Decreto Cura Italia tutte le novità per le imprese agromeccaniche

Per i dipendenti delle imprese agromeccaniche e di quelle agricole è stata ammessa la possibilità di usufruire della cassa integrazione in deroga, a copertura dei mancati redditi per i giorni di sospensione forzata dei lavori.
L’emergenza dovuta al Covid-19 ha determinato il Decreto Legge del 17 marzo 2020, un provvedimento d’urgenza suscettibile di ulteriori modifiche

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, oltre alla lunga scia di lutti, ha riportato in auge timori che si credevano superati per sempre, determinando gravi ripercussioni sull’economia. Molte attività ritenute “non indispensabili” al superamento della crisi sono state sospese, in modo più o meno rigido, mentre altre sono state definite “essenziali”, in quanto destinate a soddisfare i bisogni primari e la pubblica utilità (vedi riquadro in fondo all'articolo).

Tutte le aziende hanno però dovuto fare i conti con il rallentamento della produzione, con gli aumenti di costi, con le complicazioni negli spostamenti e con le improvvise carenze di forniture; le stesse difficoltà si sono poi trasferite sui cittadini, studenti, lavoratori e pensionati. Accanto a provvedimenti per la gestione dell’emergenza, dichiarata tempestivamente (appena dopo l’allarme lanciato dagli organismi internazionali) ma attuata in ritardo e dopo non poche resistenze, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, ha introdotto numerose novità. Trattandosi di un provvedimento d’urgenza, è probabile che nel momento in cui verranno lette queste righe qualche norma potrà essere stata modificata o integrata, ma la sostanza non dovrebbe mutare più di tanto; vediamo perciò le principali novità.

Cassa integrazione in deroga

Per i dipendenti delle imprese agromeccaniche e di quelle agricole, che di regola non possono accedere alla cassa integrazione, è stata ammessa la possibilità di usufruire di questa indennità (in deroga alle norme generali), a copertura dei mancati redditi per i giorni di sospensione forzata dei lavori. Per le imprese che, nei sei mesi

precedenti hanno avuto in media fino a 5 dipendenti, la cassa integrazione avviene su semplice domanda da presentare all’Inps; per le imprese più grandi, la domanda deve essere preceduta da una sorta di accordo sindacale (anche telematico).

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese documentate sostenute per la sanificazione degli ambienti di Lavoro.

La disciplina può variare da una regione all’altra, a seconda dei provvedimenti adottati; in ogni caso il diritto alla cassa integrazione riguarda solo i lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio 2020; la domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del 4° mese successivo all’evento.

Piuttosto, possono sorgere dubbi riguardo alla determinazione delle giornate soggette a integrazione per gli operai stagionali, specialmente se non lavorano in modo continuativo, come accade nella stagione primaverile; in tal caso non sembra opportuno superare il numero di giornate lavorate in media negli stessi periodi degli anni precedente, per scongiurare il rischio di possibili contestazioni.

Contributo fisso agli iscritti agli elenchi previdenziali

Ai coltivatori diretti, agli artigiani e ai commercianti iscritti all’Inps, che non si trovino già in pensione e che non siano iscritti ad altre forme di previdenza (esempio, dipendenti), è riconosciuta una indennità fissa di 600 euro, che tiene conto dei disagi subiti nel mese di marzo. Appare probabile che in sede di conversione la norma possa essere prorogata anche per il mese di aprile, considerato l’andamento dell’epidemia e la necessità di mantenere le misure straordinarie anche per questo mese.

L’indennità, che deve essere richiesta all’Inps in via telematica (direttamente sul portale o tramite gli enti di patronato), non contribuisce alla formazione del reddito complessivo e non darà quindi luogo a tassazione.

Indennità operai agricoli stagionali

Agli operai agricoli stagionali, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo è riconosciuta un’indennità a forfait, erogata dall’INPS su specifica domanda, di 600 euro per i possibili disagi subiti nel mese di marzo.

Pure questa indennità non concorre alla formazione del reddito e non sarà pertanto tassabile.

Domande di disoccupazione

Il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola, se non fosse stata presentata nel termine ordinario del 31 marzo, è differito al 1° giugno prossimo; analogo differimento riguarda i termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi nell’anno in corso.

