Per partire con il piede giusto

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Consueto aggiornamento sul rispetto delle norme per la circolazione stradale

Come ogni anno, l’apertura della campagna di raccolta è una buona occasione per fare il punto sul rispetto delle norme per la circolazione stradale, una materia trascurata dalla stampa specializzata, che continua a immaginare un’azienda agricola più statica di quella reale.

Le statistiche ci dicono che quasi la metà dei terreni coltivati sono in affitto: togliendo la superficie gestita in proprio dagli agromeccanici (oltre due milioni di ettari), se ne deduce che almeno metà delle aziende agricole “competitive” gestisce più fondi, in proprietà e in affitto.

Questo dovrebbe essere sufficiente a far capire che gli agricoltori con azienda accorpata e in grado di fare tutto (compresa raccolta ed essiccazione) sono un’esigua minoranza: tutti gli altri devono confrontarsi con la circolazione stradale, più o meno come gli agromeccanici.

La revisione generale del parco macchine, di cui è stato recentemente prorogato il calendario – la prima scadenza è stata portata fine anno – continua a fare tanta paura, ma chi è abituato a seguire le regole non se ne accorgerà neppure, a parte la perdita di tempo.

Nell’attesa che il legislatore definisca i soggetti incaricati e le modalità di svolgimento delle verifiche tecniche, vediamo quindi di approfondire i temi di maggiore interesse, limitandoci per brevità ai soli trattori e alle relative attrezzature.

Trattore o trattrice?

Per quanto la versione femminile possa descrivere meglio il rapporto affettivo che molti noi hanno con le proprie macchine, il legislatore nazionale (codice della strada) ha scelto la forma femminile (art. 57), forse per distinguerla dal “trattore stradale” descritto all’art. 54, che è un autocarro senza cassone destinato al traino di rimorchi o semirimorchi industriali.

Nel diritto comunitario, però, la traduzione è al maschile e dalla Direttiva 150 del 1974, fino ai più recenti regolamenti derivati dalla “Mother Regulation”, si parla sempre e solo di “trattori agricoli e forestali”: data la coesistenza di entrambi i termini, possiamo quindi considerarli sinonimi.

La macchina è caratterizzata dalla polivalenza e pertanto può assumere varie configurazioni:

- Isolata, senza attrezzature né rimorchi, per quanto sia un caso poco frequente.

- Motrice di un convoglio, costituito da un solo rimorchio agricolo, oppure una combinazione di due macchine agricole operatrici trainate; all’omologazione del trattore viene verificata la sua capacità di traino, indipendentemente da cosa si trainerà.

- Con attrezzature portate o semi portate, considerate parte integrante del veicolo, con cui può formare altrettanti complessi, le cui prestazioni su strada sono oggetto di omologazione.

Dalle precisazioni fatte si deduce che il trattore è l’unico veicolo ad essere omologato  tenendo conto del peso proprio e di quello delle attrezzature portate o semi portate che il proprietario deciderà di applicare al mezzo.

Per il traino, ci si limita a stabilire il peso massimo trainabile e quello gravante sul dispositivo di attacco, in relazione alle caratteristiche tecniche del trattore, per dare all’utilizzatore la massima libertà di impiego.

Spetta quindi al proprietario verificare, prima di andare su strada, che i valori massimi indicati sui documenti di circolazione non vengano mai superati: nessun altro tipo di veicolo concede la stessa libertà, e prima di lamentarci della burocrazia dovremmo tenere presente questa particolarità.

L’allegato tecnico, parte integrante del documento di circolazione, riporta tutte le informazioni necessarie ed in particolare la massa massima sui singoli assi (in funzione della gommatura) e quella tecnicamente ammissibile, che comprende pertanto:

- La massa del trattore isolato, in ordine di marcia (con rifornimenti e conducente);

- La massa delle zavorre, anch’esse indicate sull’allegato tecnico;

- La massa massima delle attrezzature portate o semi portate, che possono essere collegate al trattore e di cui fanno parte integrante del trattore;

- L’eventuale massa trasmessa da un veicolo trainato sugli organi di traino.

La massa massima tecnicamente ammissibile, che sulle macchine più recenti può assumere un valore molto maggiore di quella a vuoto, corrisponde alla massima configurazione, verificata in sede di omologazione, in relazione alle gomme, alla velocità massima e alla capacità frenante.

Le trattrici agricole in circolazione possono essere state omologate secondo varie disposizioni, in relazione alla data di immissione in circolazione (commercializzazione del primo esemplare):

- Fino al 06/05/1997: seguono le regole del Codice della strada del 1959, e non possiedono allegato tecnico; per le attrezzature portate e semi portate vale il previgente limite di massa, che non può superare il 30% di quella della trattrice isolata (zavorre escluse); se dotate di impianto frenante adatto e dei relativi organi di traino possono trainare fino a 20 t.

- Se omologate dopo la data indicata, e fino a tutto il 2016, seguono le regole del vigente Codice della strada, che prevedeva il limite (costruttivo) di massa di 14 t per i gommati e di 16 t per i cingolati; se la massa massima tecnicamente ammissibile fosse superiore, sono considerati eccezionali e sono soggetti al pagamento dell’indennizzo di usura stradale.

- I trattori di omologazione successiva (volontaria), e comunque tutti quelli immatricolati dopo il 01/01/2018, seguono le norme del  Reg. 167/2013 (Mother Regulation), che ha fissato limiti di massa superiori a quelli previsti per le macchine con omologazione nazionale, pari a 18 t per i gommati e 32 t per i cingolati. La maggiore potenza frenante  ha  elevato la capacità di traino a 40 t (con appositi ganci) e consente di raggiungere velocità di omologazione superiori a 40 km/h.

