Circolazione stradale 2020, guida a tutti gli aspetti normativi

Il trattore agricolo è l’unico tipo di veicolo che viene provato e omologato tenendo conto del peso e delle attrezzature portate o semi portate che il futuro acquirente potrà collegare
Come da tradizione, pubblichiamo i più importanti aspetti normativi relativi alla circolazione delle macchine agricole

Secondo una tradizione consolidata, in apertura della campagna di raccolta dei prodotti agricoli, si ritiene utile ricordare i più importanti aspetti normativi relativi alla circolazione delle macchine agricole, seguendo la suddivisione per tipologie.

Seguendo un criterio sistematico è bene partire dal mezzo più diffuso – il trattore – che identifica immediatamente il contesto agricolo anche per chi non lo conosce neppure superficialmente. Molti anni fa fu predisposto un opuscolo con alcuni consigli su come comportarsi quando si incrociano macchine agricole, lente e ingombranti, da distribuire nelle scuole guida e all’ingresso delle manifestazioni motoristiche: poi, improvvise difficoltà con gli sponsor fecero saltare tutto. Sarebbe quanto mai auspicabile rinnovare l’iniziativa per far conoscere il nostro mondo a chi non ci conosce, con lo scopo di ridurre le criticità in fase di circolazione, come sorpassi azzardati, manovre brusche e condizioni di possibile pericolo.

Trattrici agricole

Il Codice della Strada (art. 57) ripete le definizioni a suo tempo adottate dal legislatore comunitario, prima con le varie Direttive e ora con i Regolamenti conosciuti con la denominazione cumulativa di “Mother Regulation”, a cui devono attenersi tutte le macchine di nuova immatricolazione.

La trattrice (o trattore) può circolare su strada in varie configurazioni:

  • isolata;
  • come motrice di un convoglio: può trainare un rimorchio agricolo, oppure una o due macchine agricole operatrici trainate, un caso sempre meno frequente;
  • costituente un complesso, insieme ad attrezzature portate o semi portate, che sono considerate parte integrante del veicolo.

Il trattore agricolo è l’unico tipo di veicolo che viene provato e omologato tenendo conto del peso e delle attrezzature portate o semi portate che il futuro acquirente potrà collegare; in pratica è chi usa il mezzo che può decidere quali attrezzature montare, nel rispetto dei limiti. Se invece si superassero i valori massimi indicati sulla carta di circolazione (carichi sulle singole ruote, sugli assi o sull’intera macchina), oppure gli attrezzi fossero collegati ad attacchi non previsti, allora (e solo allora) bisogna aggiornare l’omologazione. Nessun altro veicolo, stradale o no, offre la stessa possibilità: qualunque accessorio (tipico il caso del lampeggiatore sul camioncino) si aggiunga ad un veicolo, deve essere annotata sul documento di circolazione a seguito di visita e prova.

Sull’allegato tecnico, parte integrante del documento di circolazione, vengono quindi indicati i carichi massimi da non superare, sulle singole ruote, sugli assi e sull’intera macchina. Se si rientra nei limiti indicati sull’allegato tecnico, per le attrezzature destinate a lavori agricoli e di manutenzione e tutela del territorio, non esiste quindi alcun obbligo di collaudo o aggiornamento della carta di circolazione.

Sull’argomento esistono tuttavia diverse interpretazioni che, per quanto discutibili sul piano tecnico e giuridico, portano a dover esaminare le singole fattispecie, come nei seguenti casi:

  • destinazione del trattore a un impiego diverso da quelli ammessi (per esempio, per il traino di macchine da cantiere);
  • applicazione di attrezzature diverse da quelle agricole o necessarie per i lavori di manutenzione e tutela del territorio riconosciuti dal ministero;
  • superamento dei limiti di peso sulle singole ruote, sugli assi o sulla macchina intera, che è forse il caso più frequente.

