Prosegue il vademecum sulla circolazione stradale delle macchine agricole (vedi il precedente articolo "Guida alla circolazione stradale 2020"), con l’esame delle norme che regolano la circolazione delle macchine agricole eccezionali. La materia richiede una certa attenzione, sia da parte di chi ne ha una conoscenza superficiale, sia di chi crede di saperne abbastanza, magari perché conosce il mondo dell’autotrasporto; ed è proprio l’assimilazione ai trasporti eccezionali a determinare i più gravi equivoci, specialmente quando ci sono di mezzo gli organi di vigilanza stradale.
La circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali (non agricoli) è regolata dall’art. 10 del codice della strada; il comma 26 di questo articolo stabilisce che le disposizioni ivi contenute non si applicano alle macchine agricole.
Pertanto, tutti gli articoli (dal 9 al 20) contenuti nel paragrafo 3 del Regolamento, che completano le norme dell’art. 10 del Codice, non si applicano alle macchine agricole con la sola esclusione di due specifiche disposizioni:
- Per la presentazione delle fotocopie dei documenti di circolazione, a corredo delle domande di autorizzazione per le macchine agricole eccezionali, si segue la procedura indicata nell’art. 14, comma 13, del Regolamento;
- Per la determinazione dell’indennizzo di maggiore usura stradale in maniera convenzionale, si applicano gli importi indicati all’art. 18 del Regolamento, comma 5, lettera a), per le macchine agricole eccezionali atte al carico, e lettera b), per quelle non atte al carico.
Le analogie fra le macchine agricole e le altre categorie di veicoli si fermano qui: per ogni altra necessità bisogna accontentarsi di quanto stabilito dall’art. 104 del Codice della strada e dall’art. 268 del Regolamento.
Definizioni
Sono macchine agricole eccezionali quelle che superano i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del Codice della strada, e quelli costruttivi stabiliti dall’art. 104 del codice, per le macchine con omologazione nazionale, e dal regolamento n. 167/2013 (Mother Regulation) per quelli con omologazione comunitaria.
Secondo il comma 8 dell’art. 104 l’eccezionalità interessa unicamente il singolo veicolo, non essendo stato previsto il caso del convoglio agricolo eccezionale: purtroppo il limite di lunghezza indicato nell’art. 105 (che tratta del traino) non è superabile, né può dare luogo ad eccezionalità, che ne consentirebbe la circolazione previa autorizzazione.
Nella bozza di modifica al Codice della strada, ancora giacente in parlamento e bloccata prima dalla caduta del governo giallo-verde, poi dall’emergenza sanitaria, il legislatore non aveva previsto nulla: ma l’emendamento proposto dal CNEL e promosso da CAI contiene proprio questa possibilità, che consentirebbe se approvata di superare l’attuale limite di m 16,50.
Nel caso in cui uno degli elementi del convoglio fosse eccezionale, la domanda di autorizzazione dovrebbe riguardare solo questo veicolo, e non già il convoglio intero.
In pratica, sono macchine agricole eccezionali quelle che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche, costruttive o determinate da esigenze funzionali:
- eccedenza rispetto alla cosiddetta “sagoma limite” di cui all’art. 61 del Codice, richiamato dall’art. 104: larghezza m 2,55, altezza m 4,00, lunghezza m. 12,00;
- superano il limite costruttivo stabilito dal comma 2, per le macchine con ruote non pneumatiche: 5 t se ad 1 asse, 8 t se a 2 assi, 10 t se a 3 o più assi;
- eccedenza per massa rispetto al limite di costruzione di cui al comma 3, per ruote munite di pneumatici (con carico unitario inferiore a circa 8 kg/cmq): 6 t se ad 1 asse, 14 t se a 2 assi, 20 t se a 3 o più assi (vale solo per le macchine omologate secondo il Codice della strada);
- superamento del carico massimo per asse (10 t);
- insufficiente carico minimo sull’asse sterzante: 20% della massa totale per le macchine gommate, 15% per quelle con velocità limitata a 15 km/h, e 13% per quelle cingolate;
- eccedenza, per i veicoli cingolati, rispetto al limite di 16 t; (vale solo per le macchine omologate secondo il Codice della strada);
- per le trattrici allestite con attrezzature portate o semi portate, costituenti parte integrante delle stesse, mancato rispetto dei limiti di sbalzo anteriore (60%), posteriore (90%) o laterale (m 1,60 dalla linea di mezzeria del trattore), stabiliti dal comma 7 dell’art. 104.
