Sementi, regole e rischi nella selezione mobile

Quest’attività sta riscuotendo interesse presso molti terzisti. Vediamone gli aspetti normativi e legali per non incorrere in sgradite sorprese

Si è riaffacciata nelle nostre campagne solo da pochi anni, ma la selezione mobile delle sementi per conto terzi sembra raccogliere un certo interesse da parte di molti contoterzisti che pensano così di integrare la propria gamma di servizi. È evidente che questa attività sottrare vendite alle aziende sementiere, così come ai commercianti ed alle rivendite agricole. Tuttavia, considerato che le sementi sono da sempre disciplinate in modo particolarmente rigido e quando si utilizzano fitofarmaci le cautele crescono a dismisura, è bene che chi esercita questo servizio sia ben conscio dei limiti operativi perché molte sono le insidie.

In questo articolo non intendiamo affrontare la resa qualitativa o l’effettiva convenienza economica della selezione mobile delle sementi, ma toccare alcuni aspetti normativi e legali. In particolare, da tre punti di vista:
- della normativa sementiera;
- della proprietà intellettuale che insiste sui materiali sementieri che vengono preparati per la semina;
- dell’utilizzo di prodotti concianti e delle relative misure di sicurezza.

Cosa prevede la normativa sementiera

La legge sementiera 1096/71 stabilisce che le sementi destinate alla semina non possano uscire dall’azienda agricola di moltiplicazione, se non per essere destinate a ditte titolari di licenza di produzione sementiera (oggi denominata “autorizzazione fitosanitaria per le sementi”). Dopo di che le sementi possono circolare (anche a ritroso, cioè ritornare all’agricoltore) solo se opportunamente selezionate, confezionate, etichettate e nel caso, ufficialmente certificate. Quindi l’agricoltore che con proprie attrezzature seleziona la granella di propria produzione, all’interno della propria azienda, per destinarla al reimpiego come seme, non viola la disciplina sementiera.

La quasi totalità delle nuove varietà è oggi tutelata da una privativa

Il contoterzista, che con un’attrezzatura mobile si recasse nell’azienda agricola per intervenire sulla granella di produzione aziendale, è invece tenuto a essere anch’esso in possesso di un’autorizzazione fitosanitaria specifica, finalizzata appunto alla lavorazione delle sementi per conto terzi, con impiego di selezionatori mobili. È quanto ha stabilito il Ministero delle politiche agricole con il decreto 3 agosto 2018, dopo un un lungo percorso concertativo, partito nel 2014 quando Assosementi, l’associazione delle aziende sementiere, citò in causa una delle prime aziende che aveva iniziato questo servizio conto terzi e ottenne dal Tribunale di Mantova un provvedimento inibitorio alla prosecuzione dell’attività in assenza dell’autorizzazione di cui alla legge 1096/71.

Quali sono le regole che ha introdotto il DM 3 agosto 2018? La già citata Assosementi e Sicasov, la società attiva anche in Italia che cura gli interessi dei detentori di privative sulle varietà vegetali, hanno di recente dedicato un volantino all’argomento, reperibile all’indirizzo www.sementi.it. Nel box a fianco sono sintetizzati gli obblighi “sementieri” di chi effettua la selezione mobile della granella aziendale destinata al reimpiego come seme.

Accanto alla richiesta dell’autorizzazione, gli adempimenti riguardano la registrazione cronologica delle lavorazioni effettuate e soprattutto la comunicazione preventiva, almeno tre giorni prima, ai Servizi fitosanitari e all’ICQRF, delle aziende agricole presso le quali saranno svolte le prestazioni.

Il rispetto della proprietà intellettuale

Le varietà delle specie di maggiore interesse agrario, prima della loro commercializzazione, debbono essere iscritte nel registro varietale. È questo un obbligo di carattere cosiddetto “pubblico”. Nel contempo i titolari di questi nuovi materiali, per meglio tutelare il loro interesse “privato” nella commercializzazione delle sementi e delle piante, hanno la possibilità di tutelarli ottenendo una privativa varietale, cioè un cosiddetto brevetto vegetale.