Versamenti sul lavoro domestico

I versamenti dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 31 maggio e non ancora versati alla scadenza ordinaria sono sospesi e possono essere effettuati entro il 10 giugno prossimo senza sanzioni e interessi. Pare opportuno precisare che i lavoratori domestici sono l’unica categoria di dipendenti a cui non è applicabile, per espressa previsione del legislatore, la cassa integrazione.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Fino al 17 dicembre può essere concessa a favore delle imprese una garanzia per le operazioni di rinegoziazione di debiti, mutui e prestiti; tale garanzia copre fino al 80% del finanziamento. Sono escluse le imprese che presentano situazioni di sofferenza, inadempienza o di difficoltà; per le imprese individuali danneggiate dall’emergenza sono previste semplificazioni per nuovi finanziamenti di modesta entità (fino a 3.000 euro) e di durata inferiore a 18 mesi. Il concetto appare valido, ma la dotazione finanziaria è decisamente insufficiente per chi ha dovuto subire una lunga sospensione dell’attività.

Sostegno finanziario alle micro e piccole imprese

Per le aperture di credito a revoca, nonché per i prestiti per anticipi su crediti, gli importi già accordati dalle banche non possono essere revocati o ridotti fino al 30 settembre, data alla quale si presume si possa essere tornati ad una parvenza di normalità. Fino alla medesima data sono sospese le scadenze delle rate per mutui e leasing, secondo modalità che evitino nuovi o maggiori oneri per l’impresa e per la banca; per essere ammesse alla dilazione le imprese devono avere debiti o posizioni “deteriorati”.

La domanda di applicazione della dilazione da presentare alla banca o alla società di leasing, deve essere accompagnata da un’autocertificazione con cui l’imprenditore attesta di avere subito una temporanea carenza di liquidità dovuta all’epidemia.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente che nel 2019 non hanno percepito più di 40.000 euro lordi, è concesso un contributo fisso di 100 euro, rapportato ai giorni lavorati nel mese di marzo; la somma non concorre alla formazione del reddito e viene compensata dal datore di lavoro.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese documentate sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, con un massimo di € 20.000; un apposito decreto stabilirà i criteri e le modalità operative per l’applicazione del beneficio.

Proroga generalizzata degli adempimenti

Tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dal pagamento delle trattenute, che scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sono prorogati a fine giugno; la norma comprende la trasmissione dei corrispettivi, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva.

Le operazioni sospese devono essere eseguite entro il 30 giugno 2020; la sospensione non riguarda invece la fatturazione elettronica, per la quale restano validi i termini vigenti; la norma aveva suscitato qualche dubbio, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile.

Cartelle di pagamento e attività di accertamento

Fra le sospensioni di pagamenti si annoverano invece quelli relativi a somme iscritte a ruolo, la cui data di scadenza nel periodo rientra nel periodo compreso fra l’8 marzo ed il 31 maggio, e comprende anche eventuali rateazioni di carichi pendenti; da tale data ci sono quindi ulteriori 30 giorni per provvedere. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno. La sospensione riguarda anche la rateizzazione della definizione dei carichi pendenti.

Nel medesimo periodo sono altresì sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici tributari facenti capo all’Agenzia delle entrate, alle regioni, ai comuni, ecc..

La sospensione riguarda inoltre i termini per fornire risposte alle istanze di interpello (per l’ente impositore) e per presentare ricorsi alla commissione tributaria provinciale (per il contribuente).

Provvedimenti relativi alla Pac

L’anticipo dei contributi comunitari (domanda unica Pac e indennità compensative), già stabilito fino allo scorso anno nella misura del 50%, per il solo anno 2020 è aumentato al 70% al fine di migliorare la liquidità delle aziende agricole.

L’aumento si somma alla proroga, già accordata dalla Commissione europea, per la presentazione delle domande entro il 15 giugno, con allungamento dei termini di un mese rispetto ai termini ordinari.

Fondo per le imprese agricole

Per le imprese agricole che hanno subito e subiranno danni, diretti e indiretti, derivanti dall’emergenza Covid-19, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari per liquidità e ristrutturazione dei debiti.

Proroga revisione veicoli

La circolazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi, che avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione (annuale o biennale) entro il 31 luglio, è consentita fino al 31 ottobre; entro tale data dovranno pertanto essere recuperate le revisioni non eseguite alla scadenza naturale. La proroga riguarda anche i veicoli che entro fine luglio avrebbero dovuto essere sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 e 78 del Codice della strada.