Quanto la trattrice circola con attrezzature portate e semi portate, i relativi ingombri devono essere segnalati con gli appositi pannelli a strisce diagonali, fluorescenti di colore rosso (visibili in qualsiasi condizione) e retroriflettenti di colore giallo, visibili se direttamente illuminati.

I pannelli sono di formato diverso in relazione all’impiego:

  • rettangolari, con misure di mm 564 x 284, da usare sempre in coppia, per la segnalazione di attrezzature simmetriche rispetto alla trattrice;
  • quadrati con lato di mm 423, da usare singolarmente per la segnalazione di attrezzature non simmetriche (come ad esempio un aratro).

La trattrice deve inoltre essere munita del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla (il cosiddetto “girofaro”), da tenere sempre in funzione anche di giorno. Nel caso in cui il complesso fosse eccezionale (per sagoma o peso) i pannelli giallo-rossi possono essere omessi, ma deve invece essere presente il solo pannello quadrato (mm 500 x 500), a bande diagonali bianche e rosse, retroriflettenti; i pannelli semplicemente verniciati e quelli con le 4 gemme ai vertici non sono omologati e sono pertanto oggetto di sanzione.

Tutte le macchine agricole operatrici semoventi devono essere dotate del dispositivo a luce lampeggiante gialla, posizionato in modo da essere visibile dagli altri utenti della strada senza subire il mascheramento da parte della struttura della macchina

Macchine agricole operatrici semoventi

Le macchine agricole semoventi che non possono qualificarsi come “trattore agricolo o forestale”, ai sensi delle rispettive direttive o regolamenti comunitari, rientrano in questa categoria. Esistono poi varie macchine che, pur essendo molto simili a una trattrice, non hanno i requisiti stabiliti per l’omologazione comunitaria, come portattrezzi semoventi o i caricatori telescopici. Tali macchine sono state omologate applicando le regole costruttive stabilite dal Codice della strada, e sono prevalentemente destinate a singoli gruppi di lavorazioni, come quelle di raccolta, oppure ai trattamenti fitosanitari, alle lavorazioni in serra ecc. Possono essere predisposte per il montaggio di attrezzature intercambiabili o per portare prodotti connessi al ciclo operativo della macchina, ma in tal caso il documento di circolazione, o l’allegato tecnico se presente, deve indicare le varie configurazioni assunte. La differenza maggiore rispetto alle trattrici sta nella capacità di traino: non può trainare rimorchi, ma solo altre macchine agricole operatrici trainate, che completano il ciclo operativo della macchina, come il carrello per il trasferimento della testata di raccolta, o mezzi accessori.

Le macchine di questo tipo devono essere immatricolate, se immesse in circolazione a partire dal 6 maggio 1997; quelle prive di targa possono ancora circolare, ma solo con un’apposita dichiarazione attestante che la macchina è di costruzione più antica e segue le regole allora vigenti. Fino a tale data il carrello porta barra era considerato parte integrante della mietitrebbia ed era indicato sul relativo documento di circolazione, che riportava le misure e i pesi dei due veicoli e del convoglio che andavano a costituire. Le macchine agricole operatrici semoventi sono soggette alle regole costruttive stabilite dal Codice della strada – risalente al lontano 1992 – i cui limiti di peso, per veicoli a 2 assi, sono di sole 14 tonnellate, troppo poche per le macchine di oggi. Oltre tale valore il veicolo diventa eccezionale anche per massa e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura del manto stradale. Il limite è tecnicamente ingiustificato, se pensiamo a una mietitrebbia da 15 t, di cui 12 sull’asse anteriore: 6.000 kg per ruota, distribuiti su una superficie di circa 0,40 mq, portano a un carico unitario di 1,5 kg/cmq, praticamente come un’automobile. Cai, nell’ambito dell’Organizzazione europea degli agromeccanici, ha sostenuto la proposta di assoggettare anche le macchine agricole operatrici semoventi all’omologazione europea, che dovrebbe portare, come già è avvenuto per i trattori, a limiti meno restrittivi.