È bene ricordare che per quanto riguarda le dimensioni, i limiti sono gli stessi degli altri veicoli, sulla cui base sono state costruite le strade; per i convogli, già in sede di elaborazione dell’attuale Codice furono proposti gli stessi limiti degli autoveicoli, poi ridotti a m 16,50 a seguito di forti, quanto ingiustificate, pressioni da parte delle organizzazioni dell’autotrasporto.
L’unica possibilità di superare tale limite riguarda il trasporto di una macchina agricola eccezionale su un adatto rimorchio con almeno 2 assi, come quelli destinati al trasferimento delle mietitrebbie cingolate da risaia; in tal caso la lunghezza del convoglio può arrivare a m 18,75 ma con l’obbligo di autorizzazione e della doppia scorta (un veicolo che precede ed uno che segue il convoglio).
Vale la pena di ricordare che la sanzione per chi supera i 16,50 non è particolarmente grave: con il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione della violazione, l’infrazione costa appena € 121,10, senza conseguenze sulla patente di guida o sulla carta di circolazione.
Limiti di massa differenziati
Per le masse sono possibili due diversi regimi, a seconda che la macchina agricola sia stata omologata secondo le norme nazionali (ed in tal caso valgono quelli sopra indicati, contenuti nell’art. 104), oppure secondo quelle comunitarie.
L’omologazione nazionale riguarda:
- obbligatoriamente, le macchine agricole operatrici semoventi, (per esempio, la mietitrebbia);
- le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi agricoli immatricolati fino al 2017, e quelle che il costruttore ha deciso di omologare secondo le norme nazionali;
- i trattori agricoli e forestali omologati entro il 2015 e immatricolati fino al 2017, insieme agli esemplari riconosciuti come “fine serie” (il termine ultimo è ancora aperto).
Il superamento dei limiti dell’art. 104 (6, 14 o 20 t, a seconda del numero degli assi) determina l’eccezionalità per massa della macchina agricola; in tal caso si deve richiedere l’autorizzazione all’Ente proprietario della strada (o delegato), pagando l’indennizzo per la maggiore usura del manto stradale, di cui all’art. 18 del regolamento, comma 5, lettere a) e b).
Quando la circolazione avviene su strade di interesse nazionale e altre strade, il 70% dell’indennizzo è dovuto alla Regione ed il restante 30% all’Anas; se invece il veicolo non circola su strade di interesse nazionale, l’intero indennizzo viene corrisposto alla Regione o ente delegato.
Tale indennizzo è soggetto a rivalutazione monetaria annua, stabilita dall’Istat: per questo la durata dell’autorizzazione può essere limitata al solo periodo di impiego della macchina.
Dato che l’indennizzo di usura è fissato in misura forfetaria su base temporale (un tanto al mese, con minimo di 4 mesi), se la circolazione riguarda più regioni è opportuno presentare un’unica domanda alla regione (o provincia, o città metropolitana) di partenza.
Altro discorso riguarda invece le macchine agricole omologate ai sensi del Regolamento UE n. 167/2013 (Mother Regulation) in vigore dal 2016: a queste non si applicano i limiti dell’art. 104, ma quelli delle norme comunitarie, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le macchine agricole soggette alla Mother Regulation sono le seguenti:
- i trattori immatricolati a partire dal 2018 (esclusi i “fine serie”);
- alcuni modelli di trattori, già omologati secondo le norme europee, ma immatricolati negli anni 2016 e 2017 (verificare il documento di circolazione);
- i rimorchi agricoli immatricolati a partire dal 2018, il cui costruttore ha scelto di chiedere l’omologazione europea;
- le macchine agricole operatrici trainate, il cui costruttore ha optato per l’omologazione comunitaria.
