Lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà di carattere organizzativo ed economico hanno portato il governo, fin dal marzo 2020 (in cui la Repubblica visse il primo blocco totale della sua storia), ad emanare il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, più volte modificato.
Il decreto, ancor oggi, lascia trasparire il clima di smarrimento e di preoccupazione per l’epidemia, che ha riportato indietro l’orologio della Storia ad epoche che credevamo dimenticate. Il carattere di urgenza appare evidente dalla constatazione che le varie proroghe sono distribuite secondo uno schema vagamente disordinato e sono state scritte in un modo che non ne rende facile la comprensione e l’esposizione.
I provvedimenti più significativi sono quelli contenuti nell’art. 103, al comma 2, del decreto, che recita testualmente: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati sono soggetti a proroga automatica. Questa vale per tutto ciò che sarebbe scaduto, in condizioni normali, nel periodo compreso fra la dichiarazione dello “stato di emergenza” (31/01/2020) e la sua cessazione (30/04/2021). In pratica, i documenti che rientrano nella definizione precedente e che sarebbero scaduti in questo lasso di tempo, rimangono validi per i successivi 90 giorni, per dare tempo a cittadini e imprese di poterli rinnovare quando si tornerà (finalmente) alla normalità. Per semplificare la comprensione di una norma tanto generale quanto complessa converrà seguire un ordine, sulla base di ciò che può interessare di più gli agromeccanici e gli agricoltori.
Permessi di circolazione per veicoli e trasporti eccezionali
Le autorizzazioni in scadenza nel periodo di emergenza, tuttora in corso, rientrano nella proroga, come ha ricordato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le sue circolari n. 8866 del 04/12/2020 e n. 9006 del 11/12/2020, almeno fino alla data del 29 aprile. Il ministero, in verità, si è ricordato solo dei veicoli industriali dimenticando che esistono anche le macchine agricole; ma poiché il decreto non fa distinzioni, gli enti proprietari delle strade hanno accettato il principio che la proroga riguarda tutti i permessi. Il 29 aprile 2021 è il 90° giorno dal “vecchio” termine dello stato di emergenza (31 gennaio); ma nel frattempo il governo ha firmato il decreto-legge 14/01/2021 n. 2, che ha prolungato l’emergenza al 30 aprile.
Data la delicatezza della materia, sarebbe opportuno che il ministero specificasse che con il nuovo provvedimento i 90 giorni per il rinnovo scadono il 29 luglio; fino ad allora, prima di mettersi in strada è bene verificare se l’ente proprietario considera il permesso ancora valido. È bene ricordare che vari enti hanno precisato che i loro uffici sono pienamente operativi; questo perché la proroga non riguarda i “grandi” trasporti eccezionali, il cui transito richiede modifiche alle infrastrutture, come il rinforzo o il rialzo di ponti e linee aeree, oppure la rimozione di ostacoli.
Documenti d’identità, patenti, CQC e certificati
Per quanto le ultime modifiche all’art. 103 del d.l. 18/2020 siano state introdotte per automatizzare le proroghe legate all’emergenza, alcuni tipi di documenti sono soggetti ad altre disposizioni dello stesso decreto (articoli 78 e 104) o di norme comunitarie, come il Regolamento UE 2020/698.
I documenti di identità (esclusi i “tesserini” degli ordini professionali) in scadenza nel periodo compreso fra il 31/01/2020 ed il 31/01/2021, restano validi solo fino al 30/04/2021. La proroga a termine fisso deriva dall’art. 104, non legato alla durata dello stato di emergenza, e vale solo in Italia: ai fini dell’espatrio resta confermata la scadenza originaria.
Per le patenti di guida le proroghe sono differenziate a seconda del Paese di rilascio e della validità:
- quelle rilasciate in Italia, in scadenza fra il 31/01/2020 e il 29/04/2021, sono prorogate fino al 30 aprile per effetto del citato art. 104, ma valgono solo sul territorio nazionale; se scadute fra i mesi di febbraio e agosto 2020, restano valide in ambito UE solo per i 7 mesi successivi alla scadenza; questo vale anche per le patenti rilasciate da un altro Stato della UE.
- Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida rientrano invece nell’art. 103 e quindi sono valide fino al 90° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza; da tale data decorrono i 2 mesi per richiedere l’eventuale riporto dell’esame di teoria sul nuovo “foglio rosa”.
La carta di qualificazione del conducente (nota con la sigla CQC) è soggetta sia alle proroghe automatiche della legge italiana sia a quelle comunitarie, modificate da ultimo dalla Decisione della Commissione UE C (2020) 5591, che interagiscono fra di loro.
- Le CQC rilasciate da un altro Paese comunitario, in scadenza dal 01/02/2020 al 31/08/2020, sono valide per ulteriori sette mesi per tutto il territorio della UE.
- Quelle rilasciate in Italia, in scadenza fra il 31/01/2020 e il 02/10/2020 sono valide fino al 29/07/2021, solo per la guida in Italia; se la scadenza fosse successiva (ma entro il 2020), vale la proroga comunitaria (in tutta la UE) per i 7 successivi alla scadenza originaria.
- Le carte italiane che sono scadute o scadranno nel 2021, entro la data di cessazione dello stato di emergenza, restano valide (solo in Italia), i 90 giorni successivi.