Tutte le macchine di questo tipo devono essere dotate del dispositivo a luce lampeggiante gialla, posizionato in modo da essere visibile dagli altri utenti della strada senza subire il mascheramento da parte della struttura della macchina, diversamente è necessario montare 2 o più lampeggiatori. Qualora la macchina fosse eccezionale (per peso, dimensioni, o entrambi) deve essere munita, sulla parte posteriore, del solito pannello quadrato a strisce bianche e rosse retroriflettenti con lato di mm 500 x 500, di tipo omologato.

Macchine agricole operatrici trainate

Le macchine agricole operatrici trainate (per brevità Maot) sono macchine destinate all’esecuzione di lavorazioni agricole, e sono classificate come veicoli a tutti gli effetti; a differenza dei rimorchi, tuttavia non sono soggette ad alcune disposizioni:

  1. immatricolazione; devono però essere dotate di targa ripetitrice di quella del veicolo traente;
  2. assicurazione: possono essere comprese nella polizza del veicolo traente, condizione di cui è bene accertarsi alla stipula del relativo contratto;
  3. revisione: secondo l’attuale formulazione del D.M. 20/05/2015, così come modificato dal D.M. 28/02/2019, sono soggetti a revisione solo i mezzi agricoli immatricolati.

Nella denominazione data rientrano, di regola, solo le macchine trainate omologate secondo il Codice della strada, soggette alle norme costruttive ivi indicate; a fronte di una certa semplicità hanno limiti di peso piuttosto bassi: 6 t se ad 1 asse, 14 t se a 2 assi, 20 t se munite di 3 o più assi. Tutte le macchine agricole operatrici trainate, vendute a partire dal 6 maggio 1997, erano (e sono) soggette a omologazione; all’acquisto il venditore rilascia la dichiarazione di conformità al tipo omologato, con cui si può richiedere alla Motorizzazione il certificato di idoneità tecnica (Cit). Fino a tale data le macchine trainate non erano soggette ad omologazione e non hanno perciò alcun documento: come stabilito a suo tempo dal ministero dei trasporti, il proprietario deve attestare che la macchina (identificata con marca, modello e numero di telaio) è di costruzione anteriore e continua a seguire le norme previgenti.

Diverso e più drammatico è il caso di una macchina agricola acquistata dopo il 6 maggio 1997, per la quale non è mai stato richiesto il certificato di idoneità tecnica, un evento tutt’altro che raro che interessa prevalentemente alcune categorie di Maot, per varie ragioni:

  • atomizzatori e irroratrici trainate: alcuni modelli, fino a non molto tempo fa, non erano disponibili in versione omologata;
  • imballatrici e rotopresse: benché qualche costruttore sia arrivato tardi con l’omologazione, sono molti di più gli utenti che non si sono preoccupati di richiedere il Cit, specialmente per le macchine in sagoma;
  • carrelli porta barra: fino al 6/5/97 erano considerati parte integrante della mietitrebbia e per molti anni ancora né i proprietari delle macchine, né gli enti preposti al rilascio dei permessi di circolazione, si sono preoccupati della mancanza del certificato di idoneità tecnica.

Se la Maot è molto recente, o se si tratta di un modello in produzione da molti anni senza avere  subito modifiche sostanziali, può capitare che l’omologazione a suo tempo rilasciata sia ancora valida; la vicenda si complica se, per intervenuti passaggi di proprietà, la dichiarazione di conformità fosse andata smarrita, perché i tempi si allungano ulteriormente. Nel caso in cui l’omologazione del veicolo sia nel frattempo scaduta, c’è davvero poco da fare; l’omologazione in unico esemplare, per quanto tecnicamente possibile, potrebbe avere un costo superiore al valore della macchina, considerando le attuali quotazioni dell’usato.