Sospensione dei procedimenti amministrativi

Per tutti i procedimenti amministrativi non si tiene conto del periodo intercorrente fra il 23 febbraio e il 15 aprile, in corso o in scadenza in tale intervallo temporale.

La norma stabilisce che tutti i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; di conseguenza:

- È sospesa la comunicazione all'Agenzia delle dogane (che sarebbe scaduta al 1° aprile) per le imprese che hanno distributori automatici di gasolio per autotrazione (non denaturato) con serbatoio singolo oltre 5 metri cubi, oppure depositi con capacità complessiva oltre 10 mc.

- Restano inoltre validi fino al 15 giugno i permessi di circolazione per le macchine agricole eccezionali, che sarebbero scaduti nel periodo compreso fra il 31 gennaio e il 15 aprile; questo vale indistintamente per tutti gli enti indipendentemente dal fatto che operino con domande cartacee o in modalità telematica.

Collaborazioni familiari gratuite nel settore agricolo

I titolari di azienda agricola, secondo quanto previsto dalla legge Biagi (decreto legislativo n. 276 del 2003), possono farsi aiutare da parenti e affini entro il 4° grado, senza l’obbligo di pagare i contributi, condizione che la collaborazione sia gratuita e occasionale, oppure ricorrente, ma di breve periodo. Una definizione che si presta facilmente a equivoci, specialmente per le numerose aziende agricole “part time”, con terreni insufficienti a garantire un reddito pieno e che stanno in piedi solo grazie all’aiuto dei familiari, oltre che con il determinante apporto delle imprese agromeccaniche. Nel 2013, con due successive circolari, il ministero del Lavoro pose fine agli equivoci e stabilì che il requisito dell’occasionalità della prestazione si realizzava solo se limitato ad un massimo di 90 giornate all’anno (pari a 720 ore), ferma restando la gratuità del lavoro svolto; la seconda circolare in realtà precisò che ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni le giornate non avrebbero dovuto essere più di dieci.

Il decreto “Cura Italia” ha esteso il grado di parentela addirittura al 6° grado: quella che pareva una esagerazione (per gli artigiani ci si ferma solo al 3°) si sta rivelando provvidenziale a causa della drammatica carenza di manodopera che si sta concretizzando già da ora. A titolo di esempio si ricorda che rientrano nel 4° grado il primo cugino, il prozio o il pronipote, nel quinto grado il cugino del genitore, e nel sesto grado il figlio del cugino del genitore (altrimenti detto “secondo cugino”).

Proroga del termine per la denuncia rifiuti

La presentazione del modello di dichiarazione ambientale (Mud), il cui termine ordinario scadrebbe a fine mese, è stata prorogata fino al 30 giugno; entro tale data deve essere eseguito il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.


 

Le attività essenziali secondo la codifica Ateco

Il Dpcm 22 marzo 2020, seguito a ruota dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo, ha definito le attività soggette a sospensione da quelle, definite come essenziali, che possono proseguire, pur rispettando le precauzioni sanitarie, a tutela dei lavoratori e non solo. L’Allegato 1 richiama la codifica Ateco 2007, adottata fra l’altro dall’Istat, dall’Agenzia delle entrate e dal Registro delle imprese, per identificare le attività che possono continuare a lavorare.

Con riferimento alle attività di interesse per la categoria rappresentata, si segnala che la gran parte rientra fra quelle definite essenziali, di cui si fornisce di seguito un elenco indicativo:

- tutte le attività agricole e di allevamento, comprese le colture legnose specializzate (vigneto, frutteto, oliveto, pioppeto, vivaio, ecc.);

- l’attività di supporto alla produzione vegetale (codice 01.61.00) che comprende quella agromeccanica, alla produzione animale, la prima lavorazione dei prodotti agricoli e la lavorazione delle sementi per la semina (con autorizzazione regionale);

- le trasformazioni alimentari e l’industria delle bevande;

- riparazioni e manutenzioni di macchine agricole e da cantiere;

- spurgo fosse settiche e pozzi neri, manutenzione fognature;

- le attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti;

- le costruzioni e manutenzioni di opere di ingegneria civile; questo gruppo comprende sia le infrastrutture, come le strade e le aree di pertinenza stradale, sia le opere idrauliche, come quelle per bonifica e irrigazione, purché di pubblica utilità;

- il commercio all’ingrosso di animali vivi e di prodotti agricoli primari, come cereali, leguminose, foraggi, mangimi, sementi ecc., e quello di prodotti alimentari;

- i trasporti di merci su strada;

- le pulizie e disinfestazioni in ambito extra agricolo, che comprendono i trattamenti in aree urbane, la pulizia delle strade, lo sgombero della neve ecc.

