L’applicazione di provvedimenti sanzionatori ai conducenti di trattrici agricole, soggette ai sensi del D.M. 20 maggio 2015, ma non ancora sottoposte a revisione, richiede ulteriori approfondimenti.
Il suddetto decreto contiene infatti norme di carattere generale (simili quelle del D.M. n. 408/98, che riguarda altre categorie di veicoli) e le scadenze per completare le revisioni in base alla data di prima immatricolazione dei trattori.
Nulla dice, invece, riguardo a chi dovrà fare la revisione, e soprattutto quali elementi dovranno essere controllati, con quali strumenti di misura e come gestire eventuali difformità rispetto ai libretti di circolazione; neppure gli uffici provinciali della DTT (ex Motorizzazione) sono stati istruiti su come procedere, anche solo per le prenotazioni.
Tutto questo sarà oggetto di un nuovo decreto, che è stato solo annunciato nel DM del 20/05/2015, all’articolo 5 comma 1: il fatto grave è che dopo oltre tre anni, tale provvedimento non è ancora stato emanato.
Nel silenzio dei ministeri direttamente coinvolti dal legislatore (Politiche Agricole e Infrastrutture e Trasporti) e di quelli indirettamente interessati (Lavoro e Salute), può essere utile analizzare il possibile comportamento degli organi di vigilanza stradale. Quanto sopra, alla luce del fatto che la prima scadenza per sottoporre a revisione le trattrici agricole immatricolate per la prima volta entro il 31/12/1973, è scaduta il 31/12/2017. Per queste macchine è attualmente impossibile rispettare l’obbligo, in mancanza delle disposizioni applicative; anche se fosse possibile prenotarsi alla ex Motorizzazione, la sola prenotazione non consente di circolare liberamente.
La mancata revisione delle macchine agricole è sanzionata dall’articolo art. 111 del Codice della Strada, al comma 6: la sanzione amministrativa, aggiornata al 2018, va da un minimo di 85 € a un massimo di 338 €; con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione si applica la riduzione del 30%; con pagamento oltre 60 giorni, la sanzione aumenta a 169 €. La norma prevede, quale sanzione accessoria, il solo ritiro del documento di circolazione; non è invece previsto il fermo amministrativo del veicolo (sequestro).
Quanto detto vale ovviamente se la trattrice circola su strada: considerata l’età (oltre 45 anni) è una eventualità poco probabile per gli agromeccanici, dotati di macchine piuttosto moderne, mentre per le aziende agricole il problema c’è ed è grave. Nel caso in cui i provvedimenti attuativi dovessero tardare ancora, in mancanza di una proroga delle scadenze temporali previste dal Dm 20/05/2015, sarebbero coinvolti mezzi ancora più recenti, estendendo la platea degli interessati, ma si ritiene che questo possa essere superato dal nuovo governo. Si tenga conto che si potrebbe sempre fare opposizione innanzi alla magistratura (ricorso al Giudice di pace), perché l’omissione non scaturisce da un comportamento colposo del proprietario del veicolo, ma dall’oggettiva impossibilità di provvedervi, in mancanza di disposizioni applicative. Nonostante il ritardo ingiustificabile nell’emanazione di norme annunciate tre anni fa e non ancora uscite, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le disposizioni operative per la revisione periodica dei cosiddetti “trattori veloci” (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5), di cui alla Direttiva 2014/45UE. I veicoli di questo tipo sono per ora molto pochi, perché di immatricolazione molto recente, e la cosa potrebbe essere di scarso interesse, almeno per ora; è comunque importante il fatto che i trattori “veloci” (costruiti per poter superare i 40 km/h) dovranno sottostare agli stessi controlli
di quelli “lenti” (che non possono cioè superare i 40, salve le tolleranze di legge).
I ritardi accumulati comportano il rischio di una sovrapposizione di scadenze,
che riguarderà sia le macchine più datate (assai numerose e, probabilmente, quelle che presentano le maggiori criticità), sia quelle di più recente immatricolazione.
E per le Mietitrebbie cosa succede?
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La Redazione
Le mietitrebbiatrici non sono soggette a revisione.