Nel numero precedente si è trattato della circolazione stradale, con specifico riguardo ai trattori, che sono la categoria di gran lunga più numerosa fra le macchine agricole semoventi.
Meno popolata è la schiera delle “Macchine agricole operatrici semoventi” che costituisce un mondo a sé, con regole talvolta diverse da quelle dei trattori, specialmente dopo l’avvento della “Mother Regulation”. I regolamenti europei non riguardano infatti le macchine agricole operatrici semoventi, che seguono invece le leggi dei paesi membri (per l’Italia, il Codice della strada), con tutte le relative limitazioni per quanto riguarda le masse massime ammissibili.
Da qualche anno si sta ragionando, a livello europeo, sul progetto di creare un regolamento specifico per queste macchine, capace di uniformare le regole costruttive così come è avvenuto per i trattori, i rimorchi agricoli e le attrezzature intercambiabili trainate. Il progetto è già stato approvato dalla Ceettar, la Confederazione europea dei contoterzisti agricoli e forestali, per gli indubbi vantaggi che comporta per le categorie rappresentate in termini di operatività, tenuto conto dei vincoli esistenti, soprattutto in Italia.
Ricordiamo che la caratteristica delle macchine agricole operatrici semoventi è quella di essere progettate e costruite per un gruppo ristretto di operazioni, di essere dotate di attrezzature di lavoro intercambiabili ed eventualmente di portare prodotti connessi al ciclo operativo della macchina. Non possono, però, essere destinate al traino di rimorchi agricoli (a differenza delle trattrici), ma solo di altre macchine agricole operatrici trainate, come il carrello per spostare le attrezzature di lavoro, per completare il ciclo operativo ecc. Se omologate dopo il 6 maggio 1997, devono essere immatricolate con targa stradale, di colore giallo con i caratteri neri, come le altre macchine agricole; per quelle di vecchia costruzione esisteva, invece, una distinzione fra le mietitrebbiatrici (targate) e le “altre macchine” non targate. Queste possono ancora circolare anche senza targa, ma devono essere munite di una dichiarazione del proprietario, nella quale si richiamano le disposizioni in materia e in particolare una circolare ministeriale del giugno 1997, da tenere insieme alla carta di circolazione. È interessante ricordare che per le mietitrebbie omologate prima del 06/05/1997 (data in cui si iniziò ad omologare le macchine secondo l’attuale Codice della strada) il carrello porta barra era parte integrante della mietitrebbia e annotato sul relativo libretto di circolazione.
Dispositivi tecnici, pesi e dimensioni
Le macchine agricole operatrici semoventi devono essere dotate di dispositivi tecnici verificati in sede di omologazione e precisamente:
- Dispositivi di sicurezza per la circolazione (sterzo, freni ecc.).
- Dispositivi di sicurezza per l’operatore (protezioni, scaletta ecc.).
- Dispositivi di illuminazione e segnalazione: fra questi si ricordano in particolare il lampeggiatore giallo (doppio se la macchina è particolarmente ingombrante) e il pannello a strisce diagonali retroriflettenti di colore bianco/rosso di forma quadrata (mm 500 x 500), da applicare sulla parte posteriore della macchina, se eccezionale; anche in questo caso si ricorda che la superficie riflettente deve essere di tipo omologato.
Essendo soggette a omologazione nazionale, sono soggette ai limiti dimensionali e ponderali stabiliti dal nostro Codice della strada, e precisamente:
- kg 6.000, per le macchine a 1 asse (le motofalciatrici e i motocoltivatori, dotati di carrellino per il trasporto del solo conducente, sono considerati ad 1 asse);
- kg 14.000, per le macchine a 2 assi;
- kg 20.000, per le macchine a 3 o più assi.
Per le dimensioni, valgono gli stessi limiti degli altri veicoli:
- per la lunghezza, 12 metri;
- per la larghezza, 2,55 metri;
- per l’altezza, 4 metri.
