Ecoschema 4: rotazioni, difesa e interramento dei residui

Attenzione alla cessione dei terreni durante il biennio di impegno: si rischia di perdere il contributo. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Reg. Ue 2021/2115 prevede che gli Stati membri debbano attivare un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici” o ecoschemi) alle condizioni stabilite dal regolamento e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della Pac.

Le scelte nazionali sono state adottate a dicembre 2022 con:

- il Piano Strategico della Pac (Psp) dell’Italia, approvato con Decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

- il Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 con cui vengono disciplinati i pagamenti diretti del I pilastro della Pac.

L’Italia ha destinato agli ecoschemi il 25% delle risorse del Psp (percentuale minima obbligatoria, come sancisce il Reg. Ue 2021/2115), pari a 887,7 milioni di euro per l’Italia, suddiviso per ogni delle cinque tipologie. Più precisamente, il 42,4% all’Eco 1, il 17,5% all’Ecoschema 2, il 16,9% all’Eco 3, il 18,5% all’Eco 4 e il 4,9% all’Eco 5 (tab. 1).

Gli ecoschemi hanno una finalità ambientale, in linea con la Strategia Farm to Fork, e – secondo le scelte nazionali – si rivolgono alla zootecnia, alle colture arboree, agli oliveti paesaggistici, ai seminativi (sistemi foraggeri estensivi) e alle colture per gli impollinatori, con pagamenti ed impegni specifici.

Gli agricoltori possono cumulare il pagamento di più ecoschemi, se rispettano i relativi impegni, eccetto l’Eco 2 e l’Eco 5 “arboree” che non sono cumulabili tra loro.

Nelle scelte nazionali del Psp, l’ecoschema n. 4 denominato “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” rappresenta quello più attenzionato, sia per l’elevata estensione potenziale (oltre 5 milioni di ettari, sia per la sua complessità. Vediamone i contenuti.

L’ecoschema 4 per i seminativi

Il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, in linea con il Psp, prevede di destinare un budget di 162,6 milioni di euro annui all’ecoschema 4 (Eco 4).

Il pagamento è rivolto alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi come individuate e misurate nel Sipa (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Tali superfici devono essere impegnate in un avvicendamento almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione.

L’avvicendamento è applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Non sono invece considerate nell’avvicendamento le colture di copertura (cover crop).

Le superfici impegnate nell’Eco 4 devono rispettare quanto previsto dalla Bcaa 7 (rotazione) e dal Cgo 2 (Direttiva nitrati) e sono assoggettate a tre impegni aggiuntivi (tab. 2), rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

1) avvicendamento almeno biennale;

b) divieto e limitazione nell’uso dei prodotti fitosanitari;

c) interramento dei residui.

Impegno 1: rotazione biennale

L’avvicendamento almeno biennale consiste nella presenza sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo (tab. 3), inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L’elenco delle colture da rinnovo è riportato nell’Allegato VIII Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.

In altre parole, le colture a seminativo si suddividono in due categorie (tab. 3):

- colture miglioratrici leguminose e foraggere o da rinnovo, che sono indispensabili nell’avvicendamento biennale e che possono succedere a sé stesse;

- colture depauperanti, che possono essere presenti nell’avvicendamento biennale per non più di un anno e che non possono succedere a sé stesse.

L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto automaticamente.

Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.

Alcuni esempi di avvicendamento biennale chiariscono l’ammissibilità all’ecoschema 4 (tab. 4).

Impegno 2: uso dei fitofarmaci

L’impegno IM02 prevede alcune limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari (tab. 2).

Più precisamente:

- sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;

- sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;

- sulle altre colture non ci sono limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari.

Il divieto dell’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nelle colture leguminose e foraggere è un grosso limite all’ammissibilità all’Eco 4 per queste colture.

Impegno 3: interramento residui

L’impegno IM03 prescrive l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche, cioè quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli.

I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Questa informazione è importante; l’Eco 4 consente la raccolta e la commercializzazione della paglia, anche in aziende non zootecniche.

L’interramento dei residui appare incompatibile con l’agricoltura conservativa, che tuttavia persegue importanti finalità ambientali. A tal fine, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono automaticamente i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Impegno biennale e implicazioni

Gli impegni dell’Eco 4 hanno una durata almeno biennale, con importanti implicazioni. A tal fine, l’art. 16 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 precisa le modalità di adempimento degli impegni poliennali.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra nell’impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento.

Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell’impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Questa norma è particolarmente importante perché richiede di prestare molta attenzione nei passaggi di conduzione tra un agricoltore e un altro che acquisisce parcelle agricole, per compravendita o affitto. In altre parole, i contratti di compravendita e di affitto di terreni dovranno prevedere clausole che assicurino il rispetto dell’impegno biennale.

Gli importi del pagamento

L’adesione all’ecoschema 4 prevede un pagamento di 110 €/ha, con maggiorazioni (+20%) nelle Zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone Natura 2000, che genera un importo di 132 €/ha.

Va però tenuto conto che gli importi unitari effettivi che verranno erogati, per ciascun anno di domanda, sono determinati da Agea in relazione al numero di domande e degli ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto degli importi previsti dal massimale concesso all’ecoschema. Per tale ragione se le domande o gli ettari ammissibili al sostegno nell’anno di domanda fossero maggiori rispetto alle disponibilità del plafond, il sostegno massimo (110 €/ha) sarà riproporzionato in base alle risorse massime disponibili.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo al pagamento di base, quindi, per accedere all’ecoschema, l’agricoltore non deve necessariamente possedere i titoli su tutta la superficie oggetto di impegno.

Cumulabilità

È possibile combinare sulla medesima superficie l’adesione ad Eco 4 con l’adesione ad altri interventi (ecoschemi, interventi settoriali e interventi agro-climatico-ambientali) complementari e compatibili, posto che in ogni caso viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. Il pagamento dell’Eco 4 è cumulabile con il “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori” (Eco 5).

Ecoschema 4: rotazioni, difesa e interramento dei residui - Ultima modifica: 2023-02-27T06:06:44+01:00 da K4

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