Assicurazioni, il buio oltre la proroga

Disposta per le sole macchine agricole, è decaduta il 30 giugno senza che siano state emanate almeno le regole di comportamento

A cosa servono le assicurazioni? Il contratto assicurativo è innanzi tutto uno strumento di protezione del patrimonio aziendale contro gli incerti della vita, come recitava un celebre spot televisivo, che iniziò a diffondersi insieme all’espansione dei traffici marittimi. Viene da pensare che, se uno dei personaggi (immaginari) più famosi della letteratura italiana avesse assicurato il suo famoso carico di lupini, a Giovanni Verga sarebbe venuto a mancare il soggetto per il romanzo che lo rese celebre.

Fino a che si parla di assicurazione di un capitale – proprio o di altri – la scommessa fra assicurato e assicuratore è di facile accettazione, perché copre contro un rischio accidentale che, per la sua stessa natura, può verificarsi indipendentemente dalla volontà o dalle capacità del proprietario. Diverso è il rischio derivante dalla circolazione stradale, legato a un comportamento imprudente o sbagliato: qui entra in gioco la nostra incapacità di riconoscere e ammettere i nostri errori, tale da farci rifiutare a priori il fatto di poter avere torto.

Direttiva n. 2021/2118

La polizza di responsabilità civile verso terzi diventa quindi un qualcosa di sgradevole e, costando talvolta parecchio denaro, difficile da accettare: se in Italia si stima che un quarto dei veicoli a motore e loro rimorchi sia priva di copertura assicurativa, i motivi non sono soltanto economici.

A parte i veicoli che circolano davvero su strada, per i quali l’obbligo assicurativo è giustificato, per quelli che non circolano vengono meno i presupposti civilistici: la Direttiva n. 2021/2118, recepita dal decreto 184/2023 estende l’obbligo a tutti i veicoli, anche se non circolano su strada. La Direttiva parte da un caso, esaminato dalla Corte di Giustizia europea, che aveva stabilito che la polizza contro i rischi da circolazione doveva indennizzare anche le vittime di incidenti dovuti al movimento del mezzo, indipendentemente dal fatto che fosse avvenuto su strada oppure no.

Come logica conseguenza, ogni veicolo che si muove anche al di fuori della sede stradale deve essere assicurato contro i rischi derivanti dal suo movimento: un principio condivisibile che doveva consentire a chiunque di assicurare il veicolo ed essere coperto in qualsiasi luogo.

Ma il Parlamento europeo è alquanto diverso da quello italiano e in sede di recepimento della Direttiva 2118 gli ideali di giustizia ed equità richiamati dalla sentenza della Corte sembrano essere passati in secondo piano, rispetto alla necessità di ampliare i mercati assicurativi. Sarà un caso, ma a pochi giorni dall’estensione dell’obbligo assicurativo ai mezzi chiusi a chiave in garage (che possono fare danni solo se crolla il fabbricato) è uscito l’obbligo per tutte le imprese italiane di assicurarsi contro i rischi catastrofali. Ragionando per assurdo, se il capannone crolla per un terremoto e i veicoli al suo interno si mettono in movimento e investono qualcuno, quale assicurazione rimborserà il danno? Quella del fabbricato, stipulata con il rischio del terremoto (che ha innescato tutto) o quella del veicolo, che senza il sisma sarebbe rimasto chiuso e fermo al suo posto?

Silenzio ministeriale

Nel silenzio ministeriale – solo quello dell’Interno si era pronunciato, il 9 febbraio scorso – a oggi non si sa neppure come comportarsi: la proroga, disposta per le sole macchine agricole, è decaduta il 30 giugno senza che siano state emanate almeno le regole di comportamento. Del resto, la proroga era scritta piuttosto male: una direttiva comunitaria deve essere recepita dagli stati membri entro una certa data (23/12/2023) e non può essere cancellata dallo stato membro, né prorogata all’infinito, pena l’avvio di una procedura di infrazione. Già durante il periodo di proroga si sono moltiplicate le iniziative in materia, dall’abrogazione (ipotesi non realistica per i motivi anzi detti) a quella volta ad escludere i veicoli non ammessi alla circolazione stradale (come i cingolati privi di piastre di appoggio) o quelli non omologati. Quanto ai cingolati, si ritiene che la maggior parte di essi possa già essere considerata esclusa in partenza dall’obbligo di assicurazione, avendo una velocità di progetto inferiore a 14 km/h; lo stesso dicasi per le trapiantatrici o i carri miscelatori semoventi che di rado superano tale valore.

Una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di escludere dall’obbligo i veicoli che si trovano all’interno di spazi non accessibili a soggetti considerati “terzi” rispetto all’assicurato, oppure che possano effettivamente andare in moto, ma con opportuni accorgimenti (non la semplice chiave). Del resto, il parere espresso dal ministero dell’Interno – unica voce ufficiale, finora – considera il rischio da movimento come concretamente realizzabile: la presenza delle ruote non configura automaticamente un veicolo. Non dimentichiamo, infine, che allo stato attuale l’obbligo esiste e il veicolo di cui sia accertata la mancata copertura assicurativa è formalmente irregolare.

Assicurazioni, il buio oltre la proroga - Ultima modifica: 2024-07-24T17:10:27+02:00 da Roberta Ponci

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