Il convoglio costituito da una macchina agricola operatrice semovente e da una trainata (come la mietitrebbia con il carrello porta barra) è soggetto allo stesso limite previsto per gli altri convogli agricoli dall’art. 105 del Codice, ossia m 16,50. Detto limite non è superabile neppure con il permesso di circolazione; il Codice non prevede infatti l’eccezionalità di un convoglio e solo una modifica normativa, peraltro già in discussione nell’agenda parlamentare, potrebbe risolvere la questione.
Attualmente il limite crea gravi difficoltà alle mietitrebbie non assiali (leggermente più lunghe) con barre non ripiegabili di larghezza superiore a 19’ (circa 5,80 di taglio); l’unica soluzione è trainare il carrello con una trattrice. È ammessa, come unica eccezione, quella del trasporto della mietitrebbia (la norma è stata scritta per quelle semicingolate da riso) su un rimorchio agricolo adatto: in tal caso la lunghezza del treno (trattrice compresa) può arrivare a m 18,75 con apposita autorizzazione.
Macchine agricole eccezionali
Le macchine che superano i limiti di peso e dimensioni – esclusa la lunghezza del convoglio, come si è visto – sono considerate macchine agricole eccezionali e possono circolare solo se sono state preventivamente autorizzate dall’ente proprietario della strada: l’Anas, per le strade di interesse nazionale, la Regione per la rimanente rete stradale. L’autorizzazione può essere richiesta per la durata minima di 4 mesi e per la durata massima di 2 anni, ed è rinnovabile, talvolta con una riduzione sui diritti di segreteria richiesti dagli Enti.
Nella domanda bisogna indicare le generalità del proprietario o dell’azienda agricola nel cui interesse viene impiegata la macchina: una formula molto ampia che spesso gli enti proprietari non applicano – erroneamente – perché fanno confusione con i trasporti eccezionali. Come per le trattrici, è bene ricordare che la circolazione delle macchine agricole operatrici eccezionali non è soggetta a nessuna delle norme che regolano i trasporti eccezionali, per espressa previsione del legislatore; ogni pretesa diversa è pertanto illegittima.
Un caso frequente riguarda la scorta tecnica aziendale, che taluni enti vorrebbero prescrivere oltre il limite stabilito dalla legge (l’obbligo esiste solo se si supera la larghezza di m 3,20); l’ente proprietario lo può fare solo per i veicoli eccezionali, diversi dalle macchine agricole. Oltre alle caratteristiche che determinano l’eccezionalità, con le relative misure e masse, nella domanda deve essere indicato il periodo di validità e, per finire, i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione. Se c’è eccedenza di massa rispetto a quelle sopra indicate, si deve pagare l’indennizzo per la maggiore usura del manto stradale, determinato in misura forfetaria ai sensi dell’art. 18, comma 5, del regolamento, per le macchine agricole non atte al carico.
Quando la circolazione avviene su strade di interesse nazionale e altre strade, il 70% è dovuto alla Regione e il restante 30% all’Anas; se invece il veicolo non circola su strade di interesse nazionale, l’intero indennizzo viene corrisposto alla Regione o ente delegato. Tale indennizzo è soggetto a rivalutazione monetaria su base Istat e varia di anno in anno: per questo, e per motivi di costo, è opportuno limitare la durata dell’autorizzazione al solo periodo di impiego della macchina, con un minimo di 4 mesi. L’Ente proprietario è tenuto a rilasciare il permesso di circolazione entro 10 giorni dalla consegna della domanda, che raddoppiano se riguardano più ambiti territoriali, indicando nel documento eventuali condizioni e cautele.
Come si è visto, se la macchina agricola operatrice eccezionale supera la larghezza di m 3,20, è obbligatoria la scorta tecnica aziendale; a differenza di quanto prescritto per veicoli eccezionali non agricoli, si possono usare gli autoveicoli che rientrano nella disponibilità dell’azienda.
Sono quindi compresi:
- gli autoveicoli di proprietà;
- autoveicoli presi a noleggio o in leasing;
- autoveicoli non di proprietà che siano stati regolarmente forniti (comodato).
