Assicurazioni, bene proroga ma il problema resta

È auspicabile che da qui al 30 giugno esca una guida operativa sulla materia

Il differimento al 30 giugno dell’obbligo di assicurare le macchine agricole che non circolano su strada, ma che vengono usate sui campi e in altre aree che, almeno in teoria, potrebbero essere accessibili a terze persone, sta suscitando forti preoccupazioni. Come insegnano le regole del buon vivere, se si ha a che fare con qualcuno che è già gravemente turbato da altri pensieri – i trattori nelle piazze sono un segnale evidente – bisognerebbe quanto meno evitare di stuzzicarlo con argomenti fastidiosi. I margini di manovra ci sono, ma richiederebbero da parte del governo uno sforzo interpretativo che, partendo dal testo della direttiva comunitaria recepita con il decreto legislativo n. 184/2023, entrasse negli aspetti tecnico-giuridici valutandone la portata economica.

La vicenda che ha portato alla direttiva comunitaria è nota: un trattore fermo in un’azienda agricola si mette improvvisamente in moto e investe una persona; il proprietario chiama in causa il suo assicuratore che però nega l’indennizzo in quanto il sinistro è accaduto fuori dalla sede stradale. Il proprietario fa ricorso alla magistratura – che gli dà torto – e quindi, esperiti tutti i gradi di giudizio, decide di rivolgersi alla Corte di giustizia europea che finalmente gli dà ragione. Il nocciolo della sentenza, poi trasferito nella direttiva 2021/2118, è che l’assicurazione stradale deve coprire tutti danni provocati dal movimento del veicolo – anche fuori da strade e aree aperte al pubblico – se questo è analogo a quello che avverrebbe su strada. Se la polizza stradale assicura i danni da movimento prodotti su strada e fuori strada, significa che il veicolo deve sempre essere assicurato, sia che venga usato su strada, sia fuori dalla strada.

Elemento distintivo: il movimento

L’elemento distintivo, su cui potrebbe fondarsi una interpretazione corretta, non è tanto il luogo, che come abbiamo visto non influisce sull’obbligo, quanto il movimento, che si ritiene debba essere possibile o almeno prevedibile. Se manca questa possibilità, non c’è obbligo di assicurazione: nella circolare del 8 febbraio, il ministero dell’Interno ha specificato in un esempio che un camper fermo in un campeggio, nella sua posta, non dovrebbe essere assicurato perché non è previsto che debba muoversi.

Non avendo motivo di dubitare di un’interpretazione così autorevole, se il principio è questo, la mietitrebbia non sarebbe soggetta ad obbligo nei lunghi periodi di inattività, così come ogni altra macchina destinata a un impiego stagionale. Similmente un mezzo impossibilitato a muoversi, perché non funzionante o privo di parti essenziali (ruote, batteria, carburante) non sarebbe soggetto ad assicurazione: il movimento accidentale è da ritenersi imprevedibile, come per qualsiasi oggetto non mobile.

È auspicabile che da qui al 30 giugno esca una guida operativa sulla materia: fra l’altro la proroga riguarda le sole macchine agricole e non già tutti gli altri veicoli – anche se guasti – che si trovano parcheggiati in aree private, già oggi obbligati ad assicurarsi.

Assicurazioni, bene proroga ma il problema resta - Ultima modifica: 2024-03-27T10:55:25+01:00 da Roberta Ponci

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