Semplificazione per il gasolio autotrazione

Le varie disposizioni a seguito del Covid-19 hanno via via alleggerito gli adempimenti per i depositi di gasolio per autotrazione, senza però eliminarli del tutto
Con il Dl n. 34 la denuncia all’Agenzia delle Dogane viene sostituita da una semplice comunicazione

Il Decreto legge n. 34 del maggio scorso, ancora in attesa di conversione in legge, prevede una significativa semplificazione per i depositi e i distributori automatici di gasolio per autotrazione, ossia la sostituzione della denuncia all’Agenzia delle Dogane con una semplice comunicazione.

Prima di analizzare il significato dell’innovazione, piccola ma importante, è bene fare un passo indietro e riassumere l’evoluzione della normativa in materia, di cui si è trattato in modo molto più ampio nel numero 3 di questa rivista. Il Decreto legge n. 124/2020 aveva ridotto i limiti, al di sopra dei quali doveva essere presentata la denuncia all’Agenzia delle Dogane ai fini dell’ottenimento della licenza fiscale (con conseguente tenuta dei registri di carico e scarico), di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 504/95. Tali limiti erano stati portati a 10 metri cubi, per i semplici depositi, e a 5 metri cubi per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti a uso industriale, agricolo o privato.

Gasolio bianco e gasolio blu

Un esame più approfondito della norma aveva permesso di appurare che, per quanto riguarda l’uso agricolo, la riduzione riguarda il solo gasolio per autotrazione (bianco), ma non il gasolio agevolato per l’agricoltura (blu). La circolare n. 82/D, emanata dall’Agenzia delle Dogane il 18 marzo 1997, richiamandosi al citato art. 25 del Decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico sulle accise), spiega i commi 4 e 6, che obbligano alla denuncia e alla tenuta dei registri i soli depositi commerciali (grossisti e distributori). Gli utenti finali (agricoltori e agromeccanici) sono già soggetti a complesse norme per l’assegnazione, la richiesta, il prelievo e la giustificazione dei consumi, con cadenza annuale; altro che una denuncia “una tantum” e un semplice registro di carico e scarico! Sono infatti i servizi regionali Uma a comunicare all’Agenzia delle Dogane gli estremi delle aziende autorizzate (sulla base di precisi requisiti) a prelevare gasolio agricolo, sostituendo in tutto e per tutto la licenza fiscale, con controlli regionali molto severi ed attenti.

Quanto detto spiega perché i depositi di gasolio agricolo denaturato (colorato in blu) sono esonerati dalla licenza fiscale e dalla tenuta dei registri fino alla capacità complessiva di 25 metri cubi, e 10 metri cubi per il singolo serbatoio degli “impianti di distribuzione automatica”. Il problema si pone semmai per i depositi e gli impianti che contengono gasolio per autotrazione, destinato ad alimentare macchine operatrici industriali, autocarri e autoveicoli di servizio, oltre alle macchine agricole impiegate per servizi non agricoli.

In verità, dalla “Finanziaria 2015”, le assegnazioni di gasolio agevolato vengono automaticamente ridotte del 23% per costringere agricoltori e agromeccanici ad acquistare gasolio per autotrazione: questo comporta la presenza di almeno una cisterna per conservare il prodotto non denaturato.

Ed è proprio questa cisterna a ricadere nella riduzione dei limiti di capacità disposti dal Dl 124/2019: oltre i 10 metri cubi per i depositi, che scendono a 5 per gli “impianti di distribuzione automatica”, ci vuole la comunicazione all’Agenzia delle Dogane e la tenuta dei registri.

La soluzione migliore è senza dubbio quella di tenere un deposito di capacità inferiore (vedi riquadro sui “distributori”) che esonera da ogni obbligo. Tuttavia, per un contoterzista con più attività, come ad esempio movimento terra, demolizioni e agli appalti pubblici, una riserva di 10 (o 5) metri cubi può essere insufficiente. Pensiamo per esempio a una calamità naturale che dovesse comportare un black out elettrico protratto per qualche giorno (non è fantascienza, sono eventi che si sono già verificati): come ci si potrebbe rifornire presso la rete stradale?

Se agricoltori e agromeccanici devono essere il “presidio del territorio”, bisogna che siano autonomi anche dal punto di vista energetico: una cosa che il legislatore stenta a capire, forse perché non ha mai messo piede nelle aree più periferiche e meno abitate del territorio nazionale.