Sussiste invece qualche dubbio sull’impiego di autoveicoli di proprietà di dipendenti e collaboratori o prestati da terzi ma senza alcun titolo, in mancanza di chiarimenti ufficiali. L’autoveicolo – automobile o autocarro – deve precedere la macchina agricola eccezionale a una distanza compresa fra 75 e 150 metri, munito di bandiera rossa di segnalazione e di dispositivo a luce lampeggiante gialla, tenuto sempre in funzione. Non è invece possibile eseguire la scorta con altri tipi di veicoli, come altre macchine agricole, macchine operatrici, motoveicoli, motocarri ecc.
Non è necessario che il personale di scorta sia in possesso di particolari attestati e per questo non può regolare o fermare il traffico, istituire sensi unici alternati ecc.; deve solo limitarsi a segnalare la presenza e l’ingombro della macchina agricola eccezionale. Gli addetti alla scorta professionale, prevista per i veicoli eccezionali non agricoli, sono soggetti a una formazione specifica simile a quella impartita agli organi di polizia stradale periodicamente aggiornata, che consente loro di sostituirsi agli agenti, pur non essendo pubblici ufficiali.
Il lampeggiante del veicolo di scorta deve essere amovibile per poter essere impiegato solo nel servizio di scorta e disattivato quando questo cessa; se invece è montato permanentemente, deve essere collaudato e annotato sulla di circolazione. È sempre consigliabile delegare la richiesta dei permessi di circolazione alla propria Associazione provinciale, specializzata nella richiesta delle autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e dotata di personale qualificato.
Macchine agricole operatrici trainate
Le macchine agricole operatrici trainate sono destinate all’esecuzione di lavorazioni agricole e sono veri e propri veicoli; rientrano in questa categoria anche le “attrezzature intercambiabili trainate” che il costruttore (dopo il 01/01/2018) ha scelto di omologare secondo la Mother Regulation. L’elemento che distingue le trainate (veicoli) dalle semiportate (non veicoli, parte integrante della trattrice) è nel sistema di attacco, che è snodato in modo da permettere alla trainata di seguire la traiettoria della motrice, esattamente come farebbe un rimorchio. Il dispositivo può essere costituito da un normale occhione (ad anello o a sfera), oppure da un attacco rigido da collegare ai due punti inferiori del sollevatore posteriore, dotato di uno snodo, costituito da una coppia bloccata e non separabile di perno e occhione.
Le macchine agricole operatrici trainate devono essere sempre dotate di omologazione, nazionale o europea (a scelta del costruttore); il proprietario, in possesso della dichiarazione di conformità, deve richiedere alla Motorizzazione il documento di circolazione. Questo prende il nome di “certificato di idoneità tecnica alla circolazione” (CIT); le macchine agricole operatrici trainate acquistate prima del 6 maggio 1997 sono prive di omologazione e possono circolare con una dichiarazione simile a quella delle semoventi non targate. In verità la norma nazionale (art. 292 Reg.) consente ancora ai costruttori di alcune categorie di macchine agricole operatrici trainate di non fare l’omologazione, se sono riconducibili agli aratri, agli erpici e alle seminatrici. La tendenza più seguita dai costruttori è quella di omologare queste macchine secondo la Mother Regulation, dato che oltre quattro quinti della produzione italiana va all’estero; inoltre, circolare senza documenti, con attrezzature grandi e pesanti, piace sempre meno anche ai clienti. Le dotazioni obbligatorie, semplificate rispetto alle macchine semoventi, riguardano sia la sicurezza della circolazione sia quella sul lavoro.
