Puglia, ancora difficoltà sui carburanti agricoli

Al momento la rendicontazione del gasolio agricolo consumato per conto terzi non è sempre possibile

Nonostante i ripetuti tentativi svolti dalla Confederazione – i primi dei quali risalgono all’inizio dello scorso decennio – e le tante promesse della regione Puglia di riesaminare la materia, la rendicontazione del gasolio agricolo consumato per conto terzi non è sempre possibile.

Tutto parte dall’introduzione dell’attuale sistema informatico regionale, già nel 2008, che tuttavia è entrato definitivamente in funzione alcuni anni più tardi. Il portale era stato sviluppato partendo da un presupposto poi rivelatosi fatale per la categoria, quello di attribuire all’impresa agromeccanica un ruolo subalterno rispetto a quello dell’agricoltore, in totale contrapposizione con la norma di riferimento, il D.M. 454/2001. Questo stabilisce infatti che l’agricoltore e l’agromeccanico sono due imprenditori con pari dignità giuridica: entrambi hanno diritto al gasolio agevolato, ed entrambi sono intestatari di una propria posizione Uma (il Cuaa) e di un’assegnazione personalizzata.

L’agromeccanico che esegue lavori agricoli per conto terzi deve assicurarsi che il cliente sia iscritto alla Camera di commercio come agricoltore e che le lavorazioni svolte siano compatibili con i terreni da questo condotti, per le relative colture, come previsto dalle norme. La regione Puglia, stravolgendo questo principio, ha stabilito invece che il contoterzista ha diritto al gasolio solo se chiamato direttamente in causa dall’agricoltore: per giustificare questa procedura, inventata di sana pianta, la regione ha costruito un castello burocratico inutile e pericoloso.

Castello burocratico inutile e pericoloso

L’agricoltore che non ha macchine agricole, e che quindi non avrebbe titolo per chiedere il gasolio per conto proprio, deve presentare al servizio Uma regionale una “richiesta senza assegnazione di carburante” in cui indica le colture praticate, le lavorazioni da eseguire che vuole affidare ai contoterzisti. Se l’agromeccanico va a lavorare per quest’azienda agricola e i lavori svolti sono compatibili con la domanda che la stessa azienda aveva presentata a suo tempo, tutto bene: il terzista può rendicontare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, il gasolio a lui assegnato come per qualsiasi altro cliente. Se invece l’agricoltore avesse dimenticato di comunicare alla regione le sue intenzioni, per il terzista si prepara un’amara sorpresa: quando andrà a presentare la denuncia annuale, l’anno successivo, non potrà rendicontare il gasolio realmente consumato.

A questo può veramente accadere di tutto: una prima strada porterebbe a dichiarare il falso, indicando una rimanenza che non c’è, (che potrebbe superare la capacità di deposito aziendale), oltre al danno di un’assegnazione ridotta del medesimo quantitativo, per l’anno successivo. L’unica alternativa posta da questo diabolico sistema è che l’agromeccanico compili il cosiddetto “rendiconto esterno” non riconosciuto dal sistema informatico. Infatti, benché sia ammesso (in teoria) il rendiconto cartaceo, la procedura è ingannevole perché induce il contoterzista a dichiarare che il gasolio è stato consumato per usi non ammessi: di qui il rischio di gravi sanzioni civili e penali anche quando le norme sono state puntualmente rispettate, con emissione di regolare fattura. Ancora, nel caso in cui il contoterzista esegua lavori agricoli per conto di aziende clienti che hanno proprie macchine e che quindi dispongono di una propria assegnazione Uma, sarà possibile per l’agromeccanico rendicontare solo i lavori che la azienda cliente - in sede di richiesta Uma - ha indicato tra quelle da affidarsi ad azienda agromeccanica.

Due pesi e due misure

Pertanto pure in questo caso, come per il precedente, sebbene sia chiaramente verificato il rispetto di quanto previsto dalla norma – DM 454/2001 e s.m.i. (ovvero l’azienda agromeccanica può beneficiare dell’impiego di carburante ad accisa agevolata se esegue lavori agricoli per conto di aziende agricole, provvede ai vari adempimenti burocratici, emette regolare fattura ecc.) – vedrà impedita la rendicontazione in tutti i casi in cui la lavorazione in questione era stata già scelta dall’azienda agricola cliente come da eseguire in proprio! Un sistema che ha due pesi e due misure: l’agricoltore giustifica il gasolio consumato per il semplice fatto di esistere: nessuno potrà andare a controllare se è stata fatta una sola erpicatura invece di due, o addirittura se le macchine sono rimaste in cascina mentre il contoterzista lavorava!

Per quanto i due soggetti hanno pari dignità di fronte alla legge, la prestazione per conto terzi deve essere giustificata sul piano tecnico, con la scheda cliente, e su quello fiscale con la fattura elettronica, un documento che lo Stato vede ancor prima che lo riceva l’agricoltore.

Puglia, ancora difficoltà sui carburanti agricoli - Ultima modifica: 2023-11-15T09:48:02+01:00 da Roberta Ponci

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