La quasi totalità delle nuove varietà è oggi tutelata da una privativa. Nella tabella è riportato lo status per le prime dieci varietà distribuite nel 2018 sul mercato nazionale di grano duro, grano tenero e orzo.

La privativa varietale può avere due origini: comunitaria, allorché rilasciata dal CPVO, con durata di 25 anni dal rilascio; nazionale, quando concessa dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, con durata di 20 anni. Le due privative sono in pratica una applicazione della Convenzione UPOV sulla protezione delle novità vegetali ed entrambe stabiliscono che è richiesta l’autorizzazione del titolare della privativa per l’operazione di “condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione” della varietà protetta. Mentre in caso di una privativa comunitaria l’agricoltore che reimpieghi seme aziendale, senza l’autorizzazione del titolare, ha tempo fino alla fine della campagna in cui avviene la semina per corrispondere a quest’ultimo la prevista equa remunerazione (Corte giustizia UE, causa C-242/14), sembra si possa invece interpretare che la figura che attua il condizionamento di quel materiale riproduttivo tutelato debba invece chiedere preventivamente l’autorizzazione.

In caso di violazione di queste norme, qui succintamente riportate, sono previste in ogni caso la corresponsione di un’equa remunerazione al titolare della privativa, nonché il risarcimento del danno qualora si sia agito deliberatamente o per negligenza. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può inoltre chiedere il sequestro … dei mezzi adibiti alla produzione di quanto costituisce una violazione a tale diritto (cfr art. 129 c.p.i.). Il regolamento attuativo relativo alla privativa comunitaria prevede poi che il selezionatore mobile è tenuto a fornire al titolare della privativa le informazioni relative alle varietà tutelate selezionate, ai quantitativi ed i nomi degli agricoltori (cfr art. 9, regolamento Cee 1768/95).

L’utilizzo dei prodotti concianti

Le moderne attrezzature mobili per la selezione del seme granella aziendale vengono pubblicizzate anche per la capacità di conciare la granella. Si aprono qui due problematiche.

La prima riguarda i prodotti concianti che possono essere impiegati, sulla base della relativa autorizzazione. La maggior parte di essi, ovvero quelli più recenti e innovativi, recano la prescrizione che il trattamento delle sementi possa essere effettuato solo in strutture specializzate, oppure che il prodotto è indicato per il trattamento industriale delle sementi. Il quadro normativo purtroppo soffre ancora della mancanza, a oramai dieci anni dall’approvazione del regolamento 1107/2009, di specifiche linee guida sulla concia delle sementi (autorizzazione dei prodotti e valutazione dei rischi, etichettatura, caratteristiche e autorizzazione degli impianti di concia), che sappiamo essere allo studio. Ad esempio, uno dei prodotti fungicidi classici impiegati nella concia delle sementi, il Thiram, che recava in etichetta l’indicazione generica “si utilizza con macchinari convenzionali per la concia”, è stato di recente revocato e potrà essere impiegato massimo entro il gennaio 2020.

Le varietà delle specie di maggiore interesse agrario, prima della loro commercializzazione, debbono essere iscritte nel registro varietale

L’altra problematica investe invece l’area della sicurezza nell’impiego di questi prodotti, sia nei riguardi degli operatori sia dell’ambiente in generale. Non ci addentriamo in questi aspetti, ma è di tutta evidenza che un’operazione di concia effettuata in ambiente confinato all’interno di uno stabilimento sementiero presenta rischi ben diversi rispetto a un’attrezzatura mobile, soprattutto per la problematica delle polveri.

