La trattrice agricola recita il ruolo di protagonista nell’ambito delle macchine agricole. Si tratta di un mezzo semovente molto diffuso e versatile, potendo lavorare in tre modi differenti e complementari: come unità fissa di potenza, facendo funzionare altre attrezzature in modalità stazionaria; in qualità di veicolo trainante; come unità mobile di potenza, trainando o portando una macchina operatrice e azionandone gli organi di lavoro.
Dal punto di vista della sicurezza di impiego, purtroppo la trattrice agricola si segnala per essere tra le fonti più consistenti di infortunio, anche mortale, a causa del sommarsi di diverse criticità legate al conducente, all’ambiente di lavoro ed alle caratteristiche della macchina. Le dinamiche più frequenti riguardano innanzitutto la perdita di controllo del mezzo e il conseguente ribaltamento trasversale o longitudinale per sovraccarico della trattrice (ad es. attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno ed altre ragioni che verranno analizzate nel seguito.
Un altro punto potenzialmente molto pericoloso è localizzato in corrispondenza della presa di potenza, sia dal punto di vista della probabilità di accadimento, sia soprattutto per l’estrema gravità delle conseguenze di un incidente.
Immissione sul mercato
Le trattrici agricole nuove possono essere immesse sul mercato solo se rispettano i requisiti previsti dalle direttive particolari di omologazione rientranti nella Direttiva quadro 2003/37/CE. Inoltre, il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore nella Comunità Europea la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia il 6 marzo 2010 tramite il Dlgs 17/10. A differenza della precedente 98/37/CE, la nuova direttiva ha inserito nel suo campo di applicazione anche le trattrici agricole e forestali, limitatamente ai rischi non contemplati dalla Direttiva 2003/37/CE.
Per quanto riguarda le trattrici nuove, il Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede all’art. 70, comma 1, che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle Direttive comunitarie di prodotto e quindi alla Direttiva di Omologazione e alla Direttiva Macchine.
L’usato
Lo stesso articolo 70 del Dlgs 81/08 prevede, al comma 2, che, qualora la macchina non sia marcata CE, debba obbligatoriamente essere adeguata e resa conforme all’Allegato V del Dlgs 81/08, ma riconosce, al successivo comma 3, la possibilità di utilizzare le informazioni tratte dalle norme tecniche per l’adeguamento della macchina, in quanto rappresentative dello “Stato dell’arte”.
Le informazioni riportate nella presenta pubblicazione sono tratte dalle seguenti norme armonizzate:
- UNI EN ISO 4254-1: 2010;
e dalle specifiche tecniche:
- ISO 26322-1: 2008;
- UNI EN ISO 3767-2: 1998;
- ISO 11684:1995;
- Linea guida Ispesl/Inail per i telai di sicurezza;
- Linea guida Ispesl/Inail per i sistemi di ritenzione del conducente; Linea guida Ispesl/Inail per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisito del Dlgs 81/08.
IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
Per quanto introdotto, una trattrice agricola nuova deve essere univocamente identificabile mediante le indicazioni in targhetta ai sensi della Direttiva 2009/144/CE e, a partire dal 29 dicembre 2009, deve presentare il marchio CE.
Il requisito di riconoscibilità e di univoca identificazione di ogni esemplare è soddisfatto mediante la lettura dei numeri di telaio e di motore stampigliati in modo indelebile sulla macchina.
Spesso le trattrici riportano targhette con altre indicazioni supplementari, relative alla cabina o agli assali. Inoltre, la macchina deve essere dotata del “Manuale di Uso e Manutenzione”.
PRESA DI POTENZA
Per evitare contatti involontari con l’organo in rotazione, sede di infortuni frequenti e purtroppo sempre di grave entità, l’alberino di trasmissione deve essere ricoperto da uno scudo di protezione in lamiera conforme alle norme ISO 500-1 e ISO 500-2.
Quando non utilizzata, la presa di potenza deve essere coperta con un riparo terminale (Direttiva 86/297/CEE).
Occorre inoltre installare un dispositivo (microinterruttore) che impedisca l’avviamento del motore quando la marcia e/o la p.d.p. sono inserite (Direttiva 86/415/ CEE e Direttiva 2010/22/UE).
Gli alberi cardanici utilizzati devono essere dotati di una protezione integra e in buono stato e devono essere marcati CE.
