L’ora del Rentri

Il 13 febbraio 2026 debutta il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Nello scenario internazionale l’Italia non gode di buona fama per la gestione dei rifiuti, a causa di vari episodi di malcostume, poi sfociati in gravi casi giudiziari: questo non riguarda però gli aspetti legislativi, che sono anche troppo severi e, diciamolo pure, complicati. Una prima complicazione è legata al fatto che le norme in vigore non tengono conto del rischio reale, ossia non fanno distinzione di quantità, di pericolosità dei rifiuti o di occasionalità della produzione, né tanto meno della dimensione delle aziende. Il piombo di una batteria è considerato rifiuto pericoloso, quasi come se fosse diossina, una sostanza letale per milioni di persone, secondo un criterio che sembra fatto apposta per creare allarme.

Il catasto dei rifiuti degli anni Novanta aveva lo scopo di censire produzione e smaltimento, nella convinzione che potessero essere chiusi in luogo sicuro: la storia ci ha insegnato che sulla Terra non c’è un posto abbastanza grande e bisogna trovare il modo di recuperare ciò che è possibile. Parallelamente sono nate regole apposite per censire e gestire i rifiuti: dal registro di carico e scarico per tutti i soggetti coinvolti, ai documenti per accompagnare trasporti e movimentazioni (il formulario identificativo del rifiuto). Il sistema cartaceo ha funzionato bene o male per decenni, anche se la percentuale di controlli (almeno sui produttori) si è rivelata minima; nello scorso decennio fu introdotto un sistema di tracciamento (Sistri), mai entrato in funzione a causa di gravi errori di progetto.

Grazie ai progressi dell’informatica intervenuti nel frattempo, è stato creato uno strumento più semplice, denominato Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) con la funzione di sostituire i registri cartacei e gli stessi formulari per il trasporto. I termini di iscrizione al sistema, gestito dalle Camere di Commercio per conto del ministero dell’ambiente, sono in gran parte scaduti: restano fuori solo i produttori di rifiuti pericolosi con una media di meno di 10 dipendenti, che devono iscriversi entro il prossimo 13 febbraio.

Il Registro in oggetto è stato istituito sulla base dell’art. 188-bis del Testo unico ambientale (Tua), con decorrenza dal 16/06/2023, andando così a sostituire l’abrogato Sistri, un “fiasco” reso ancora più clamoroso dai costi per gli operatori e per le casse dello stato (quasi un miliardo…). Il Registro è entrato in vigore il 13/02/2025 per gli operatori professionali impegnati nel ciclo dei rifiuti (trasportatori, stoccatori e smaltitori); in seguito, si sono aperte altre finestre fino all’ultima (del 15 dicembre) riservata ai piccoli produttori, che si chiuderà il 13 febbraio.

Chi è obbligato a iscriversi

A questo punto è bene riassumere quali soggetti sono obbligati ad iscriversi al Rentri entro tale data, senza incorrere in sanzioni:

  • imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • soggetti diversi da enti o imprese, che producono rifiuti pericolosi.

Sono invece esonerati dall’obbligo di iscrizione al Rentri i produttori di rifiuti non pericolosi sotto indicati che occupano fino a 10 dipendenti:

  • rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali;
  • rifiuti da attività di recupero e trattamento rifiuti;
  • rifiuti di fosse settiche e reti fognarie.

Sono inoltre esonerati dall’iscrizione al Rentri, indipendentemente dal numero di occupati, gli enti, le imprese e i soggetti diversi che producono soltanto rifiuti non pericolosi, nell’ambito delle attività di cui agli articoli 188-bis e 189 del Tua, di seguito specificate:

  • agricole, di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
  • di costruzione, demolizione e scavo;
  • commerciali;
  • di servizi in genere;
  • sanitarie;
  • di commercio di veicoli fuori uso: solo i trattamenti successivi rientrano nella gestione del rifiuto e sono pertanto soggetti ad iscrizione al Registro.

L’esonero dall’obbligo di iscrizione al Rentri porta con sé anche l’esclusione dall’obbligo di tenuta dei registri cartacei di carico e scarico; in tal caso smaltiranno i rifiuti avvalendosi del formulario emesso dal trasportatore, oppure compilarselo in proprio nel nuovo formato cartaceo. Per fare questo, non essendo soggetti a iscrizione possono semplicemente registrarsi sul portale Rentri (come soggetti non iscritti) e scaricare uno più formulari cartacei pre-numerati, che non hanno bisogno di vidimazione, compilarli manualmente e consegnarli al trasportatore.

L’ora del Rentri - Ultima modifica: 2026-01-21T15:10:52+01:00 da Roberta Ponci

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