C’è molto lassismo

In attesa di avere un quadro più preciso con l’attivazione del Registro nazionale dei produttori previsto dal Dlgs. 214/2005, al momento non superano le dita di una mano le aziende di selezione mobile che hanno regolarmente ottenuto dai rispettivi Servizi fitosanitari regionali la prescritta autorizzazione, rispetto a un numero di operatori che offrono sul mercato tale servizio stimabile in diverse decine. In alcune aree è segnalato addirittura lo sconfinamento di selezionatori mobili francesi, con tanto di pubblicità su notiziari di settore. Purtroppo i controlli da parte delle autorità sono molto blandi, come già evidenziato in altre occasioni.

Le moderne attrezzature mobili per la selezione del seme granella aziendale vengono pubblicizzate anche per la capacità di conciare la granella

Alcuni reputano di non avere necessità di autorizzazione, in quanto si limiterebbero a “noleggiare” agli agricoltori interessati la selezionatrice mobile, trascurando il fatto che la mancanza di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro, mentre l’autorità giudiziaria potrebbe accogliere l’eventuale richiesta – da parte del titolare di una privativa varietale - di disporre il sequestro dell’attrezzatura. In ogni caso, quei pochi operatori che si sono adoperati per ottenere l’autorizzazione e adempiono alle comunicazioni stabilite dal decreto 3 agosto 2018, hanno pieno titolo a denunciare la sleale concorrenza da parte di loro “colleghi”. Le aziende sementiere e le rivendite agrarie vedono diminuire ancora di più il loro mercato, in modo spesso illegale, mentre i costitutori lamentano la sottrazione di risorse che potrebbero destinare alla ricerca varietale.

In definitiva, emerge un quadro di lassismo e l’immagine di filiere produttive fragili, con molte figure che furbescamente pensano solo al proprio tornaconto.


 

Cosa prescrive il DM 3 agosto 2018

Con il decreto 3 agosto 2018 il Ministero delle politiche agricole ha inquadrato tra le diverse figure di operatori disciplinati dalla normativa fitosanitaria (d.lgs. 214/2005) le ditte che effettuano “la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l’impiego di selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della granella lavorata”, creando una apposita categoria.

I selezionatori mobili debbono innanzitutto ottenere l’autorizzazione dal Servizio fitosanitario regionale ove hanno la sede aziendale.

Debbono poi comunicare, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio di ogni attività presso un’azienda agricola, al Servizio fitosanitario regionale che ha rilasciato l’autorizzazione ed a quello competente per territorio dove si trova l’azienda agricola, nonché all’ufficio territoriale dell’Ispettorato repressione frodi (ICQRF), le seguenti informazioni:
- il nominativo delle aziende agricole, l’ubicazione degli appezzamenti e le date di presenza nelle singole aziende agricole per effettuare la prestazione;
- la specie, la varietà e i quantitativi di granella che sarà lavorata presso l’agricoltore;
- le superfici aziendali oggetto di reimpiego del seme, dichiarate dall’azienda agricola;
- eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sul seme.

Infine, debbono tenere un apposito registro cronologico delle lavorazioni, nel quale registrare il nominativo delle aziende agricole; la data; la specie, la varietà e la quantità lavorata; i trattamenti effettuati.


 

Le esclusive assicurate dalle privative

La Convenzione UPOV, da cui derivano sia la privativa comunitaria che quella nazionale, stabilisce che è richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti relativi al materiale riproduttivo o moltiplicativo di una varietà protetta:
a) produzione o riproduzione,
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione,
d) esportazione e importazione,
e) detenzione per uno degli scopi sopraelencati.

Il costitutore può ovviamente subordinare la propria autorizzazione a precise condizioni (pagamento di una royalty) e limitazioni.

Sono previste eccezioni a favore dei piccoli agricoltori, nonché per creare nuove varietà.

La tutela conferita dalle privative viene estesa anche al prodotto della raccolta di una varietà protetta, solo qualora sia stato ottenuto mediante una utilizzazione non autorizzata della varietà e salvo che il titolare della privativa non abbia potuto ragionevolmente esercitare il proprio diritto in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

Sementi, regole e rischi nella selezione mobile - Ultima modifica: 2020-01-21T06:06:07+01:00 da Roberta Ponci

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