ORGANI DI TRASMISSIONE, ORGANI ROTANTI, ORGANI IN MOVIMENTO
La ventola di raffreddamento, le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo e tutti gli elementi mobili devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante ripari o griglie conformi alle tabelle previste dalla Direttiva 2009/144/CE.
Carter o ripari chiusi causerebbero problemi di surriscaldamento anomalo del motore e favorirebbero l’accumulo di polvere e impurità.
IMPIANTO IDRAULICO I raccordi idraulici nelle vicinanze del/i sedile/i vanno disposti o protetti in modo da non provocare lesioni alle persone in caso di scoppio. Occorre pertanto dotare i tubi idraulici non protetti dalla struttura della macchina di una guaina antiscoppio per trattenere, nel caso di rottura dei tubi, il liquido in pressione (Direttiva 2009/144/CE – UNI EN ISO 4254-1).
Per evitare il pericolo di inversione delle connessioni, con grave rischio di effettuazione di movimenti opposti a quelli voluti, è buona norma assegnare alle prese olio della trattrice e della macchina operatrice un medesimo codice di riconoscimento (colori, numeri ecc).
STABILITÀ E RISCHIO RIBALTAMENTO
Una delle principali cause di infortunio in agricoltura riguarda notoriamente la perdita di controllo ed il conseguente ribaltamento laterale o longitudinale della trattrice. Allo stato attuale, i principali sistemi di protezione contro il pericolo di ribaltamento utilizzati nelle trattrici agricole o forestali sono riconducibili essenzialmente a dispositivi di tipo passivo, finalizzati ad evitare o ridurre la possibilità che un incidente comprometta l’incolumità dell’operatore.
Si tratta di due sistemi complementari: da un lato un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento della trattrice, vale a dire una struttura avente lo scopo di evitare che la stessa si ribalti di oltre un quarto di giro (telaio di sicurezza antiribaltamento); dall’altro, un sistema di ritenzione del conducente, ovvero un dispositivo che garantisce che l’operatore rimanga al posto di guida (cintura di sicurezza). I dispositivi di protezione per il conducente della trattrice sono finalizzati a trattenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” individuato dal telaio di sicurezza; in caso di ribaltamento, infatti, il rischio per l’operatore di restare schiacciato tra la trattrice e il suolo può essere ragionevolmente escluso se questi rimane confinato entro il volume di sicurezza. In definitiva, per contenere i danni a seguito di un ribaltamento è fondamentale la contemporanea presenza di entrambi i dispositivi citati. In Italia, il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento della trattrice è stato reso obbligatorio in momenti diversi, a seconda della tipologia di trattrice.
Oggi, il già citato Dlgs 81/08 prevede l’obbligo di adeguare tutte le macchine non conformi alle direttive comunitarie di prodotto ai requisiti dell’Allegato V del Testo Unico sulla Sicurezza: il punto 2.4 Parte II tratta in particolare il rischio di ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con operatore a bordo, prevedendo il ricorso ai due requisiti suddetti (telaio di protezione e cinture di sicurezza).
Più in dettaglio, dal punto di vista tecnico, le modalità di intervento sono demandate alle due Linee Guida Ispesl relative a telai di protezione e sedili e cinture di sicurezza: il riferimento normativo è dato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/2007, che ha sostituito ed abrogato la precedente Circolare n. 49/81.
Macchine usate
- Linea guida Ispesl/Inail: Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del Dlgs 81/08 - L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali
- Linea guida Ispesl/Inail: Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del Dlgs 81/08 - L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente
- Ispesl/Inail: Linea guida per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato V al Dlgs 81/08
- Ispesl/Inail: Buone prassi per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del Dlgs 81/08.
Telaio di protezione
Le trattrici immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1974 devono essere adeguate e dotata di telaio contro il ribaltamento, nel caso di presenza di tale rischio. Il telaio deve essere conforme alla circolare del Ministero del Lavoro n. 49/81 (le cui caratteristiche sono riportate nelle figure seguenti) e deve essere stato installato da Ditta competente che abbia rilasciato il Certificato di Costruzione/Installazione.
Le trattrici immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1974 e che non sono già state conformate alla Circolare 49/81, entro il 28 febbraio 2007 devono adottare telai di sicurezza realizzati e installati secondo la Linea Guida Ispesl.
Il telaio deve essere conforme a una delle 50 schede che prevedono telai a 4 montanti e a 2 montanti fissi o abbattibili, le cui caratteristiche sono riportate nelle linee guida Ispesl, e deve essere installato da Ditta competente che rilasci il Certificato di Costruzione e il Certificato di Installazione.