Le attività indicate, essendo comprese nell’Allegato 1, non sono soggette ad altri adempimenti, a esclusione della dichiarazione per gli spostamenti; a tutela del personale dipendente, può essere utile fornire la documentazione sull’attività dell’azienda, ed eventualmente una lettera di incarico per la missione fuori sede o fuori comune.

Le altre attività possono essere svolte solo se sono a supporto di quelle comprese nell’Allegato 1; in tal caso è necessario, prima di iniziare il lavoro, comunicare al Prefetto della provincia dove ha sede l’impresa le generalità del cliente e il relativo codice Ateco; è bene specificare la natura del servizio prestato, per consentire al funzionario di valutare se ricorrono le condizioni.

I modelli di comunicazione adottati dalle prefetture comprendono anche le informazioni da fornire nel caso di attività svolte a favore di aziende strategiche o di servizi di pubblica utilità: l’impresa può iniziare il lavoro anche senza avere ricevuto risposta, salvo poi doverlo immediatamente sospendere in caso di diniego. Un esempio tipico di comunicazione riguarda l’impresa di movimento terra che opera a favore di un comune o di un consorzio di bonifica (pubblica utilità) oppure di un’azienda agricola (scavo e sagomatura fossi) oppure la cava che fornisce inerti a un’impresa di costruzioni stradali. La comunicazione al Prefetto deve avvenire obbligatoriamente tramite

posta elettronica certificata (Pec); le prefetture sono inoltre tenute a trasmettere le comunicazioni alle autorità regionali e statali, oltre che alle forze di polizia.


 

Figli e figliastri

Le attività non riconducibili ai codici Ateco 2007, indicati nell’Allegato 1 al D.M. 25 marzo, sono sospese per tutto il periodo stabilito dal vigente decreto del Presidente del Consiglio (attualmente, quello del 1° aprile).

Come già desumibile dai primi provvedimenti (come quello dell’11 marzo), il governo ha inteso bloccare le attività non direttamente connesse al settore agroalimentare, alla salute, alla difesa ed ai servizi essenziali, fra cui posso rientrare, per esempio:

  1. le demolizioni (codice Ateco 43.11.00);
  2. movimento terra e attività complementari o preparatorie per l’edilizia (43.12.00);
  3. noleggio di gru, macchine ed attrezzature con operatore (43.99.02);
  4. manutenzione del verde, intesa come costruzione e manutenzione di parchi e giardini, cura e manutenzione del paesaggio (81.3-).

Se le attività di cantiere (codice che inizia con il prefisso 43) possono essere talora soggette a deroga (previa comunicazione al Prefetto), per il giardinaggio non si vedono possibili vie d’uscita.

Tuttavia, la previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto afferma il principio generale che le attività di cui è stata disposta la sospensione possono comunque proseguire se organizzate “in modalità a distanza o lavoro agile”. Se lo spirito della norma è evitare il contatto fra più persone sul luogo di lavoro, l’attività di cura e manutenzione del verde, se svolta con un unico operatore per cantiere, risponde perfettamente alle finalità del decreto.

Se si analizzano le norme relative al lavoro agile, si osserva che si fondano sull’impiego del personale e sull’organizzazione del lavoro con turni liberi, nel tempo e nello spazio, che concede agli addetti anche un’autonomia decisionale tale da non richiedere la sorveglianza diretta.

Un’impresa di giardinaggio che suddividesse il personale su più cantieri, in ciascuno dei quali fosse presente una sola persona, potrebbe rispondere pienamente alle finalità del lavoro agile, così come accadrebbe del resto all’impresa individuale senza dipendenti (lavoratore autonomo).

Manca però una interpretazione ufficiale in tal senso, che ci si augura venga emanata al più presto, per ripristinare il regolare esercizio di quest’attività, in un momento critico come la ripresa vegetativa primaverile.

Decreto Cura Italia tutte le novità per le imprese agromeccaniche - Ultima modifica: 2020-04-09T08:08:00+02:00 da Roberta Ponci

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