È importante sottolineare che sono trainate le sole macchine collegate, su strada, ad un unico punto di attacco (gancio di traino); il codice della strada non prevede infatti la possibilità di collegarle al sollevatore idraulico, neppure con snodo verticale. Queste macchine, ancora molto diffuse, si trovano infatti in una posizione irregolare, perché non possono essere considerate né trainate (non essendo collegate ad un sistema occhione-gancio), né semi portate, in quanto dotate di assale rigido (vedi oltre). Di fatto, se non ricadono nelle categorie esonerate di cui si dirà a breve, devono essere considerate come macchine trainate non omologate e pertanto non possono circolare su strada.

Esistono infatti tre sole categorie di Maot esonerate dall’obbligo di omologazione, e cioè gli aratri, gli erpici e le seminatrici; poiché alcune possono avere pesi notevoli, bisogna verificarne il peso sulla dichiarazione di conformità CE, non possedendo alcun documento di circolazione. Bisogna quindi verificare se la trattrice che le traina ha una “massa rimorchiabile non frenata” compatibile; fino all’entrata in vigore della Mother Regulation, alcuni costruttori avevano iniziato a dotarle di freni e ad omologarle, nonostante l’esonero, proprio per tale motivo. Dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento 167, il costruttore ha due possibilità: omologare le trainate secondo il Codice della strada, oppure secondo le norme comunitarie, più severe in termini costruttivi, ma prive delle criticità che comportano le norme nazionali.

La Mother Regulation le definisce “attrezzature intercambiabili trainate” (categoria S) e hanno caratteristiche che le differenziano da quelle omologate secondo il codice della strada:

  • per le macchine dotate di freni, questi possono essere solo a comando pneumatico, oppure idraulico a 2 linee, con forza frenante almeno pari al peso gravante sulla rispettiva ruota;
  • questo consente di raggiungere pesi assai maggiori, per ciascun asse e per l’intero veicolo: il peso scaricato sul veicolo trainante (massimo 4 t) non viene considerato in quello totale;
  • a differenza delle Maot con omologazione nazionale (che possono circolare solo scariche, o quasi) la macchina ha una portata significativa;
  • le macchine dotate di un contenitore per materiali e di attrezzature per il carico, lo scarico o la distribuzione rientrano in questa categoria se il rapporto fra il peso a pieno carico e la tara è inferiore a 3;
  • nel traino possono essere collegate, oltre che ai vari tipi di ganci di traino, anche ai bracci inferiori del sollevatore idraulico tramite un apposito timone snodato.

Le macchine con omologazione comunitaria sono dotate del certificato di idoneità tecnica alla circolazione (Cit), essendo classificate anch’esse come Maot ai fini della circolazione stradale e delle altre norme di comportamento.

A differenza delle macchine agricole semoventi e, almeno in parte, dei rimorchi, le macchine agricole operatrici trainate devono avere i seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione:

  • le luci di posizione, gli indicatori di direzione, le luci di arresto possono essere montati su barra amovibile collegata, tramite cavo e giunto multipolare, alla presa di corrente disponibile sul veicolo traente;
  • se qualificate come eccezionali devono essere dotate di lampeggiatore a luce arancione o gialla, da tenere sempre acceso, quando la sagoma della macchina copre l’analogo dispositivo montato sulla motrice;
  • le eventuali luci di lavoro devono potere essere spente durante la circolazione su strada;
  • sulla parte posteriore delle macchine agricole operatrici trainate eccezionali deve essere presente il consueto pannello quadrato a bande retroriflettenti bianche e rosse (mm 500 x 500), sempre realizzato con pellicola omologata.
I rimorchi agricoli sono una particolare categoria di macchine agricole trainate e non devono essere e non devono essere confusi con i “rimorchi” non agricoli, che possono essere trainati soltanto dagli autoveicoli

Rimorchi agricoli

I rimorchi agricoli possono effettuare, per conto delle aziende agricole, solo una gamma ben definita di trasporti:

  • prodotti agricoli;
  • sostanze di uso agrario;
  • macchine agricole impossibilitate a circolare autonomamente;
  • materiali connessi con le attività di tutela e manutenzione del territorio.