Le linee guida sono scaricabili dai siti www.ispesl.it oppure www.imamoter.cnr.it.
Nel non richiedere una nuova omologazione, né l’aggiornamento della carta di circolazione, il legislatore mette in evidenza un’indubbia spinta propulsiva affinché il parco macchine venga effettivamente adeguato allo stato dell’arte, al di là degli interventi sanzionatori.
Dopo aver trattato il telaio anti-ribaltamento, occorre definire le caratteristiche del secondo elemento fondamentale in gioco: il sedile deve garantire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra della trattrice e deve preservare, nella misura possibile, la salute e la sicurezza del conducente stesso.
Le cinture di sicurezza, laddove non previste all’origine dal costruttore della trattrice, devono essere installate, laddove tecnicamente possibile, permettendo il molleggio del sedile e garantendo la solidità dei punti di ancoraggio. Se non predisposto, è pertanto necessario sostituire il sedile con un altro provvisto di cinture o di altro idoneo sistema di ritenzione del conducente, che garantisca la solidità e gli spazi di manovra del sedile originale. La sostituzione del sedile e/o l’installazione delle cinture di sicurezza devono essere effettuate da personale competente secondo i dettami della Linea Guida Ispesl dedicata e deve essere accompagnata dalla redazione del Certificato di Installazione ivi previsto.
È necessario che la cintura di sicurezza sia allacciata sulla zona pelvica, per assicurare la trattenuta durante le condizioni di funzionamento e di ribaltamento. Ai fini della definizione delle caratteristiche di sicurezza richieste al sistema cintura, con l’esclusione dei requisiti previsti per gli ancoraggi, è possibile fare riferimento alle norme:
- ISO 3776-3:2009 “Tractors and machinery for agriculture – Seat belts – Part 3: Requirements for assemblies”;
- SAE J 386:1997 “Operator restraint system for off-road work machines”;
- EN ISO 6683:2008 “Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove”.
In ogni caso, le cinture di sicurezza devono essere dichiarate idonee ad essere montate sui trattori agricoli o forestali dal costruttore della cintura.
Va riconosciuto come numerose case costruttrici stiano elaborando sistemi alternativi molto interessanti, con la prerogativa comune di garantire la sicurezza della macchina e del conducente evitando a priori l’insorgere dell’incidente. Si tratta per lo più di sistemi elettronici basati su sensori (inclinometri, giroscopi, ecc.) che rilevano in tempo reale determinati parametri sensibili, li elaborano e producono una risposta tesa ad avvertire l’operatore o addirittura ad inibirne o controllarne specifici comandi di guida.
Tra le componenti da tenere in considerazione in tema di rischio di perdita di controllo del mezzo va citata la gestione delle macchine portate, applicate alla trattrice mediante attacco a tre punti.
Occorre valutare attentamente il corretto dimensionamento dell’attrezzatura da collegare, rispettando i limiti di carico ed eventualmente provvedendo a montare zavorre secondo la formula seguente: I telai di protezione e i relativi attacchi devono essere verificati periodicamente per controllare l’eventuale presenza di ruggine e, nel caso di erosione profonda, devono essere sostituiti.
In fase di traino di una macchina operatrice o di un rimorchio, invece, occorre utilizzare l’apposito punto di collegamento previsto sulla trattrice.
Inoltre, è importante effettuare sempre il bloccaggio laterale delle barre sollevatore, dopo aver collegato la macchina operatrice alla trattrice e prima di lasciare l’azienda verso il luogo di lavoro. Il collegamento tra trattrice e macchina rimorchiata deve rispettare la Direttiva 2009/144/CE: ad esempio, non va utilizzata la barra di accoppiamento dei sollevatori posteriori per il traino di macchine, essendo tale collegamento flottante verso l’alto e quindi potenzialmente instabile.
SEDILE PASSEGGERO
Il sedile per l’accompagnatore non deve presentare punti pericolosi in un raggio di azione definito di sicurezza e non deve intralciare il guidatore (Direttive 76/763/ CEE e 2009/144/CE). Deve inoltre essere dotato di cinture di sicurezza omologate.
Attualmente, i sedili passeggero sono consentiti solo per il trasferimento su strada e non durante il lavoro in campo, in quanto il ROPS è omologato per una sola persona.