I veicoli omologati secondo la norma comunitaria non sono, di norma, considerati come macchine agricole eccezionali, tranne il caso in cui superino i limiti di sagoma.
Ulteriori precauzioni per le macchine agricole eccezionali
Quando vengono superati i limiti di massa, di dimensioni o di sbalzo le macchine agricole sono considerate eccezionali e possono circolare solo con l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada: l’AnasNAS per le strade di interesse nazionale, la regione (o altro ente da questa delegato) per la rimanente rete stradale.
L’autorizzazione può essere richiesta per una durata minima di 4 mesi e per la durata massima di 2 anni, ed è rinnovabile; nella domanda bisogna indicare le generalità del proprietario, gli estremi della macchina agricola, le caratteristiche di eccezionalità con le relative misure e masse, il periodo di validità nonché i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione.
L’Ente proprietario è tenuto a rilasciare il permesso di circolazione entro 10 giorni dalla consegna della domanda, che raddoppiano se la circolazione riguarda ambiti territoriali facenti capo a diverse amministrazioni, indicando nel documento eventuali condizioni e cautele.
Se la macchina eccezionale supera la larghezza di m 3,20 è obbligatoria la scorta tecnica dell’azienda; si tratta quindi una scorta non professionale, non soggetta a specifica formazione e perciò non autorizzata a regolare il traffico, ma solo a segnalare la presenza della macchina agricola agli altri utenti della strada.
La scorta tecnica deve essere eseguita con un autoveicolo che rientri, senza altre formalità, nella disponibilità dell’azienda, che precede la macchina agricola eccezionale ad una distanza compresa fra 75 e 150 metri, valori che possono incuriosire ma che non sono campati in aria.
L’autoveicolo di scorta, munito di bandiera rossa di segnalazione e del dispositivo a luce gialla lampeggiante (amovibile) non deve allontanarsi troppo per evitare che chi incrocia o sopraggiunge perda il collegamento logico fra la scorta e la macchina agricola eccezionale.
Sulla natura del veicolo di scorta sono state avanzate varie critiche, ma la scelta del legislatore di impiegare un autoveicolo, piuttosto che un motoveicolo, oppure un’altra macchina agricola, è motivato dalla necessità di disporre di un mezzo stabile e veloce.
Il personale di scorta, infatti, deve segnalare efficacemente la presenza e l’ingombro della macchina agricola eccezionale agli altri utenti della strada, eventualmente agitando la bandiera rossa, pur non essendo abilitato a regolare il traffico.
Il dispositivo a luce lampeggiante gialla, o girofaro, deve poter essere rimosso dal tetto del veicolo di scorta, una volta terminato il servizio; il montaggio in posizione fissa di un accessorio su un autoveicolo deve infatti essere annotato sulla carta di circolazione.
È bene ricordare che per le macchine agricole eccezionali non esistono tolleranze da rispettare: le masse e le dimensioni indicate sono quelle massime ammesse, per la combinazione dichiarata sulla domanda di autorizzazione, che verranno trasferite al permesso di circolazione.
Questo vale anche per le trattrici agricole con attrezzature portate o semi portate, di cui si considera la massima configurazione possibile, senza indicare in domanda le singole combinazioni.
L’unico limite che non può mai essere superato è la “massa massima tecnicamente ammissibile”, indicata sulla carta di circolazione o sull’allegato tecnico, che corrisponde a quella di collaudo, in particolare nella rilevazione della capacità frenante.
Data la complessità della materia, è consigliabile delegare la richiesta dei permessi di circolazione alla propria Associazione provinciale, specializzata sulle macchine agricole eccezionali e dotata di personale esperto.