Non sono quindi ammessi i trasporti per conto di soggetti che non rivestono la qualifica di “azienda agricola” (industriali, artigiani, commerciali, ecc.); in sede di prima applicazione del vigente Codice della strada la definizione era più ampia, ma fu riportata alla formulazione del 1959 in seguito – si disse – a pressioni da parte degli autotrasportatori. I rimorchi agricoli possono essere dotati di attrezzature per l’esecuzione di lavorazioni agricole, ma per quelli con omologazione europea vale il requisito della prevalenza della funzione di trasporto rispetto alle altre esercitate: il rapporto fra peso a pieno carico e tara deve essere superiore a 3.

Come per le altre macchine trainate, il costruttore è libero di decidere se omologare il rimorchio secondo il codice della strada, con i limiti di peso di cui si è detto, o con le norme comunitarie, che consente di raggiungere 10 t per assi folli, 11 t per assi motori e pesi complessivi fino a 36 t e oltre. É bene ricordare che i rimorchi agricoli sono una particolare categoria di macchine agricole trainate e non devono essere e non devono essere confusi con i “rimorchi” non agricoli, che possono essere trainati soltanto dagli autoveicoli. Non devono quindi essere dotati di tutto l’armamentario previsto per i rimorchi industriali, come barre antincastro, paraurti, fasce retroriflettenti, pannelli fluorescenti giallo-rossi parafanghi ecc. I rimorchi agricoli sono sempre soggetti alla targa ripetitrice: l’esonero riguarda solo i rimorchi degli autoveicoli, immatricolati a partire dal 2012 ed iscritti al Pubblico registro.

A differenza delle macchine agricole operatrici trainate, dotate solo del certificato di idoneità tecnica, i rimorchi agricoli sono sempre soggetti a omologazione e immatricolazione, oltre che ad una vera e propria carta di circolazione. Fanno eccezione alla regola generale solo i rimorchi agricoli di peso a pieno carico inferiore a 1.500 kg, con lunghezza fino a 4 metri (timone compreso) e larghezza inferiore a 2 metri: questi veicoli non sono soggetti ad immatricolazione (targa propria) ma al solo certificato di idoneità tecnica.

I rimorchi agricoli di questo tipo, immessi in circolazione fino al 6 maggio 1997, non dovevano neppure essere omologati, e di conseguenza non hanno neppure il Cit: la circolare del 17/06/1997 ne ha consentito la circolazione con la medesima dichiarazione prevista per le Maot.

Il rimorchio agricolo deve sempre essere dotato, oltre che di targa propria se soggetto a immatricolazione, anche di targa ripetitrice di quella della trattrice che lo traina. Si ricorda che la targa ripetitrice è solo ed esclusivamente quella rilasciata dagli uffici provinciali della DTT (ex Motorizzazione Civile): le soluzioni “bricolage” possono essere considerate come targhe false la cui presenza può dare luogo a sanzioni ben più pesanti di quelle, già assai gravi, connesse alla semplice mancanza della targa ripetitrice.

Le attrezzature portate e semi portate costituiscono parte integrante della trattrice, non potendo essere considerate come veicoli a sé stanti e non soggette, per ora, a omologazione

Attrezzature portate e semi portate

Le attrezzature portate e semi portate costituiscono parte integrante della trattrice, non potendo essere considerate come veicoli a sé stanti e non soggette, per ora, a omologazione. Esiste tuttavia una precisa volontà, a livello europeo, di adottare regole comuni per segnalarne gli ingombri e definirne le caratteristiche statiche; sapendo la posizione del baricentro di tutte le attrezzature si fa prima a fare i conti, magari con una app, senza dover per forza andare in pesa.