ELEMENTI A TEMPERATURA ELEVATA
Le superfici calde che l’operatore può raggiungere durante il funzionamento normale della trattrice vanno coperte o isolate (griglie). Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate (Direttiva 2009/144/CE).
Inoltre, è necessario proteggere anche tutti i punti potenzialmente raggiungibili durante qualunque fase operativa, compreso l’utilizzo della macchina come centrale fissa di potenza, facendo ricorso a griglie e ripari che non possano raggiungere temperature superficiali superiori ad 80°C (Direttiva 2006/42/CE).
Secondo quanto previsto dall’allegato V al Dlgs 81/08, le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata devono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno degli operatori.
Le misure da adottare per garantire la protezione contro il contatto non intenzionale con le parti calde che possono comportare un potenziale rischio di ustione sono le seguenti:
– appropriato posizionamento del silenziatore lontano dall’accesso al posto di guida e applicazione di una protezione delle componenti del sistema di scarico dei gas esausti che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda;
– applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda del cilindro e della testata;
– applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda della scatola del cambio e della frizione. L’applicazione della suddetta protezione deve essere valutata caso per caso in relazione al raggiungimento delle temperature superficiali di ustione, alla disponibilità sul trattore di punti di attacco della protezione, alla possibile interferenza della stessa con i comandi del trattore e alla possibile interferenza della stessa con il campo visivo dell’utilizzatore durante le operazioni di guida o di lavoro.
In tutti i predetti casi possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie aventi caratteristiche tali da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza riportate nella norma EN ISO 13857.
VISIBILITÀ
Occorre garantire una buona visibilità al guidatore, per cui la trattrice deve essere dotata di specchi retrovisori esterni, di cui almeno uno posto sul lato sinistro, conformi alla Direttiva 71/127/ CEE. In presenza di una cabina di guida, devono essere presenti dispositivi per la pulizia dei vetri e di ventilazione dell’abitacolo.
Per garantire una buona visibilità all’operatore, occorre che l’impianto di illuminazione sia dotato di:
– proiettore anabbagliante;
– indicatore luminoso di direzione;
– segnale di pericolo;
– luce di arresto;
– dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore;
– luce di posizione anteriore;
– luce di posizione posteriore;
– catadiottro posteriore non triangolare;
– dispositivo di illuminazione lampeggiante (girofaro).
L’indicatore luminoso di direzione, il segnale di pericolo, il catadiottro e il dispositivo di illuminazione lampeggiante non sono necessari nei trattori non immatricolati per circolare su strada pubblica. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le loro caratteristiche. In particolare, occorre evitare un funzionamento irregolare non intenzionale delle luci (Linea Guida Ispesl/Inail).
Possono essere montati facoltativamente dal costruttore i seguenti dispositivi:
- proiettori abbaglianti;
- proiettori fendinebbia anteriori;
- proiettori fendinebbia posteriori;
- luci di stazionamento;
- luci d’ingombro (facoltative sui trattori di larghezza superiore a 2.100 mm; vietata su tutti gli altri trattori);
- proiettore di lavoro.
Il Codice della Strada, per garantire una buona visibilità da parte degli altri utenti della strada, prevede che la trattrice debba essere dotata di un lampeggiante giallo o arancione, collocato in posizione ben visibile.
POLVERI E SOSTANZE NOCIVE
Per quanto riguarda i rischi legati all’inalazione di polveri e sostanze nocive, la recente Direttiva 2010/52/UE stabilisce che il riferimento tecnico normativo da rispettare sia la EN 15695-1:2009, la quale individua quattro livelli di protezione dell’eventuale cabina dell’operatore, specificando che per l’irrorazione di pesticidi è obbligatoria una cabina con sistemi di filtrazione di livello pari a 4.
Il datore di lavoro deve garantire il mantenimento di livelli di sicurezza adeguati, verificando periodicamente l’efficienza dei filtri oppure, in assenza di cabina di guida o in caso di livello di protezione inferiore a 4, facendo ricorso ad altri mezzi, come ad esempio idonei dispositivi di protezione individuale (maschere con filtri).
COMANDI E POSTAZIONE DI GUIDA
Il sedile deve garantire al conducente una posizione di guida e di manovra comoda e deve preservare nella misura possibile la salute e la sicurezza del conducente stesso.
È, inoltre, da tenere presente che il trasporto di addetti sulla trattrice è ammesso nel numero massimo di due ed esclusivamente durante la circolazione su strada (vedere Libretto di circolazione) (Direttiva 78/764/CEE).
