Prestazioni occasionali, attenzione ai vincoli

La burocrazia la fa da padrona, ma è bene conoscere la legge per evitare abusi e sanzioni

Una delle maggiori difficoltà amministrative, che ci si augura possa essere finalmente superata, è legata all’eccessiva burocrazia, che impone innumerevoli vincoli alle imprese in nome della regolarità dei rapporti di lavoro. Il sistema sanzionatorio ha le sue colpe, perché non punisce le mancanze in misura proporzionale alla loro gravità: a volte il mancato adempimento di un compito formale è sanzionato duramente, magari come un atto deliberato, ai limiti del dolo.

I buoni lavoro, alcuni anni fa, avevano risolto innumerevoli problemi per i rapporti di breve durata, ma la carenza di controlli ha favorito situazioni scandalose, delle quali sono state solo le imprese non direttamente coinvolte a pagare le conseguenze, con i voucher divenuti inutilizzabili.

Gratuite e onerose

La legge ammette la possibilità di svolgere prestazioni a carattere occasionale, sia a titolo gratuito che oneroso: le prime si verificano prevalentemente all’interno di un nucleo familiare, fra parenti che aiutano l’imprenditore senza percepire alcun compenso. In tal caso il Ministero del Lavoro aveva stabilito che le prestazioni in ambito familiare, se gratuite, non comportano l’obbligo di iscrizione agli istituti previdenziali: all’Inps, se la collaborazione dura meno di 90 giornate annue, e all’Inail se si resta entro le 10 giornate o poco più.

Un ulteriore vincolo fissato dalla circolare ministeriale riguarda il rapporto di parentela: si considera sempre gratuita la collaborazione fra parenti entro il 3° grado, per l’imprenditore artigiano, ed entro il 4° grado, per il coltivatore diretto. Il codice civile, integrato dall’art. 54 bis del decreto-legge 50/2017, stabilisce invece i termini della collaborazione occasionale, quando questa non è a titolo gratuito, ma prevede il pagamento di un compenso, imponibile fiscalmente.

Dal punto di vista giuridico le prestazioni possono essere del tutto occasionali, con o senza stipula di un contratto scritto, ovvero rientranti nel cosiddetto “Libretto Famiglia”; esse possono avere per oggetto un’opera o un servizio ed essere svolte prevalentemente con il proprio lavoro e senza il vincolo di subordinazione. La presenza di tale vincolo, in cui il committente deve continuamente controllare cosa fa il collaboratore, correggerlo e indirizzarlo, configura in realtà un rapporto di lavoro dipendente, soggetto alle normali regole del lavoro subordinato.

La prestazione di lavoro autonomo occasionale si configura come un rapporto di lavoro autonomo, anche se con quale limite: l’occasionalità non gli dà quella capacità professionale che avrebbe, per esempio, un artigiano o un professionista. La prestazione svolta produce quindi un “reddito diverso” che, se consente di detrarre gli eventuali costi sostenuti, è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%, se il committente è un’impresa.

Vero e proprio contratto

Nel caso in cui si ricada in un vero e proprio contratto di prestazione occasionale, esistono precisi vincoli volti a evitare possibili abusi:

- non può essere utilizzata per eseguire lavori in appalto;

- non può essere adottata dalle imprese che hanno più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;

- per il settore agricolo esistono vincoli sia alla dimensione dell’azienda, sia all’attività svolta, sia infine al lavoratore (che non deve essere stato un operaio agricolo);

- non possono ricorrere a tale forma le imprese dell’edilizia e settori affini, come lapidei, cave ed attività estrattiva.

Vi sono poi limitazioni di carattere economico: ogni prestatore non può incassare in un anno più di 5.000 euro, anche da parte di diverse imprese; ogni impresa, dal canto suo, non può spendere in un anno più di 5.000 euro per collaborazioni occasionali.

Infine, l’inizio della collaborazione è soggetto a comunicazione telematica, al fine di evitare che possa esserne dichiarata l’esistenza solo all’atto di un’eventuale verifica ispettiva.

Prestazioni occasionali, attenzione ai vincoli - Ultima modifica: 2022-10-15T19:19:13+02:00 da Roberta Ponci

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