può quindi sostituire il pannello sopra indicato.
Oltre a questo dispositivo, per così dire passivo, in quanto si illumina solo quando viene colpito dalla luce dei fari dei veicoli che sopraggiungono nello stesso senso di marcia, l’art. 266 prescrive che le macchine agricole semoventi eccezionali devono essere dotate di uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato (comunemente noto come “civetta” o “girofaro”).
Il dispositivo lampeggiante deve essere montato sulla macchina semovente, con il centro ottico ad almeno 2 metri da terra, e comunque ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione; nel caso in cui la sagoma della macchina non consenta di rispettare i limiti di visibilità su un arco di 360 gradi, devono essere installati più dispositivi. Lo stesso vale nel caso di convogli costituiti da una macchina semovente e da una trainata: in tal caso il lampeggiante può essere installato sull’una, sull’altra o su entrambe, nel rispetto dei limiti minimi di visibilità stabiliti dal Regolamento.
Quali sono i limiti di lunghezza per i convogli di macchine agricole?
I convogli costituiti da una macchina agricola semovente (non importa se trattrice o operatrice) e da un rimorchio, ovvero da una (o due) macchina agricola trainata non può superare il limite stabilito dall’art. 105 del CdS, pari a 16,50 m. Detto limite risulta spesso insufficiente rispetto al fabbisogno: un rimorchio agricolo può infatti arrivare a una lunghezza di 12 m, inclusi gli organi di attacco; per rispettare i 16,50 m ci vuole un trattore molto compatto, con una massa rimorchiabile insufficiente rispetto al fabbisogno. In aggiunta il limite definito dall’art. 105 non può essere mai superato, neppure con autorizzazione: il concetto di “macchina agricola eccezionale” è applicabile solo al veicolo isolato, o ai complessi fra trattrici e attrezzature portate o semiportate (art. 104 commi 7 e 8), ma non ai convogli. Queste incongruenze sono state oggetto di innumerevoli tentativi di modifica del Codice, tutti naufragati per inspiegabili resistenze da parte ministeriale. L’unica deroga, del tutto marginale, riguarda i convogli costituiti da trattrici e rimorchi attrezzati per il trasporto di macchine agricole eccezionali, che non possano circolare autonomamente, grazie alle modifiche all’art. 268 del Regolamento, in vigore dal giugno 2013 (Dpr 31/2013). La norma è stata scritta per consentire la circolazione dei rimorchi per il trasporto delle mietitrebbie cingolate per il riso; il convoglio deve essere munito di autorizzazione e di doppia scorta tecnica (un veicolo che precede ed uno che segue).
È obbligatorio smontare la barra di taglio della mietitrebbia?
Il codice della strada non obbliga a smontare la barra di taglio, tuttavia l’ente proprietario della strada può prescrivere, nel provvedimento di autorizzazione, eventuali “condizioni e cautele”. Fra queste può rientrare la prescrizione di ridurre il più possibile l’ingombro trasversale della macchina: la barra di taglio di tipo fisso sporge sempre rispetto alla sagoma della mietitrebbia.
Bisogna inoltre verificare se la stessa può effettivamente circolare con la barra montata: su alcuni modelli di vecchia costruzione il peso gravante sull’asse anteriore era eccessivo, e potevano essere omologate solo se la piattaforma veniva smontata e caricata sul carrello portabarra. Carrello che, all’epoca, non era considerato come un veicolo a sé stante, ma come parte integrante della mietitrebbia; le relative caratteristiche tecniche (misure, pesi e dispositivo di attacco) erano riportati sul libretto di circolazione della macchina semovente.
Il trattore con braccio decespugliatore deve essere collaudato con annotazione dell’attrezzatura sulla carta di circolazione, quando esegue la manutenzione di banchine stradali?
Fino ad epoca recente, il Codice della strada consentiva la circolazione delle macchine agricole, inclusi i trattori, solo per il proprio trasferimento, oppure per il trasporto di prodotti agricoli e sostanze di interesse agrario. I veicoli agricoli non potevano, però, eseguire lavori che interessassero il demanio stradale, di cui le banchine fanno parte; poteva essere tollerata, al più, la presenza sulla strada (con opportuna segnaletica) di macchine destinate ad eseguire lavori su terreni confinanti. Poiché i lavori al patrimonio stradale erano compresi nella definizione di macchina operatrice, di cui all’art. 58 del Codice, ma non in quella di macchina agricola, il decespugliatore doveva essere annotato sul libretto di circolazione, previa visita e prova, in quanto si cambiava la destinazione del veicolo, anche se temporaneamente. Questa nozione restrittiva delle macchine agricole, che obbligava gli appaltatori dei servizi di manutenzione stradale a sottoporre il veicolo a collaudo ogni volta che si decideva di sostituire il trattore o l’attrezzatura, è stata superata da due diversi provvedimenti, che hanno modificato prima il codice e poi il regolamento. Con la legge 22/12/2008, n. 201, al 1° comma dell’art. 57 del CdS sono state aggiunte le “E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di tutela e manutenzione del territorio”, nel concetto di multifunzionalità dell’agricoltura.
Alcuni anni dopo è toccato all’art. 206 Regolamento, in cui la definizione delle attrezzature delle trattrici agricole è stata integrata, inserendo quelle “destinate” alle operazioni di tutela e manutenzione del territorio, riprendendo quindi l’espressione del Codice. Si noti che non è necessario che l’attrezzatura sia specifica per il lavoro di manutenzione stradale: fa fede il fatto che sia stata destinata (dal proprietario) a svolgere quella funzione, che è viene quindi considerata “tipica” dell’attrezzatura stessa e della trattrice che la porta. Poiché la manutenzione delle banchine stradali (o di quelle di fossi e canali, argini, ecc.) rientra nella manutenzione del territorio, dal 2 giugno 2013 è il problema legato alla destinazione e uso delle macchine agricole è venuto meno, e con esso gli obblighi di collaudo e di aggiornamento della carta di circolazione.
Il trattore con il braccio non è pertanto soggetto ad alcun vincolo per lavorare sulla strada; bisogna tuttavia rispettare gli obblighi relativi alle segnalazioni riguardo alla presenza su strada di veicoli operativi. Oltre all’indicazione, a monte e valle, della presenza di un cantiere mobile, il trattore deve essere dotato, nella parte posteriore, del cartello a strisce bianche e rosse con il segnale di passaggio obbligatorio a sinistra, del dispositivo a luce lampeggiante, su strade strette o con limitazione di visibilità, di uomini a terra per la segnalazione e l’eventuale istituzione di un senso unico alternato.

Circolazione stradale, Cai risponde - Ultima modifica: 2018-10-10T08:08:00+02:00 da Lucia Berti

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