L’impiego di gasolio agricolo su autoveicoli, macchine operatrici e altri mezzi non iscritti ai servizi regionali ex Uma, seppure sanzionato pesantemente, talvolta con riflessi penali, non comporta più la confisca del veicolo.
Si tratta, non neghiamolo, di una prospettiva attraente dal punto di vista economico: il gasolio agevolato per uso agricolo paga l’accisa nella misura del 22% di quella ordinaria (euro 617,40 per 1.000 litri) e gode pertanto di una riduzione di imposta di ben 48 centesimi al litro. Un’agevolazione inferiore (214,19 € per 1.000 litri) è prevista per il gasolio da riscaldamento, anche se le specifiche tecniche di questo prodotto sono leggermente inferiori rispetto al gasolio per motori, soprattutto per rendimento e facilità di accensione.
L’art. 40 del Testo unico sulle accise, (decreto legislativo n. 504/95) definisce i reati legati ai carburanti, e precisamente:
- a) fabbricazione o raffinazione clandestina;
- b) sottrazione, con qualsiasi mezzo, al pagamento o all’accertamento dell’imposta;
- c) destinazione ad usi soggetti ad imposta (o maggiore imposta) di prodotti soggetti ad accisa nulla o inferiore.
Limitatamente al gasolio agricolo, può verificarsi un uso illecito nell’alimentazione di:
- autoveicoli (automobili e autocarri);
- natanti e imbarcazioni commerciali e da diporto;
- macchine operatrici non impiegate in contesti agricoli;
- macchine agricole, impiegate in attività non agricole;
- macchine agricole e operatrici, impiegate a favore di aziende che pur svolgendo attività agricole, non sono iscritte al registro delle imprese, ovvero non sono produttive di reddito agrario, come gli allevamenti “senza terra”.
La sentenza della Cassazione
Lo stesso articolo punisce la destinazione a usi illeciti, o anche il semplice tentativo, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2 a 10 volte l’imposta evasa, che non può in ogni caso essere inferiore a 7.746,00 €; è inoltre previsto il recupero dell’accisa. Se la quantità di prodotto è superiore a 2.000 kg, la pena della reclusione è aumentata: da un anno a cinque anni, oltre alla multa nelle misure indicate.
Non è invece sempre prevista, secondo la Corte di Cassazione, la confisca del veicolo prevista dalla legge doganale, a meno che questo non sia stato usato per commettere materialmente il reato. Reato che, secondo la Corte, non si compie impiegando il gasolio agricolo per alimentare il motore, ma semmai nel momento in cui il gasolio viene sottratto all’impiego legittimo (agricolo) oppure destinato a quello illegittimo (altri usi non ammessi).
La sentenza emessa dalla Cassazione penale a sezioni unite l’11 aprile 2006, n. 14287, sgombra definitivamente i dubbi sulla materia derivanti da una serie di sentenze contrastanti, ma meno autorevoli, sia della giurisprudenza ordinaria sia della stessa Corte.
I giudici hanno infatti analizzato la distinzione fra i “mezzi” impiegati per commettere l’illecito (sottrazione all’impiego legittimo, nel nostro caso quello agricolo) e “mezzi” alimentati dal prodotto, precedentemente sottratto agli usi ordinari. Secondo la suprema Corte, il sequestro preventivo e la successiva confisca non sono applicabili al mezzo motorizzato alimentato con gasolio fiscalmente agevolato, in quanto le destinazione a uso illecito è avvenuta a monte dell’impiego nella macchina o nel veicolo. Tali macchine non hanno un rapporto qualificato con il reato commesso e già completato, ma rappresentano solo degli strumenti per fruire degli effetti dell’illecito, che pure rimane in essere con le proprie sanzioni penali e pecuniarie.
In sostanza, la Corte ha ribadito che solo le cose occorrenti per il mutamento di destinazione del gasolio (mezzi di trasporto predisposti, cisterne, tubi e pompe) sono quelle impiegate per lo svolgimento del reato, che sono quelle soggette a confisca ai sensi dell’art. 321 del codice di procedura penale.