
Il caricatore telescopico ha trovato un impiego crescente fra i professionisti della meccanizzazione a motivo della sua notevole velocità operativa rispetto alla tradizionale combinazione fra un trattore e un caricatore frontale. Il motivo è riconducibile alla diversa geometria del telaio: il trattore sterza con le ruote anteriori, soggette a una sensibile traslazione laterale, che rende più difficile allineare le forche al primo colpo e impone di reimpostare la manovra se la traiettoria è sbagliata. Il telescopico offre diverse possibilità di sterzatura: solo anteriore, solo posteriore o su entrambi gli assi, in combinazione concorde (andatura del granchio) o opposta (integrale).
La macchina ha una struttura molto compatta, con il braccio sfilabile incernierato posteriormente e ruote piccole e rigide, meno sensibili ai trasferimenti di carico, tanto che nella movimentazione di materiali non troppo pesanti si può fare a meno degli stabilizzatori. Altro vantaggio nella precisione è la trasmissione idrostatica con velocità minima prossima a zero, che aiuta la precisione; una soluzione che però obbliga a tenere il motore su di giri quando si vuole sfruttare la massima velocità, consumando più che con un cambio meccanico.
I punti di forza possono rivelarsi un handicap in contesti diversi da un magazzino o da un piazzale a causa delle gomme ad alta pressione, poco adatte all’impiego in campo: la sostituzione del trattore standard è solo parziale, a causa del limitato sforzo di trazione. Alcuni modelli sono stati omologati come trattori, piuttosto che come macchine agricole operatrici semoventi, inducendo però in errore riguardo alle abilitazioni alla guida (patentini) e agli altri adempimenti in materia di sicurezza. L’attestazione di avvenuta formazione per i trattori riguarda quelli che rispettano le definizioni comunitarie, recepite nel nostro ordinamento, e cioè concepiti per portare, trainare, spingere o azionare determinati attrezzi.

Caricatore telescopico = trattore?
Il caricatore telescopico potrebbe essere assimilato a un trattore, seppure dotato di un dispositivo di attacco un po’ speciale? In teoria sarebbe possibile, ma si finirebbe per giudicare secondo le proverbiali due misure. Con il decreto del 11 aprile 2011, il Ministro del lavoro ha giudicato che la presenza di un carico portato da un braccio capace di muoversi su più piani configura un apparecchio di sollevamento. La definizione comprende sia i carichi effettivamente sospesi (come in una gru) sia quelli vincolati attraverso un sistema di presa, in cui salita e discesa possono seguire più direzioni lungo lo sviluppo del braccio ed il suo eventuale spostamento laterale.
Non rientra invece fra gli apparecchi di sollevamento il cosiddetto “muletto”, in cui il carico può muoversi solo lungo la slitta verticale, con minima capacità di movimento vincolata al carrello, in avanti o lateralmente per mezzo del traslatore. In questo caso sono le norme tecniche a definire i parametri geometrici stabiliti dal costruttore e dalle misure unificate di bancali, bin e contenitori. Nel telescopico è il braccio a sfilo – quello che dà il nome alla macchina – a muoversi secondo un arco di cerchio, essendo imperniato posteriormente e a potersi allungare ben oltre la sagoma del veicolo, in condizioni simili a quelle delle gru semoventi da cantiere. Per quanto manchi solitamente una ralla girevole che consenta la rotazione del sistema, il sollevamento può avvenire senza attivare gli stabilizzatori, grazie a criteri di progettazione che mantengono il baricentro del veicolo all’interno della superficie di appoggio.

Verifiche periodiche
Chi garantisce che questo avvenga davvero? Il costruttore è responsabile per la progettazione e la costruzione della macchina, secondo i criteri stabiliti dalle Direttive di prodotto n. 89/392/CE, poi sostituita dalla 2006/42/UE e quindi dal Regolamento Macchine del 2023. La responsabilità del costruttore riguarda però solo il progetto e la realizzazione della macchina, ma non il mantenimento nel tempo dell’efficienza dei sistemi di protezione: valvole di tenuta, e sensori e interruttori di blocco, resistenza strutturale dopo migliaia di cicli. Se un sistema di controllo non interviene in tempo, consentendo al baricentro di uscire dalla base di appoggio, e se questo è dovuto a deterioramento o mancata manutenzione, la responsabilità è del datore di lavoro che non ha fatto tutto il possibile. Questo dice, in buona sostanza, il decreto sui controlli periodici agli apparecchi di sollevamento: il caricatore telescopico, preventivamente iscritto nel portale Inail per essere identificabile, deve essere sottoposto a verifiche periodiche da parte di imprese specializzate. Obblighi già contenuti nel testo unico sulla sicurezza, e in particolare dall’art.71, comma 11: restava però il dubbio interpretativo chiarito dal DM 11/04/2011, che ha parificato i telescopici classificati come trattori a tutti gli elevatori a braccio allungabile.

Fino a qualche anno fa il registro era tenuto da Inail in formato cartaceo: nonostante la norma preveda ancora che i controlli vengano eseguiti direttamente dall’Istituto, che aveva ereditato tali compiti dal disciolto Ispesl, oggi le verifiche sono interamente affidate a enti accreditati.
Un telescopico – lo testimonia il prezzo – è una macchina che riunisce componenti meccanici e idraulici di altissima qualità assistiti da sensori e da programmi di controllo altamente sofisticati, che richiedono tecnici esperti e costantemente aggiornati. Alcuni operatori offrono il servizio completo, gestendo tutto il processo, dagli adempimenti per l’immatricolazione della macchina alle manutenzioni ordinarie e alle verifiche periodiche, evitando al cliente di ritrovarsi scoperto.

Il portale Inail
Tutto sembra così bello da fare sospettare che manchi qualcosa, ed è perfettamente vero: molte imprese – agricole, agromeccaniche, edili – non hanno mai provveduto a immatricolare le macchine sul portale Inail, e di conseguenza non le hanno mai fatte controllare. Una situazione ormai nota anche agli stessi servizi ispettivi, al punto che nelle verifiche ispettive in questi settori, dove il telescopico è più usato, all’immatricolazione dei telescopici: la percentuale delle macchine sfuggite ai controlli è ignota, ma potrebbe essere facilmente stimata.
Alcuni anni fa, in un convegno tecnico, emerse la proposta di moltiplicare i dati di vendita per gli anni trascorsi da quando queste macchine hanno cominciato a diffondersi, e di confrontarli con il numero di caricatori effettivamente iscritti all’Inail.
Le imprese che occupano lavoratori dipendenti o collaboratori, che rivestono la qualifica di datore di lavoro, dovrebbero affrettarsi a iscrivere il telescopico per regolarizzare la propria posizione. In caso di infortunio occorso a dipendenti di aziende che non hanno fatto svolgere i controlli, o che addirittura non hanno mai chiesto il numero di matricola per la prima verifica, le sanzioni a carico del datore di lavoro si aggravano ulteriormente.
Nel caso in cui l’infortunio fosse ascrivibile al telescopico, l’imprenditore rischia il dolo, perché ha volontariamente esposto i lavoratori ad un pericolo di cui aveva piena coscienza: un’evenienza particolarmente grave perché non assicurabile.