Per i trattori con omologazione comunitaria, i nuovi limiti di massa sostituiscono quelli del Codice della strada e non determinano quindi l’eccezionalità del veicolo.

La trattrice deve inoltre essere munita del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla (il cosiddetto “girofaro”), da tenere in funzione durante la circolazione con attrezzature portate o semi portate, oppure in caso di eccezionalità (per massa, dimensioni o sbalzi), anche in ore diurne.

In caso di eccezionalità il trattore deve montare, sulla parte posteriore, il pannello quadrato (mm 500 x 500), a bande diagonali bianche e rosse, retroriflettenti; quelli non retroriflettenti non sono omologati e possono essere motivo di sanzioni.

Attrezzature portate e semi portate

Le attrezzature delle macchine agricole, di tipo portato o semi portato, non sono considerate veicoli a sé stanti, ma parte integrante del trattore. È in progetto un regolamento comunitario che stabilisca regole comuni, sia per i dispositivi di segnalazione visiva (che oggi possono variare da uno stato all’altro), sia per la documentazione minima indicante le caratteristiche dimensionali e ponderali.

Oggi, in mancanza di qualsiasi indicazione, la corretta compilazione della scheda tecnica necessaria per richiedere un permesso di circolazione obbliga il proprietario a collegare l’attrezzatura al trattore ed a prendere una serie di misure, se non addirittura ad andare sulla pesa. Basterebbe una semplice applicazione per lo smartphone per verificare sbalzi e carichi sugli assi: con due etichette con QR Code sul trattore e sull’attrezzo, il controllo sarebbe immediato, evitando possibili contestazioni da parte degli organi di polizia stradale. Della possibile presenza di attrezzature di tipo portato e semi portato si è già tenuto conto in sede di omologazione del trattore, che gode dell’invidiabile privilegio di non richiedere aggiornamenti ai documenti di circolazione.

Il complesso che si viene a creare deve rispettare tutte le condizioni che seguono:

  1. destinazione ed uso: le attrezzature possono essere destinate solo a lavorazioni agricole, forestali, di tutela e manutenzione del territorio;
  2. accoppiamento: esse possono essere collegate solo agli appositi attacchi previsti dal costruttore della trattrice;
  3. compatibilità: con le attrezzature di volta in volta montate, la trattrice deve rispettare i pesi e la loro distribuzione indicati sull’allegato tecnico, in funzione degli pneumatici adottati.

Le attrezzature delle macchine agricole sono considerate portate se, nella circolazione stradale, sono completamente sollevate da terra; sono invece semi portate quelle che scaricano al suolo una parte del loro peso e possono quindi seguire il profilo altimetrico della strada ma, in curva, costituiscono un complesso rigido.

Quest’ultima caratteristica è il vero elemento di distinzione fra un’attrezzatura semi portata ed una trainata: la Mother Regulation prevede la possibilità di traino con i bracci inferiori del sollevatore tramite un attacco snodato, che in curva si orienta come se fosse un gancio ad asse verticale.

Nel multiforme parco macchine nazionale esistono numerosi esemplari di macchine agricole trainate dotate di questo tipo di attacco, che all’epoca non fu possibile omologare in Italia e che, in mancanza di documenti, sono state sempre considerate come attrezzature semi portate.

Lo snodo centrale non permette di considerarle tali; in ogni caso, data la notevole lunghezza di tali macchine (in gran parte falciatrici e irroratrici), per il trattore che le traina dovrebbe essere richiesta una autorizzazione per macchina eccezionale, a causa del notevole sbalzo posteriore. Si rammenta che senza autorizzazione si rischia un verbale con pesanti sanzioni: se viene trattata come trainata, per la mancanza del certificato di idoneità tecnica (non essendo omologata); se la si vuole considerare semi portata, manca il permesso per l’eccezionalità.

Restano comunque salve tutte le riserve sul fatto che le attrezzature semi portate propriamente dette sono caratterizzate da un collegamento rigido con il trattore, e su strada curva devono poter traslare lateralmente per mezzo di ruote ad asse orientabile nella direzione di marcia.

Le sporgenze anteriori, laterali o posteriori devono essere contenute entro limiti proporzionati alle dimensioni della trattrice: per questo si considera il concetto di “sbalzo” e non solo quello, assai più facile da determinare, di semplice “sporgenza”. Lo sbalzo longitudinale comprende infatti lo “sbalzo interno”, pari alla distanza fra il punto di attacco e il centro dell’asse più vicino, a cui si somma la sporgenza longitudinale dell’attrezzatura; quello trasversale è pari alla metà della larghezza del trattore, più la sporgenza laterale determinata dall’attrezzatura, che esprime l’asimmetria del complesso.

I limiti di sbalzo sono i seguenti:

- anteriormente, 60% della lunghezza della trattrice isolata e senza zavorre;

- posteriormente, 90% della lunghezza della trattrice isolata e senza zavorre;

- lateralmente, m 1,60 rispetto alla mezzeria della trattrice.

In caso di superamento, anche di uno solo dei predetti limiti, il veicolo diventa eccezionale per sbalzo e deve essere munito di autorizzazione, esattamente come se superasse i limiti di sagoma.

Le attrezzature portate e semi portate devono essere segnalate con speciali pannelli a strisce diagonali, fluorescenti di colore rosso e retroriflettenti di colore giallo, di formato diverso in relazione all’impiego:

- rettangolari, con misure di mm 564 x 284, da usare sempre in coppia, per segnalare le attrezzature simmetriche;

- quadrati con lato di mm 423, da usare singolarmente per la segnalazione di attrezzature non asimmetriche (come ad esempio un aratro).

Per partire con il piede giusto - Ultima modifica: 2022-05-16T09:16:04+02:00 da Roberta Ponci

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