Col trattore in tangenziale…

Aerial view of highway
Finalmente pubblicata la famosa “legge Rovazzi” che introduce importanti modifiche al Codice della Strada anche per le macchine agricole

Era il 2016 e il rapper/youtuber milanese Fabio Rovazzi cantava “col trattore in tangenziale andiamo a comandare”. Circa un anno dopo, nel 2017, un Disegno di Legge con modifiche legate alla circolazione delle macchine agricole venne ribattezzato proprio “Legge Rovazzi”.

Quel decreto non andò mai in porto, ma 5 anni dopo una proposta con contenuti simili è approdata in Parlamento e stavolta, invece, approvata. Si può quindi dire che la famosa “Legge Rovazzi”, questa volta all’interno di un più corposo Decreto Legge, sia stata convertita e ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 09/11/2021.

Ma quali sono quindi le modifiche contenute in questa legge?

Innanzitutto, il suo vero nome è “D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti” e introduce novità su tanti aspetti della circolazione stradale: per esempio parla di velocità massime dei monopattini elettrici, di soste gratuite sulle strisce blu per i disabili e tanto altro ancora, insomma tratta a 360° diversi aspetti di circolazione stradale. Per quello che concerne le macchine agricole, le modifiche di cui si parlerà in questo articolo riguardano rispettivamente agli articoli 110 e 105.

La famosa “Legge Rovazzi” è stata convertita e ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre

Immatricolazione per Hobby Farmer (art.110)

La prima modifica è volta a consentire l’immatricolazione di trattrici e di altre tipologie di macchine agricole, come macchine semoventi o rimorchi, a coloro che svolgono l’attività agricola a livello solo amatoriale (hobby farmer) e che, in forza della nuova norma, potranno targare le proprie macchine e circolare su strada nei normali trasferimenti.

La norma, contenuta nel comma 2 dell’articolo 110, prevede che le macchine agricole e i rimorchi immatricolati dall’hobby farmer non possano superare il peso di 6 tonnellate e prevede anche la possibilità che l’immatricolazione avvenga a nome del commerciante di macchine, configurando l’opportunità – prima non contemplata – di avere sul mercato macchine agricole a “km zero”, un po’ come succede per le automobili.

La nuova legge consente l’immatricolazione di trattrici e di altre tipologie di macchine agricole a coloro che svolgono l’attività agricola a livello solo amatoriale (hobby farmer)

Vale solo per veicoli nuovi o anche usati? (art.110)

La modifica del Codice non è da intendersi come esclusiva per i soli veicoli nuovi. Una volta pubblicata, infatti, è da considerarsi applicabile a tutti i trattori anche se già acquistati. Qui subentra, però, un altro dettaglio, ovvero quelle che in gergo tecnico vengono chiamate le “tagliole immatricolative”. Queste sono in sostanza degli spazi temporali limitati che possono intercorrere tra la data di consegna del trattore al proprietario e la sua immatricolazione. Tipicamente questo intervallo temporale ha regole piuttosto stringenti legate alla classe di emissioni del motore del trattore stesso (Stage 3b o Stage V) e difficilmente supera i 2 anni, anche se non c’è una regola generale. Al di là delle tagliole, in realtà non esiste una disciplina univoca che chiarisca questi aspetti, per cui non è mai chiaro stabilire a priori se la macchina sia immatricolabile oppure no.

Qualora pertanto si abbia la necessità di procedere all’immatricolazione del veicolo, il consiglio è quello di sentire la motorizzazione civile più vicina per capire come trattare il caso specifico, fermo restando il fatto che sarà molto, molto complicato immatricolare un trattore più vecchio di un paio d’anni. I rimorchi (anche se ce li ricordiamo meno, sono inclusi anche loro in tutte queste modifiche), invece, non avendo un motore, non sono soggetti a tagliole immatricolative, per cui per loro dovrebbe essere più facile procedere all’immatricolazione anche se più vecchi.

Altra importante novità è che adesso è possibile trasferire la proprietà di un trattore o rimorchio, già immatricolato precedentemente, da un’azienda agricola a un privato

Passaggi di proprietà (art.110)

È possibile trasferire ora la proprietà di un trattore o rimorchio, già immatricolato precedentemente, da un’azienda agricola a un privato cittadino? Sì. L’altra importante novità legata alla modifica di questo articolo è proprio questa e per quanto riguarda i passaggi di proprietà, essendo a tutti gli effetti il veicolo già immatricolato, non ci sono problemi di età.

La vecchia norma prevedeva una lunghezza massima del convoglio pari a 16,50 metri, mentre la nuova consente una lunghezza maggiore, che arriva fino a 18,75 metri

Convogli più lunghi (art.105)

La seconda modifica riguarda invece la lunghezza dei convogli agricoli, intendendo come tali l’insieme della macchina traente e del rimorchio o macchina operatrice trainata. La vecchia norma prevedeva una lunghezza massima del convoglio pari a 16,50 metri, mentre la nuova consente una lunghezza maggiore, che arriva fino a 18,75 metri. Il nuovo dispositivo del Codice della Strada – introdotto al comma 1 dell’articolo 105 – prevede inoltre che i convogli più lunghi di 18,75 metri possano comunque circolare come “trasporti eccezionali”, quindi sottoposti alle regole specifiche per l’eccezionalità già contemplate precedentemente.

Rimane da chiarire il dubbio legato alla necessità o meno di avere la scorta tecnica per questi complessi eccezionali, ma è presumibile che, visto anche l’impatto che complessi così lunghi potranno avere sulla circolazione stradale, la decisione andrà in questa direzione.

Col trattore in tangenziale… - Ultima modifica: 2022-01-17T10:00:15+01:00 da Roberta Ponci

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