Covid-19, la guerra non è finita…

Siamo ancora lontani dalla vittoria finale contro il Covid-19. Così Cai (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) ha ritenuto opportuno predisporre un proprio protocollo sanitario, di cui si riportano i concetti principali

La lunga guerra contro la pandemia di Covid-19 ha superato la fase acuta che, pur avendo messo a dura prova il sistema sanitario delle regioni più colpite, sembra ormai essere sotto controllo, pur essendo ancora lontana dalla vittoria finale.
Eppure, non appena si scopre qualche nuovo focolaio, ci si accorge che le procedure di sicurezza, di igiene e di distanziamento sociale rappresentano ancora il principale strumento per contenere la diffusione del patogeno entro limiti facilmente gestibili. La produzione primaria ha potuto proseguire l’attività anche dopo il blocco disposto dal decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo, ma gli effetti sulle imprese sono stati fortemente influenzati dai provvedimenti di sospensione adottati dal governo. Il florovivaismo ha subito una pesante battuta d’arresto proprio nel periodo di maggiore fatturato, a causa del blocco dei relativi canali distributivi, in quella che sarà ricordata come la “primavera senza fiori”; come pure le attività forestali, sospese per diverse settimane proprio in chiusura di stagione; per non parlare infine della manutenzione del verde, che ha dovuto subire la stessa sorte.

Per questi settori economici la sospensione è parsa subito inutile e dettata da scarsa conoscenza dei processi produttivi ed ha coinvolto diversi ministeri, dall’economia allo sviluppo economico, fino allo stesso dicastero agricolo: un preoccupante segnale di deterioramento della macchina statale che lascia sconcertati.
Al settore primario e alla relativa filiera, comprendente anche gli agromeccanici, è stato attribuito dall’Inail il livello di basso rischio e l’indice di aggregazione 1 nel documento tecnico sulla prevenzione emanato lo scorso aprile; per la manutenzione del verde il rischio è stato definito “medio-basso” con indice 2. Questi valori, se da un lato hanno consentito la prosecuzione dell’attività (con una breve interruzione solo per il verde), dall’altro sembrano avere distolto l’attenzione da un settore che non può considerarsi immune da rischi di contagio, soprattutto al termine dello stato di emergenza, previsto per fine luglio. In verità, una bozza di protocollo sanitario dedicato all’agricoltura aveva cominciato a girare già ad aprile, ma evidentemente le profonde divisioni che lacerano il settore non hanno favorito l’accordo; considerato che in altri settori esistono protocolli condivisi già da metà marzo, Cai ha ritenuto opportuno predisporre un proprio documento, di cui si riportano i concetti principali.

LE MISURE DI PREVENZIONE

Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale tra i singoli lavoratori e tra questi egli altri soggetti che possono essere presenti sul luogo di lavoro, ove l’attività produttiva possa comportare tale evenienza. Ciò si realizza attraverso il contenimento degli accessi ai locali e spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente negli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo al settore agromeccanico, forestale e della manutenzione del verde e relativi servizi accessori:
favorendo l’alternanza su più turni di lavoro;
ampliando le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti;
vietando tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone;
limitando o evitando l’affollamento in spogliatoi, capannoni di ricovero macchine, officine di manutenzione, o altre aree comuni.
Ciò premesso, di seguito si descrivono le misure specifiche da adottarsi nelle aziende del settore, fermo restando che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ne garantirà la puntuale declinazione al contesto specifico e la relativa verifica della corretta attuazione. Altresì, ogni lavoratore è chiamato a rispettare le misure disposte dal datore di lavoro, rendendosi compartecipe del dovere di cooperare per la salute e sicurezza propria e degli altri soggetti.
Le misure che seguono devono essere adottate anche dalle imprese che non si avvalgono di dipendenti o altri collaboratori, classificate come “lavoratori autonomi” dall’art. 21 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A) INFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei locali aziendali appositi volantini/cartelli informativi; se sono presenti lavoratori stranieri, assicurarsi che le informazioni siano facilmente comprensibili.
Le informazioni sono le stesse previste dai protocolli sanitari, e precisamente:
rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e chiamare il proprio medico di medicina generale;
comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti,
adottare le misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
mantenere la distanza di sicurezza,
rispettare il divieto di assembramento,
osservare le regole di igiene delle mani,
utilizzare i Dpi.

B) MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA

Tra le misure cautelative da adottare per accedere in azienda c’è quella di osservare le regole di igiene delle mani (foto Massey Ferguson)

Il personale, prima dell’ingresso in azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; è sufficiente un termometro per la rilevazione a distanza della temperatura corporea (contactless). Tale ipotesi, non obbligatoria, è consigliabile in relazione all’andamento dell’epidemia. In caso di temperatura superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.
È importante sia altresì garantito anche il percorso fino alla presa di servizio nel punto di raccolta aziendale, che deve avvenire nel rispetto delle distanze o, nell’impossibilità (arrivo con mezzi di trasporto collettivi e individuali), con uso di mascherine e guanti.

C) MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Tutti gli accessi non indispensabili al funzionamento delle attività produttive dovranno essere, per quanto possibile, interrotti e dovranno essere regolamentate le modalità di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale dell’azienda.
Fra i fornitori esterni sono compresi, a titolo di esempio non esaustivo, i fornitori di beni e di prodotti (come concimi, presidi fitosanitari, sementi, parti di ricambio, materiali di consumo) e di servizi, come i consulenti (agronomi, periti agrari, agrotecnici e altri professionisti), il personale delle associazioni di categoria e dei centri di assistenza agricola, i fornitori di servizi assicurativi e finanziari ecc.

Prima dell’ingresso in azienda il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura (foto Massey Ferguson)

I fornitori che accedono all’azienda devono essere muniti di mascherina e di guanti, anche da lavoro, e rimanere per quanto possibile all’interno del loro mezzo. Nei casi in cui il fornitore si interfacci con il personale dell’azienda, deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro e i lavoratori/personale aziendale dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti, anche da lavoro.
L’accesso di clienti alla sede aziendale è possibile previo appuntamento telefonico: all’arrivo del cliente devono essere adottate le seguenti misure:
- accesso contingentato dei clienti, che dovranno accedere muniti di mascherina;
- cartelli che impongano ai clienti il mantenimento della distanza di sicurezza;
- messa a disposizione di liquidi/gel igienizzanti per le mani.
Chi riceve il cliente deve indossare la mascherina, almeno di tipo chirurgico.

D) SVOLGIMENTO DI SERVIZI PRESSO TERZI

Le attività indicate in premessa si svolgono ordinariamente presso terzi, sui fondi agricoli condotti dal cliente, nelle aree forestali e nelle aree a verde pubblico e privato; esse possono comprendere sia lavorazioni effettuate sul posto sia trasporti in ingresso o in uscita.
Per quanto riguarda le singole attività si devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:
D.1) Lavorazioni agromeccaniche e lavori forestali con macchine semoventi
Premesso che la diffusione del patogeno può avvenire tramite superfici contaminate con cui la persona può entrare in contatto, la loro pulizia e sanificazione è ritenuta uno strumento indispensabile dalle autorità sanitarie. Si deve pertanto evitare la presenza in cabina di altre persone, in quanto non necessarie all’esecuzione del lavoro; nelle macchine agricole e forestali, la cabina potrebbe non essere in grado di proteggere l’accompagnatore in caso di capovolgimento del mezzo.
Il trasferimento di persone verso il cantiere, o all’interno dello stesso, deve avvenire per mezzo di altri veicoli, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Per i veicoli con 3 posti in cabina, tenere libero il posto centrale; per quelli a 4 posti, far sedere il passeggero sul sedile posteriore a destra; negli autocarri a doppia o tripla cabina occupare solo i posti esterni; conducente e passeggeri devono indossare la mascherina chirurgica.
Deve essere evitato il più possibile lo scambio dei conducenti fra i diversi mezzi e viceversa, per ridurre i contatti con superfici potenzialmente contaminate; qualora, per motivi di urgenza, non fosse possibile la sanificazione, il personale deve aerare la cabina aprendo i finestrini o accendendo la ventilazione alla massima velocità, per almeno 5 minuti; dopo di che può accedere al posto di guida indossando guanti, anche da lavoro, e mascherina chirurgica.
Il posto di guida, il volante, i comandi, le leve, gli interruttori, il bracciolo di comando, i joystick e gli schermi a sfioramento, così come le altre superfici interne, devono essere puliti giornalmente con prodotti appositi.
La cabina deve essere sanificata periodicamente, impiegando prodotti idonei: alcuni di questi si trovano in confezione spray e devono essere applicati a cabina chiusa; solo dopo alcuni minuti (a seconda del prodotto) è possibile aerare la cabina aprendo i finestrini o azionando l’impianto di ventilazione alla massima velocità.
L’impianto di climatizzazione è concepito per mantenere la cabina in leggera pressione positiva rispetto all’esterno, onde evitare l’ingresso di inquinanti: non si deve pertanto impostare il ricircolo dell’aria interna, meno che mai in caso di cambio dell’operatore.
La sanificazione periodica del climatizzatore, con prodotti certificati, deve essere fatta con maggiore frequenza, tenendo conto che le impurità eventualmente presenti possono costituire un supporto atto a veicolare organismi patogeni.
All’arrivo presso il cliente assicurarsi che i presenti indossino almeno la mascherina chirurgica, diversamente, astenersi dallo scendere dal mezzo; solo in caso di assoluta necessità è possibile scendere a terra, dopo avere indossato la mascherina chirurgica, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.
D.2) Lavori forestali, costruzione e manutenzione di aree verdi
Preparazione delle macchine e attrezzature di lavoro: nonostante sia obbligatorio l’uso di guanti di protezione, i posti di guida e di comando, le impugnature, le leve e i comandi, il volante e ogni altro dispositivo devono essere puliti giornalmente e periodicamente sanificati.
Preparazione e allestimento del cantiere: in questa fase, che può comprendere anche la delimitazione dell’area, l’apposizione della segnaletica, il piazzamento della PLE, la posa delle funi di sicurezza e di lavoro (tree climbing), lo scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono mantenere le distanze di sicurezza.
Ove non fosse possibile il mantenimento della distanza di almeno 1 metro, i lavoratori devono essere dotati di mascherina chirurgica.
Nel lavoro di potatura e abbattimento di piante arboree, gli operatori devono essere opportunamente distanziati, diversamente è obbligatorio l’uso della maschera chirurgica. Evitare per quanto possibile lo scambio di attrezzi a mano (come pale, zappe, rastrelli, segacci, cunei ecc.) e macchine a brandeggio manuale (motosega, potatrice, decespugliatore, tosasiepi, soffiatore); diversamente le impugnature, i manici e i comandi devono essere sanificati con prodotti spray.
Nelle attività di sfalcio, pulizia, messa a dimora di piante erbacee ed arboree gli operatori devono essere opportunamente distanziati, ovvero dotati di mascherina chirurgica.
D.3) Trasporti
Per tutte le attività di trasporto dei prodotti verso siti di stoccaggio, essiccazione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, se effettuati:
da lavoratori dell’azienda, si dovrà evitare la condivisione dello stesso mezzo di trasporto; quando ciò non fosse possibile, il cambio del conducente deve essere preceduto da disinfezione della cabina di guida; nella cabina di guida non devono essere presenti altre persone oltre al conducente: se occasionalmente dovesse rendersi necessaria la presenza di un accompagnatore, entrambi devono indossare la mascherina chirurgica; il lavoratore addetto alla consegna deve indossare mascherina e guanti;
da clienti dell’azienda, gli stessi dovranno indossare mascherina e guanti; qualora fosse necessario rapportarsi con personale dell’azienda, tutti i soggetti coinvolti dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro.
I trasporti, i trasferimenti, e tutte le occasioni che prevedono la necessità di recarsi al domicilio del cliente devono avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite, ricordando sempre di indossare mascherina chirurgica e guanti, rispettando la distanza di 1 metro.

E) PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

La pulizia delle superfici degli ambienti di lavoro deve avere cadenza giornaliera (foto Emiliana Serbatoi)

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando i Dpi (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
Il presente paragrafo integra le “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive dal contagio da Sars-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” diffuse con nota prot. 0017644 del 22 maggio 2020 (allegate) a cui si rimanda per ulteriore e più preciso approfondimento.
Per la pulizia di:
- tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, delle officine, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) le operazioni dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti;
- mezzi di trasporto, macchine agricole e macchine operatrici: la pulizia deve interessare i posti di posti di guida e di comando; le operazioni dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; i comandi (corona del volante, leve, interruttori, pulsanti, joystick, command arm, ecc.) devono essere disinfettati giornalmente e comunque ad ogni cambio di operatore;
- altre attrezzature: la pulizia deve interessare l’intera attrezzatura, o al minimo la parte che può entrare in contatto con le persone; le operazioni dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti;
- per gli spogliatoi, i servizi igienici e gli altri luoghi e spazi comuni, comprese le attrezzature ivi presenti, come sopra esemplificate, gli utensili a mano e motorizzati, le scale e le cabine di guida di macchine agricole si dovrà procedere ad una periodica disinfezione.

Negli spazi comuni come le mense vanno rispettate le precauzioni di base: distanza di 1 m e impiego dei Dpi (foto Agco Breganze)

Nell’esecuzione di tutte le attività di pulizia e disinfezione:
- è consigliato l’uso di disinfettanti quali quelli a base di alcol, con un contenuto di almeno il 75% in volume, oppure soluzioni di ipoclorito di sodio al 0,1-0,5%;
- non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono veicolare materiale infettivo nell’ambiente sotto forma di aerosol;
- gli aspirapolvere possono essere utilizzati solo dopo avere eseguito un’adeguata disinfezione, anche con prodotti in confezione spray.

F) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all’interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino in particolare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolici.
Per l’attività lavorativa svolta in campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità sul mezzo di acqua e detergenti, ovvero, se ciò non fosse possibile, di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani.

G) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DISTANZA DI SICUREZZA

Il primo criterio di protezione è il distanziamento tra i lavoratori (foto Argo Tractors)

Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro fra i lavoratori, prevedendo anche modifiche all’organizzazione del lavoro e dei turni.
Nel caso in cui vi sia la necessità che più lavoratori operino a stretto contatto, devono essere messe in atto le seguenti misure di protezione:
- impiego di mascherine, almeno di tipo chirurgico;
- utilizzo di guanti, se non è possibile lavarsi le mani con frequenza;
- è consigliato l’uso di occhiali protettivi.
Nell’ambito agromeccanico sono svolte una serie di attività lavorative che possono tradursi in occasioni di contagio e perciò si richiedono misure specifiche di contrasto e di contenimento.
Lavorazioni meccanizzate in campo: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, o preliminarmente effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
Attività di raccolta meccanizzate, all’aperto o in serra: se le macchine prevedono compresenza di più operatori per la selezione del prodotto (come nelle macchine per la raccolta di orticole di pieno campo), occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il conducente.
Attività di trapianto e altre lavorazioni meccanizzate all’aperto: se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il conducente.
Attività di manutenzione e riparazione:
- esporre cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione e mettere a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- effettuare una pulizia regolare frequente, seguita da una disinfezione, per gli ambienti di lavoro, attrezzature, mobili e superfici.
- garantire sempre un adeguato tasso di ricambio d’aria negli ambienti di lavoro.

G) GESTIONE SPAZI COMUNI

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere effettuate indossando i dispositivi di protezione individuale (foto Emiliana Serbatoi)

Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, mense, zona pausa caffè, distributori automatici, ecc.) limitando il numero delle presenze contemporanee e il tempo di permanenza, e sempre rispettando le precauzioni basilari: distanza di almeno 1 metro fra le persone e impiego dei dispositivi di protezione individuale.
Gli spazi che presentano le maggiori criticità possono essere:
i locali a uso ufficio, dove oltre alle funzioni amministrative si svolge il coordinamento dei lavori, il briefing quotidiano, il programma degli interventi;
il capannone destinato a ricovero delle macchine, per il ritiro e la riconsegna delle macchine, per il collegamento delle attrezzature, per le verifiche, le tarature e le regolazioni;
l’area o il locale officina, per le operazioni di manutenzione e riparazione;
l’area scoperta eventualmente destinata a deposito di macchinari;
l’area destinata al rifornimento di carburanti;
i magazzini di stoccaggio di concimi o sementi e le relative aree di carico e scarico;
lo spazio dedicato al riempimento dei serbatoi delle irroratrici, ovvero del carro botte per il loro rifornimento, alla diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari, al lavaggio interno dell’impianto;
l’area esterna destinata al lavaggio delle macchine;
ogni altro spazio, coperto o scoperto, dove possono trovarsi in contemporanea più persone.

I) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il trattorista (o carrellista, escavatorista, ecc.) può continuare ad operare come tale anche oltre la scadenza della formazione; gli utilizzatori professionali possono continuare, rispettivamente, ad acquistare ed utilizzare, i prodotti fitosanitari.

L) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda accusi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse deve informare immediatamente il datore di lavoro, che procederà ad avvertire immediatamente l’Autorità sanitaria per il suo isolamento.
Nel caso in cui un lavoratore risulti positivo al tampone Covid-19, l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”.
Qualora tra i contatti stretti siano presenti altri lavoratori dell’azienda, gli stessi dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza.

M) SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende:
- la visita medica preventiva, anche in fase precedente all’assunzione;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
La sorveglianza sanitaria deve essere garantita purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Il medico competente può eseguire il colloquio anamnestico con il lavoratore, telefonico o con altro mezzo tecnologico a disposizione, e valutazione documentale, per esprimere giudizio di idoneità, qualora gli elementi conoscitivi siano ritenuti comunque sufficienti per l’espressione del giudizio medesimo.
Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per l’espressione dell’idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche già citate.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale.

N) LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI IN INGRESSO IN ITALIA

Le varie ordinanze emesse nel tempo dai ministeri competenti hanno stabilito diverse restrizioni e obblighi per chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre.
Ciò premesso, l’impresa agromeccanica, forestale e di manutenzione del verde che si avvale di lavoratori stagionali stranieri che fanno ingresso in Italia, dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all’isolamento fiduciario.
L’azienda deve tenere separato l’alloggiamento dedicato all’isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la promiscuità fra i lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienici e assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei pasti.

Covid-19, la guerra non è finita… - Ultima modifica: 2020-07-14T10:13:21+02:00 da Francesco Bartolozzi

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome