Rischi catastrofali, ecco il regolamento

Dal 14 marzo scorso finalmente operative le disposizioni sull’assicurazione contro questo tipo di eventi

Dal 14 marzo sono finalmente operative le disposizioni regolamentari sull’assicurazione contro i rischi catastrofali, sulla base del decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio scorso, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha richiesto assai più del dovuto. Un ritardo che riduce a soli 17 giorni il tempo a disposizione degli oltre 4 milioni di imprese tenute all’obbligo assicurativo: poiché le agenzie assicurative non sono state prese d’assalto, è probabile che la scadenza non verrà rispettata. Sarebbe stato assai più logico concedere un intervallo maggiore, per non cadere sempre nella prassi dell’urgenza e della proroga che contraddistingue il nostro Paese.

Tutto è cominciato con la legge di bilancio 2024 che ha introdotto l’obbligo, per le imprese con sede in Italia e soggette a iscrizione al registro delle imprese, di assicurare il proprio patrimonio contro le catastrofi naturali. Dall’obbligo sono escluse solo le imprese agricole, perché già coperte dalla disciplina del Fondo mutualistico nazionale (Fondo Agricat) per la copertura dei danni catastrofali e di quelli meteo climatici alle produzioni agricole, causati da alluvione, gelate, siccità ecc. Il fondo Agricat gode di un apposito sostegno pubblico, con la funzione di alleggerire il costo finale per gli agricoltori, così come quello destinato a coprire i rischi catastrofali delle altre imprese. L’aiuto è concesso attraverso la Sace, che paga fino al 50% delle somme pagate dalle assicurazioni per i sinistri indennizzati, con un contributo di 5 miliardi per il 2024 e per gli anni 2025 e 2026. Le somme non pagate nel 2024 e, presumibilmente, nel 2025, vanno a incrementare la dotazione disponibile, in modo da non perdere i fondi stanziati.

L’intervento dello Stato presuppone che i premi da pagare non possano essere calcolati liberamente dalle società assicuratrici, ma debbano seguire lo schema ministeriale: una garanzia in più per le imprese, volta ad evitare possibili speculazioni. Il termine doveva essere quello del 31/12/2024, poi è stato differito al 31 marzo 2025 dal decreto “Milleproroghe: un decreto convertito in legge quando ancora non erano state pubblicate le norme necessarie per “costruire” effettivamente le polizze.

I beni che devono essere assicurati

Non si sa se il governo concederà altro tempo per adeguarsi ma, comunque vada, è una cosa da fare: l’art. 11 del decreto non tocca le polizze stipulate in assenza delle nuove disposizioni, che tuttavia erano già a conoscenza degli addetti ai lavori da diversi mesi. I beni che devono essere coperti da assicurazione sono quelli indicati dal Codice Civile, art. 2424, primo comma, nella sezione Attivo, alla voce B-II, numeri 1, 2, 3 e che costituiscono le così dette immobilizzazioni materiali. Queste comprendono terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, che potrebbero subire danni per effetto di calamità naturali: la norma ha sollevato perplessità per l’obbligo di stipula di un contratto privato contro danni per i quali dovrebbe rispondere lo Stato.

Bisogna però ricordare che il Codice Civile chiama in causa la responsabilità degli amministratori di aziende e società, dinanzi alle possibili cause per danni che possono compromettere l’integrità e la conservazione del patrimonio aziendale. Il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo può avere effetti sia riguardo ai meccanismi di tutela, come fallimento o crisi d’impresa, sia riguardo alla protezione dell’attivo patrimoniale. Se uno o più beni sono stati acquisiti grazie a contributi pubblici, la loro perdita ne determina l’uscita dal ciclo produttivo senza che l’aiuto possa avere esercitato i suoi effetti: questo comporta la mancata erogazione del contributo, o il suo recupero se è già stato pagato.

É opportuno esaminare nel dettaglio la natura dei beni da assoggettare ad assicurazione:

  1. i terreni, anche se non ammortizzabili fiscalmente, possono subire danni tali da limitarne l’utilizzo successivo, a seguito di franamenti o contaminazione da parte di acque inquinate o di rifiuti e inerti presenti nei corsi d’acqua;
  2. nel concetto di fabbricato rientra l’intera costruzione edile, comprensiva di tutte le opere e impianti fissi e infissi, al servizio del fabbricato e di chi lo utilizza;
  3. gli impianti e i macchinari comprendono tutti quelli necessari allo svolgimento dell’attività;
  4. fra le attrezzature industriali e commerciali sono comprese tutte le macchine, attrezzature che non sono iscritte al Pubblico registro automobilistico

Il riferimento al P.R.A. esclude dall’obbligo assicurativo gli autoveicoli (automobili, autocarri, mezzi d’opera, veicoli ad uso speciale) e i relativi rimorchi, oltre ai motoveicoli. Di conseguenza devono essere comprese nell’assicurazione contro i rischi catastrofali  le macchine agricole semoventi e trainate, i rimorchi agricoli, le macchine operatrici e da cantiere, oltre ai veicoli e alle attrezzature mobili. Non possono invece essere inclusi nell’assicurazione le merci, i ricambi, le materie di consumo come gasolio, spago e rete, né i beni strumentali di impiego generico come mobili e arredi, non strettamente necessari allo svolgimento dell’attività.

Le catastrofi naturali riconosciute

Le catastrofi naturali riconosciute, contro le quali è obbligatorio assicurarsi, sono state definite per decreto: eventi che nel linguaggio corrente possono essere confusi fra loro, oppure su cui possono sorgere distinzioni che non hanno rilevanza al fine che ci interessa. Partiamo da tutto ciò che ha a che fare con l’acqua: alluvione, inondazione e esondazione, per quanto si riferiscano ad eventi ed effetti diversi, devono essere comunque assicurati. L’elemento chiave è la sommersione, che determina la perdita di stabilità di terreni e fabbricati, oltre a danneggiare pesantemente impianti e macchinari; il flusso incontrollato di acque di piena può trasportare detriti e rifiuti, oltre a trascinare via mezzi mobili o sfondare opere e fabbricati.

Un altro evento estremamente pericoloso, non solo per le persone, è il terremoto: benché il rischio possa essere stimato in termini di probabilità (su base storica e geologica), la sua previsione temporale non è ancora possibile. Dato che l’evento si rende visibile solo negli effetti, i beni assicurati possono essere indennizzati solo se si trovano all’interno del perimetro delimitato dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale in relazione all’epicentro e all’intensità del sisma. La frana, infine, viene definita come movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, o lo scoscendimento di terre e rocce, non necessariamente derivato da infiltrazioni d’acqua.

Le varie calamità sopra indicate sono considerate come singolo evento se la prosecuzione dei fenomeni avviene entro 72 ore dalla loro prima manifestazione. La copertura assicurativa non si estende però ai danni indiretti, che possono essere assicurati solo da un’appendice al contratto, a motivo del fatto l’indennizzo è parzialmente coperto dallo Stato solo per il danno principale, direttamente ricollegabile all’evento. Fra i danni indiretti, derivanti dalle conseguenze dell’evento catastrofale, sono i furti di beni non custoditi in conseguenza dell’evacuazione dell’immobile o di danneggiamento di serramenti, le perdite di fatturato e di guadagno, i tentativi di messa in sicurezza non andati a buon fine. Trattandosi di un rischio non coperto da intervento pubblico, per quanto parziale, il premio da pagare alla società assicuratrice può essere più elevato diventa oggetto di valutazione economica.

Solo chi ha sede in aree a rischio, come zone particolarmente franose, all’interno di aree a forte sismicità o in terreni soggetti a sommersione, può avere la convenienza a stipulare un contratto aggiuntivo, così come chi svolge attività molto redditizia ma con investimenti trascurabili. I danni arrecati a terzi, provocati dai beni assicurati, non sono compresi nella polizza contro i rischi catastrofali, che indennizza unicamente la proprietà per il danno o il perimento del bene; essi possono essere coperti solo da una normale polizza di responsabilità civile verso terzi. Sono infine escluse dall’obbligo assicurativo le imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o siano stati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Rischi catastrofali, ecco il regolamento - Ultima modifica: 2025-03-18T12:09:58+01:00 da Roberta Ponci

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