Fra i dispositivi di illuminazione e segnalazione si segnalano alcune differenze:
- le luci di posizione, gli indicatori di direzione, le luci di arresto possono essere montati su barra amovibile collegata, tramite cavo e giunto multipolare, alla presa di corrente disponibile sul veicolo traente;
- se di dimensioni o pesi eccezionali, devono essere dotate di proprio lampeggiatore a luce arancione o gialla, da tenere sempre acceso, quando la sagoma della macchina copre l’analogo dispositivo montato sul veicolo che la traina;
- le eventuali luci di lavoro devono potere essere spente durante la circolazione su strada;
- sulla parte posteriore delle macchine agricole operatrici trainate eccezionali deve essere presente un pannello di segnalazione retroriflettente di colore bianco/rosso (mm 500 x 500), sempre realizzato con pellicola omologata.
Inoltre, tutte le volte in cui la macchina agricola operatrice trainata copre con la propria sagoma la targa propria della motrice (trattore o macchina agricola operatrice semovente), sulla parte posteriore della trainata deve essere applicata la targa ripetitrice di quella della motrice. Benché il Codice della strada consenta di collegare a una stessa trattrice due diverse macchine agricole operatrici trainate, questo è ormai possibile solo in via teorica, considerando il limite, non derogabile neppure con un’autorizzazione, di m 16,50 di lunghezza del convoglio. La macchina agricola operatrice trainata, non essendo soggetta a immatricolazione (a differenza di un rimorchio) non ha un proprio obbligo assicurativo, a parte la presenza, nella polizza di assicurazione della trattrice, della clausola sui rischi di traino.
Rimorchi agricoli
I rimorchi agricoli possono effettuare solo i trasporti indicati per le altre macchine agricole, e cioè prodotti agricoli, sostanze di uso agrario ed altre macchine agricole impossibilitate a circolare autonomamente. Non possono però essere destinati a trasporti per conto di soggetti che non rivestono la qualifica di “azienda agricola” (come imprese industriali, artigiane, commerciali o, in specifico, per un altro contoterzista).
I rimorchi agricoli possono essere dotati di attrezzature per l’esecuzione di lavorazioni agricole (es. per la distribuzione di prodotti); la Mother Regulation li distingue dalle “attrezzature intercambiabili trainate” quando il rapporto fra massa a pieno carico e tara è superiore a 3. In ogni caso i rimorchi agricoli sono una particolare categoria di macchine agricole e non devono pertanto essere confusi con i “rimorchi” trainati dagli autoveicoli, che il Codice della strada tratta in un altro articolo, il 54.
Non sono quindi applicabili ai rimorchi agricoli (art. 57 del Codice) le norme (e le relative sanzioni) che riguardano i rimorchi degli autoveicoli, come ad esempio:
- fascia retroriflettente perimetrale;
- pannelli fluorescenti posteriori di colore giallo/rosso;
- barre paraurti laterali e paraincastro posteriore;
- parafanghi antipioggia.
I rimorchi agricoli sono sempre soggetti a omologazione e immatricolazione, quando hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
- lunghezza superiore a m 4,00, inclusi gli organi di attacco;
- larghezza superiore a m 2,00;
- massa a pieno carico superiore a 1500 Kg.
Se hanno dimensioni e pesi inferiori, non sono soggetti a immatricolazione ma solo al possesso del certificato di idoneità tecnica, se immessi in circolazione dopo il 06/05/1997. Per quelli di costruzione più vecchia è necessaria una dichiarazione, firmata dal proprietario, che attesti l’eventuale marca, il tipo e il numero di matricola, in cui si specifica che il rimorchio è stato immesso in circolazione prima di tale data e che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ai sensi della C.M. 17 giugno 1997.
Per i rimorchi soggetti a omologazione, il costruttore può avere scelto (dopo il 1° gennaio 2018) se seguire la norma nazionale o quella comunitaria (Mother Regulation); nel primo caso le masse massime sono quelle stabilite dall’art. 104 del Codice e precisamente:
- kg 6.000, per quelli a un solo asse;
- kg 14.000, per quelli a 2 assi;
- kg 20.000, per i rimorchi a 3 o più assi.
È bene precisare che la norma nazionale è limitata anche dai dispositivi di traino, che non permettono di superare le 20 t di massa complessiva, con un carico verticale sull’occhione che arriva a sole 2,5 t (comunque comprese nella massa complessiva”.