L’allegato V del Dlgs 81/08, principale riferimento in tema di adeguamento delle macchine usate, riporta che “i dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata”. Pertanto, è necessario che almeno i seguenti comandi siano chiaramente contrassegnati:
– comando di avviamento;
– comando dell’acceleratore manuale;
– comando di arresto del motore;
– comando del freno di stazionamento;
– comando di bloccaggio del differenziale;
– comando di innesto della presa di potenza;
– comando di innesto della presa di potenza e/o di selezione della velocità di rotazione;
– comando del meccanismo di sollevamento;
Tali simboli devono possibilmente figurare sui comandi o nelle loro immediate vicinanze ed avere dimensioni minime tali da garantire una sicura identificazione e risaltare nettamente rispetto allo sfondo.
Inoltre, l’avviamento del motore non deve causare il conseguente movimento non comandato della/e presa/e di potenza o delle ruote (vedi Linea Guida Ispesl/Inail).
RUMORE
La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro deve contemplare anche l’emissione sonora della trattrice agricola.
La macchina viene sottoposta, in sede di omologazione iniziale, alle prove previste dalle direttive 2009/76/CE e 2009/63/CE; sulla base dei dati dichiarati dal costruttore, occorre valutare l’eventuale necessità di ricorso a cuffie o a tappi anti-rumore.
MEZZI DI ACCESSO
L’accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di scivolamento e caduta dell’operatore.
I mezzi di accesso devono essere conformi alla Direttiva 80/720/CEE o alla norma armonizzata UNI EN ISO 4254- 1.
Le pedane devono esseremunite di un dispositivo atto ad impedire lo scivolamento del piede. Per tutti i dispositivi di salita e di discesa devono essere previsti adeguati appigli.
Le cabine con due sportelli devono avere un’uscita supplementare che costituisca un’uscita di emergenza. Le cabine con un solo sportello devono avere due uscite supplementari che costituiscano due uscite di emergenza. Ciascuna uscita deve essere situata in una diversa parete della cabina (il tettuccio si considera una parete). Parabrezza e pareti laterali e posteriori possono essere considerate uscite di emergenza se è possibile aprirle o spostarle rapidamente dall’interno della cabina.
I bordi delle uscite di emergenza non devono presentare pericoli al passaggio e le stesse devono avere dimensioni minime tali da permettere di iscrivervi un’ellisse con l’asse minore di 440 mm e l’asse maggiore di 640mm(Direttiva 80/720/CEE). Qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza, se dotato di vetro frangibile che può essere rotto con un apposito strumento in dotazione nella cabina (Direttiva 2010/22/UE).
Il Manuale deve riportare posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza (Direttiva 2010/52/UE) ed ogni uscita di emergenza deve essere contrassegnata da un apposito pittogramma (UNI EN ISO 4254-1).
IMPIANTO ELETTRICO
La batteria deve essere bloccata e dotata di isolatore elettrico almeno sul polo positivo per evitare pericoli di corto circuito (Direttiva 2009/144/CE).
I cavi e le spine elettriche devono essere fissati alla trattrice per evitare pericoli di schiacciamento e di corto circuito, inoltre i cavi elettrici devono essere protetti da usura per sfregamento su superfici metalliche.
L’impianto elettrico della trattrice deve essere protetto da idonei fusibili (Direttiva 2006/95/CE). Deve essere installato un sezionatore della corrente posto in zona facilmente raggiungibile dall’operatore.
Il motorino di avviamento deve essere azionabile solamente con il cambio in folle, la PDP disinserita o la frizione premuta.
PNEUMATICI
Verificare il corretto gonfiaggio degli pneumatici, seguendo le indicazioni del costruttore. In caso di pneumatici usurati, deformati o in presenza di tagli, fori o profonde abrasioni, occorre sostituirli immediatamente.
PITTOGRAMMI
La trattrice, infine, deve essere dotata di idonei pittogrammi di sicurezza, che richiamino l’operatore a porre particolare attenzione ai pericoli residui presenti in prossimità dei punti evidenziati.
Nel Manuale di uso e manutenzione devono essere riportati e spiegati tutti i pittogrammi presenti sulla macchina, unitamente all’indicazione della loro precisa ubicazione, in modo da poterli ripristinare se deteriorati o smarriti.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Verificare la presenza della Carta di Circolazione e il corretto rispetto del Codice della Strada vigente.
Cnr Imamoter, Torino