Cosa cambia in concreto

Le varie disposizioni conseguenti all’epidemia da Covid-19 hanno progressivamente alleggerito gli adempimenti per i depositi di gasolio per autotrazione, senza tuttavia toglierli del tutto. La scadenza originaria al 1° aprile, per la denuncia e la tenuta dei registri è stata ripetutamente prorogata, da ultimo al 1° gennaio 2021; inoltre, il recente “decreto Rilancio” emanato a metà maggio ha sostituito la denuncia fiscale con una semplice “comunicazione”.

gasolio

Per capire la portata di quest’ultima innovazione bisogna ragionare su cosa avrebbe comportato la denuncia all’Agenzia delle Dogane per ottenere la cosiddetta “licenza fiscale”: a parte la Scia ai fini della prevenzione incendi, si sarebbe aperta una complessa discussione sui permessi comunali. Vero è che l’autorizzazione, di cui al d. lgs. 32/98, non è dovuta per le imprese agromeccaniche ai sensi del Dlgs. n. 99/2004, come modificato dal successivo decreto n. 101/2005, ma questo avrebbe comportato qualche difficoltà con l’Agenzia delle Dogane. Ora, con la sostituzione della “denuncia fiscale”, basterà una comunicazione (i cui contenuti devono comunque essere definiti), con una netta semplificazione degli adempimenti, considerando che si tratta di depositi destinati a uso proprio, di modesta capacità:

1) comunicazione dell’esistenza del deposito e, come appare probabile, della sua capacità e dei prodotti ivi contenuti, all’Agenzia delle Dogane competente per territorio;

2) tenuta del registro di carico e scarico semplificato, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale del 27 dicembre 2019:

  • attivazione dal 1° gennaio 2021, indicando nella sezione “carico” le rimanenze dei vari prodotti giacenti nelle cisterne;
  • annotazione dei nuovi acquisti entro le ore 9 precise del giorno successivo a quello indicato sul documento di accompagnamento (Das);
  • il registro non è soggetto a vidimazione, né iniziale, né periodica;
  • può essere tenuto su carta o in formato digitale, indicando la modalità di tenuta nella comunicazione presentata all’Agenzia delle dogane;
  • deve essere conservato presso l’impianto, insieme alla contabilità;
  • il registro non ha scadenza e vale fino alla comunicazione di cessazione all’Agenzia;
  • nel caso si utilizzino diversi prodotti – per esempio gasolio e benzina – essi devono essere annotati separatamente;
  • le registrazioni di scarico sono cumulative, con cadenza settimanale per i depositi e mensile per i “distributori automatici”;
  • una copia del registro (cartaceo o, se digitale, una sua stampa) deve essere tramessa a mezzo Pec all’Agenzia delle Dogane, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

 

Impianti di distribuzione automatica

La definizione di distributore automatico nasce con gli albori della motorizzazione, quando i carburanti per autotrazione cessarono di essere una rarità (venduta in lattine stagnate in pochi esercizi specializzati) e si diffusero i primi impianti stradali.

Già allora, però, il legislatore si preoccupò di distinguere i “distributori”, come impianti destinati a distribuire al pubblico i carburanti (quindi, per scopi commerciali), dai depositi destinati a rifornire i mezzi di proprietà (per uso privato, o non commerciale), chiaramente distinguibili perché sprovvisti della quantificazione in denaro del liquido erogato.

Il regio decreto 1303/34 è stato abrogato nel 1994, mantenendo tuttavia invariate le definizioni, dato che l’Agenzia delle Dogane ha più volte ribadito che i “distributori automatici” sono solo quelli per la vendita al pubblico di carburanti per autotrazione.

La stessa Agenzia, con la circolare 44/D del 28/07/2003, ha affermato che si è in presenza di  un “impianto di distribuzione” (automatico o no)  solo quando l’erogatore è dotato di un dispositivo per quantificare – in Euro – il valore del prodotto erogato.

Secondo tale interpretazione la sola presenza di una pompa elettrica, di una pistola automatica o di un contalitri non è sufficiente a qualificare l’erogatore come “impianto di distribuzione”, perché viene a mancare la finalità commerciale. Sullo stesso argomento si è inoltre espresso il Ministero dello Sviluppo Economico (e prima ancora il ministero dell’industria), sostenendo sempre che se manca la finalità commerciale, giustificata dal sistema di quantificazione in denaro, si è in presenza di un deposito e non di un distributore.

Semplificazione per il gasolio autotrazione - Ultima modifica: 2020-06-06T08:08:33+02:00 da Roberta Ponci

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