Con la Mother Regulation, a fronte di una maggiore complicazione costruttiva (freni, assali e ganci sono molto simili a quelli dei rimorchi stradali), la massa gravante sull’organo di attacco non è più compresa in quella del rimorchio e aumentano decisamente le masse per asse. Mentre la forza frenante minima prevista dalle norme nazionali è pari al 60% della forza-peso gravante sulla singola ruota, con il regolamento europeo deve essere almeno il 100%: anche questo ha permesso di aumentare le masse per asse. Le nuove masse massime ammissibili sono riportate in tab. 1. Il rimorchio (o l’attrezzatura intercambiabile trainata) è considerata di massa “regolare” anche se supera i limiti dell’art. 104 del Codice, se rientra nei limiti indicati.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con interpretazione discutibile sul piano della legittimità, considera eccezionale (con tutti gli obblighi connessi) il convoglio costituito da trattore e rimorchio (o trainata) entrambi omologati “Mother Regulation” se supera le 44 t complessive.
Il rimorchio agricolo deve sempre essere dotato, oltre che di targa propria se soggetto a immatricolazione, anche di targa ripetitrice di quella della trattrice che lo traina, almeno fino a quando le targhe dei rimorchi agricoli non saranno inserite nella banca dati nazionale. Per la targa ripetitrice si ricorda che può essere quella rilasciata dagli uffici provinciali della M.C., su specifica richiesta; le targhe auto-costruite possono essere considerate come falsificate, dando pertanto luogo a sanzioni ben più gravi della semplice mancanza.
Nuova proroga per i permessi scaduti
Il protrarsi del periodo di emergenza sanitaria, recentemente spostato in avanti di tre mesi, quindi a fine luglio, trascina con sé tutte le disposizioni succedutesi e nel tempo e legate a questo particolare momento storico. La durata dei permessi di circolazione che sarebbero normalmente scaduti, o che dovrebbero scadere, durante lo stato di emergenza sanitaria è soggetta a una proroga automatica.
La norma è contenuta nell’art. 103, comma 2, del decreto legge 17/03/2020 n. 18 (ribattezzato “Cura Italia”), in seguito convertito in legge e più volte modificato. Ricordiamo che l’emergenza sanitaria era stata dichiarata il 31 gennaio dello scorso anno e sarebbe scaduto dopo sei mesi, che nel frattempo sono diventati 18, fino al 31 luglio prossimo; c’è anzi il rischio di un nuovo differimento, vista la lentezza della campagna di vaccinazione.
La proroga in un primo tempo non era automatica, poi l’evolversi degli eventi ha spinto il legislatore a legarla alla situazione emergenziale; in pratica riguarda ogni atto permesso o autorizzazione, comprese quelle per la circolazione di tutti i veicoli eccezionali, ivi incluse le macchine agricole.
Poiché non vengono modificati gli elementi su cui è fondata l’autorizzazione, questa resta valida fino al nuovo termine indipendentemente dalla sua durata iniziale (da 4 a 24 mesi) o da eventuali prescrizioni, come l’indennizzo di usura. Questo vale anche per quei permessi di circolazione che erano stati rilasciati dalle province, regioni o città metropolitane per strade che nel frattempo sono state incluse nella rete viaria di interesse nazionale e che da qualche settimana sono passate sotto la competenza dell’Anas.
Per i cosiddetti “convogli agricoli eccezionali” costituiti da trattrice e rimorchio o carro botte con massa complessiva superiore a 44 t, l’eventuale autorizzazione già richiesta per la durata minima (4 mesi) ad inizio anno è anch’essa prorogata. Ricordiamo che la validità del provvedimento si estende, come specificato dalla legge, ai 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza, e quindi al 29 ottobre 2021; i 90 giorni dovrebbero servire ad evitare possibili congestioni agli uffici interessati nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse finalmente terminare, come tutti ci auguriamo.