Gli agricoltori sono impegnati nella preparazione del terreno per le semine autunnali e nelle scelte del piano colturale della campagna agraria 2021/2022. Tra gli elementi che ogni agricoltore deve analizzare, un posto notoriamente importante è riservato alla Pac.
Come sarà la Pac nel 2022?
Nel 2022 ci saranno solamente conferme rispetto alla Pac del 2021, con qualche novità soprattutto sui Psr. In questo articolo, si richiamano i punti salienti per il 2022 e le attenzioni per prepararsi alla domanda Pac che scadrà il 15 maggio 2022.
Anno di transizione
Dopo la conclusione della programmazione 2014-2020, la Pac 2021-2022 è normata dal regolamento transitorio (Reg. 2020/2220) per tutti gli strumenti della Pac: pagamenti diretti, Ocm e politica di sviluppo rurale.
Il 2022 sarà il secondo anno di transizione, che stabilisce un ponte tra la Pac 2014-2020 e la nuova Pac del periodo 2023 -2027 (vedi le fasi della Pac).
I titoli
I titoli all’aiuto sono stati prorogati per il 2021 e 2022; pertanto, l’attuale sistema dei pagamenti diretti sarà mantenuto per l’anno di domanda Pac 2022.
Il regolamento transitorio, tuttavia, dispone che gli Stati membri possano utilizzare il meccanismo di convergenza interna per convergere ulteriormente verso una media nazionale.
Per il 2022, il Mipaaf doveva adottare una decisione entro il 1° agosto 2021.
A tal fine, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, aveva avviato una discussione con le Regioni; nel mese di luglio 2021, il dibattito si è arenato per la mancanza di una posizione condivisa tra le Regioni, per cui anche nel 2022 il valore dei titoli rimane invariato, senza l’applicazione della convergenza.
I pagamenti diretti
I pagamenti diretti rimangono normati, fino al 31 dicembre 2022, dal Decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465. I pagamenti diretti rimangono articolati in cinque componenti:
- pagamento di base, commisurato al valore dei titoli all’aiuto posseduti e abbinati ad ettari ammissibili;
- pagamento greening, pari a circa il 51% del pagamento di base;
- pagamento giovani agricoltori, pari al 50% del pagamento di base, per gli agricoltori che hanno il requisito di “giovane agricoltore”;
- pagamento accoppiato;
- pagamento per i piccoli agricoltori.
L’agricoltore che aderisce al regime dei “piccoli agricoltori” può decidere annualmente di recedere dal regime e passare al regime ordinario.
Il sostegno accoppiato
Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018, ultima modifica del pagamento accoppiato in Italia, ha previsto un plafond del sostegno accoppiato pari al 12,92% del massimale per i pagamenti diretti.
Il sostegno accoppiato in Italia interessa 8 settori produttivi nell’ambito delle produzioni vegetali e 4 settori nell’ambito delle produzioni zootecniche (bovini da latte, bovini da carne, bufalini e ovini).
Gli importi del sostegno accoppiato stimati per il 2022, alla luce delle esperienze degli ultimi anni, sono riportati nella tabella 1 per le produzioni vegetali e nella tabella 2 per le produzioni animali.
Riserva nazionale
Anche per il 2022, è consentito l’accesso a tutte le cinque fattispecie della riserva nazionale (tab. 3).
L’accesso alla riserva nazionale consente ai “giovani agricoltori” (fattispecie A) e “nuovi agricoltori” (fattispecie B) di ricevere l’assegnazione di titoli dalla riserva nazionale.
Anche gli agricoltori che operano in superfici in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) hanno diritto di accedere alla riserva nazionale. Si ricorda che la domanda per la fattispecie C e D si può presentare una sola volta per la stessa particella.
Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale è pari al valore unitario nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione. Nel 2022, l’importo sarà di circa 207 euro/ha, a cui aggiungere il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.
Ocm unica
Il regolamento transitorio ha prolungato i programmi operativi nel settore dell’olio di oliva, previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, fino al 31 dicembre 2022.
I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli che non hanno raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022.
I regimi di aiuto nel settore vitivinicolo sono prolungati fino al 16 ottobre 2023.
I programmi nazionali esistenti per il settore apicolo elaborati per un periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2022 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Sviluppo rurale: proroga degli attuali Psr
Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il regolamento transitorio ha fissato norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. I Psr 2014-2020 sono prorogati sino al 31 dicembre 2022.
Durante il periodo transitorio 2021-2022, le misure dei Psr 2014-2020 rimangono invariate; le Regioni potranno aprire nuovi bandi e nuovi impegni agroambientali.
Anche le sovvenzioni per la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione), tramite il Psrn, vengono prorogate sino al 31 dicembre 2022.
La principale novità dei Psr per il periodo 2021-2022 è la grande disponibilità di risorse finanziarie, maggiore sia rispetto al periodo di programmazione 2014-2020 che al prossimo periodo 2023-2027 (tab. 4). Infatti, oltre la dotazione ordinaria dei Psr, derivante dal Qfp (Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027), i Psr 2021-2022 beneficiano delle risorse aggiuntive del pacchetto di ripresa dall’emergenza Covid-19 “Next Generation Eu (Ngeu)”.
Va sottolineato che le risorse Ue della dotazione Ngeu possono essere utilizzate senza l’obbligo di cofinanziamento.
Pertanto, i Psr degli anni 2021 e 2022 avranno due fonti di finanziamento (tab. 4):
- la dotazione ordinaria dei Psr, derivante dal Qfp (Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027): per l’Italia, pari a circa 3 miliardi di euro di quota Feasr che raggiunge 6 miliardi di euro con il cofinanziamento nazionale;
- le risorse aggiuntive del programma “Next Generation Eu (Ngeu)”, per l’Italia pari a 910,6 milioni di risorse Ue, senza obbligo di cofinanziamento nazionale.
In totale, nel periodo transitorio 2021-2022, i Psr italiani potranno contare su una dotazione complessiva di 3,91 miliardi di euro di quota Feasr che raggiunge 6,91 miliardi di euro con il cofinanziamento nazionale.
Nei prossimi mesi del 2021 e per tutto il 2002, le Regioni emaneranno molti bandi su tutte le misure e con grandi disponibilità finanziarie.
Fondo grano duro
Il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 prevede un contributo:
- di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto;
- alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
Per la domanda nell’annualità 2022, i contratti devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
Per accedere al “Fondo grano duro”, gli agricoltori dovranno utilizzare sementi certificate, con un quantitativo minimo di 150 kg/ha. Fattura d’acquisto e cartellino ufficiale delle sementi sono i documenti da esibire in caso di eventuali controlli.