Si ricorda che non è consentita la guida, con la carta scaduta, dei veicoli per cui è necessaria; se entro i 2 anni successivi alla scadenza non viene rinnovata, la carta può essere ripristinata solo a seguito di esame; nel calcolo dei 2 anni non si tiene conto del periodo di emergenza.
I certificati professionali (come il KB per guida dei veicoli da “noleggio con conducente”) rientrano fra quelli automaticamente prorogati fino al 90° giorno dalla cessazione dell’emergenza sanitaria, fine dello stato di emergenza, per i documenti che sarebbero scaduti dal 31/01/2020 al 30/04/2021.
Lo stesso vale – ma solo in Italia – per i certificati di formazione per il trasporto professionale delle merci pericolose (i cosiddetti “patentini” Adr); per la guida fuori dai nostri confini, i patentini scaduti fra il 01/03/2020 ed il 01/02/2021 restano validi solo fino al 28/02/2021.
Le attestazioni sanitarie e i certificati medici per la guida di veicoli pesanti da parte di conducenti che abbiano superato i 65 o i 60 anni seguono la regola generale e restano validi per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (29 luglio). Fino ad allora si può continuare a guidare anche in mancanza dell’attestazione della commissione medica; ciò vale pure per i permessi provvisori di guida e per i certificati medici ad uso patente.
Sicurezza sul lavoro, poche proroghe
Le proroghe automatiche stabilite dall’art. 103 del decreto n. 18/2020 hanno una portata molto vasta ma, nonostante la volontà del legislatore di alleggerire il lavoro in questa difficile fase della nostra storia, non riguardano tutti gli obblighi a carico delle imprese. La complessa materia della sicurezza sul lavoro è stata sfiorata in minima parte da questi benefici, anzi, la pandemia ha complicato enormemente la vita nelle aziende che non possono ricorrere al lavoro “agile” o “a distanza”.
Tali metodi sembrano funzionare bene solo in alcuni settori produttivi e, in parte, nella pubblica amministrazione: le varie proroghe ed estensioni di validità di molti documenti danno la misura di come stia realmente marciando la macchina statale.
Chi non può lavorare da casa sua, ma deve per forza stare in uno stabilimento, in un’officina o in cantiere, ha dovuto adottare varie misure preventive, usare prodotti e dispositivi di protezione non sempre reperibili, sostenendo costi che sono stati rimborsati solo in minima parte.
E se è riuscito almeno a proseguire l’attività, pur fra tante difficoltà, non può nemmeno lamentarsi troppo; quanti sono coloro che hanno dovuto abbassare la saracinesca, forse per sempre?
Fra le agevolazioni disposte dal legislatore per venire incontro alle esigenze delle imprese, non sono però stati accordati “sconti” sul piano della sicurezza sul lavoro né su quello della formazione.
A cosa servirebbe tutelare i lavoratori contro il Covid-19 per esporli poi al rischio di infortuni o malattie professionali? Questo ragionamento spiega l’atteggiamento prudente adottato dal ministero del lavoro, in relazione alle proroghe disposte dal legislatore durante lo stato di emergenza.
Per quanto riguarda l’addestramento e la formazione il ministero ha ribadito che ci sono strumenti e procedure per non interrompere il processo e rispettare tutte le scadenze.
Solo nel caso in cui i lavoratori, incaricati di particolari mansioni soggette ad abilitazioni e relativi aggiornamenti, non siano riusciti a completare i corsi, è possibile proseguire l’attività lavorativa a condizione che l’aggiornamento venga completato appena cessa lo stato di emergenza.
Ma se questo terminasse in piena estate, come sarebbe possibile frequentare e completare un corso?
Se valesse l’attuale scadenza, determinata dall’art. 103 (29 luglio) ci si troverebbe nella situazione peggiore, proprio a ridosso della sospensione feriale. Chi si trova scoperto con l’aggiornamento del personale fa bene ad attivarsi al più presto, anche perché la risposta ministeriale non è contenuta in una circolare ufficiale, ma è una semplice interpretazione pubblicata sul sito istituzionale.
Per i corsi che richiedono la presenza fisica per lo svolgimento di attività pratiche, come ad esempio l’uso dell’estintore o le manovre di primo soccorso, il ministero ha richiamato il rispetto delle regole stabilite dall’Inail e dal comitato tecnico-scientifico della Protezione civile.
Dove invece non ci sono contenuti pratici la formazione dovrebbe essere fatta, preferibilmente, in modalità “a distanza”, purché sia svolta in contemporanea, utilizzando una delle tante piattaforme informatiche oggi disponibili. Non sembra invece ammissibile la sola visione di un corso registrato, perché il docente deve poter verificare la presenza di tutti i partecipanti, per tutte le ore di corso, e mantenere il contatto con gli allievi per le domande e le risposte.
Anche la formazione di base che abilita il “nuovo” lavoratore ad una certa mansione o all’impiego di una macchina complessa non può essere differita, perché non si può affidare uno strumento di lavoro a chi non lo sa usare.
Non sono prorogabili, infine, neppure le verifiche periodiche delle “attrezzature di lavoro”, di cui all’Allegato VII del testo unico sulla sicurezza, come ad esempio:
- apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, non azionati a mano;
- gru a braccio estensibile (come quelle montate su autocarri o rimorchi);
- carrelli elevatori a braccio telescopico;
- paranchi e carri ponte;
- piattaforme elevabili;
- estrattori centrifughi per acque di vegetazione.