Come accennato, l’applicazione di queste attrezzature non comporta l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione della trattrice, poiché dovrebbe essersene tenuto conto in sede di omologazione. Questo è vero soprattutto per i trattori costruiti e omologati secondo l’attuale Codice della strada, e a maggior ragione per quelli con omologazione europea, provvisti di un completo ed esauriente allegato tecnico, facente parte della carta di circolazione. Devono comunque essere rispettate 3 condizioni fondamentali:

  1. destinazione e uso: possono essere destinate solo a lavorazioni agricole, forestali, di tutela e manutenzione del territorio;
  2. accoppiamento: possono essere collegate solo agli appositi attacchi previsti dal costruttore della trattrice;
  3. compatibilità: con le attrezzature di volta in volta montate, la trattrice deve rispettare i pesi e la loro distribuzione indicati sull’allegato tecnico, in funzione degli pneumatici adottati.

Come ci si comporta con i trattori che non hanno allegato tecnico? Una disposizione transitoria, inserita nell’art. 235 del Codice della strada, consente alle trattrici omologate prima del 6/5/1997 di portare queste attrezzature, limitandone tuttavia il peso al 30% del peso a vuoto della macchina.

Le attrezzature delle macchine agricole si distinguono in due categorie:

  • portate: durante la circolazione stradale sono sollevate da terra, perché rigidamente collegate alla trattrice;
  • semi portate: sono vincolate a due soli punti di attacco perciò scaricano al suolo una parte del loro peso.

Le attrezzature semi portate, a causa del collegamento rigido sul piano orizzontale, devono essere dotate di una o più ruote, ciascuna imperniata anteriormente e libera pertanto di orientarsi nella direzione di marcia; in curva il corpo macchina trasla lateralmente, con una configurazione che richiede attenzione anche da parte degli altri utenti della strada (di qui l’obbligo dei pannelli).

Per quanto un collegamento flessibile potrebbe risultare più sicuro, le macchine dotate di snodo sul telaio non possono essere considerate come “attrezzature”, bensì come macchine agricole operatrici trainate, soggette pertanto ad omologazione. Le sporgenze anteriori, laterali o posteriori devono essere contenute entro determinati limiti proporzionati alle dimensioni della trattrice: per questo si considera il concetto di “sbalzo” rispetto all’asse più vicino (o alla mezzeria) che comprendono parte del veicolo portante. Lo sbalzo longitudinale comprende infatti lo “sbalzo proprio” della trattrice, a cui si somma la sporgenza longitudinale determinata dall’attrezzatura; quello trasversale è composto da metà della larghezza più la sporgenza laterale dell’attrezzatura, ed esprime l’asimmetria del complesso.

Riassumendo, i punti caratteristici rispetto ai quali si devono misurare gli sbalzi sono:

Per lo sbalzo anteriore:

  • il centro dell’asse anteriore;
  • l’estrema sporgenza anteriore dell’attrezzatura.

Per lo sbalzo posteriore:

  • il centro dell’asse posteriore;
  • l’estrema sporgenza posteriore dell’attrezzatura.

Per lo sbalzo laterale, inteso come sbalzo asimmetrico (solo da un lato):

  • la linea di mezzeria della trattrice (linea mediana longitudinale);
  • l’estrema sporgenza laterale dell’attrezzatura.

I limiti di sbalzo sono i seguenti:

  • anteriormente, 60% della lunghezza della trattrice isolata e senza zavorre;
  • posteriormente, 90% della lunghezza della trattrice isolata e senza zavorre;
  • lateralmente, m 1,60 rispetto alla mezzeria della trattrice.

In caso di superamento, anche di uno solo dei predetti limiti, il veicolo diventa eccezionale per sbalzo e deve essere munito di autorizzazione, anche se le dimensioni complessive non superano la sagoma limite (larghezza m 2,55, altezza m 4,00 e lunghezza m 12,00).

Circolazione stradale 2020, guida a tutti gli aspetti normativi - Ultima modifica: 2020-05-08T07:07:44+02:00 da Roberta Ponci

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