Norme per la circolazione dei rimorchi agricoli

I rimorchi agricoli sono una particolare categoria di macchine agricole e non devono pertanto essere confusi con i “rimorchi” trainati dagli autoveicoli
Completiamo quanto riportato nel numero scorso sulle macchine agricole operatrici

I rimorchi agricoli possono effettuare solo i trasporti indicati per le altre macchine agricole, e cioè prodotti agricoli, sostanze di uso agrario, ed altre macchine agricole. Non possono però essere destinati a trasporti per conto di soggetti che non rivestono la qualifica di “azienda agricola” (come imprese industriali, artigiane, commerciali o per altro contoterzista). Come specificato dall’art. 57 del Codice della strada le macchine agricole, queste possono essere utilizzate soltanto nello specifico contesto indicato dall’art. 2135 del Codice Civile, che identifica quali siano le attività agricole.

Se la possibilità di utilizzare macchine agricole operatrici, semoventi o trainate, in altri ambiti appare abbastanza remota, a causa delle loro caratteristiche di progetto, non si può dire altrettanto per la maggior parte dei rimorchi agricoli. In certe attività e in certi contesti geografici gli abusi erano divenuti tanto estesi e diffusi da spingere il legislatore a restringere – con il riferimento al codice civile – il campo d’impiego dei rimorchi agricoli, con il rischio di limitare il principio della multifunzionalità. I rimorchi agricoli possono essere dotati di attrezzature per l’esecuzione di lavorazioni agricole (es. per la distribuzione di prodotti); la Mother Regulation li distingue dalle “attrezzature intercambiabili trainate” quando il rapporto fra massa a pieno carico e tara è superiore a 3. Questo perché il rapporto è collegato alla presenza di attrezzature per svolgere lavorazioni agricole, come ad esempio fertilizzanti o prodotti fitosanitari, oppure se prevale la funzione di trasporto, come avviene nei rimorchi con massa complessiva superiore a 3 volte la tara. In ogni caso i rimorchi agricoli sono una particolare categoria di macchine agricole e non devono pertanto essere confusi con i “rimorchi” trainati dagli autoveicoli, che il Codice della strada tratta in un altro articolo, il 54.

Non sono quindi applicabili ai rimorchi agricoli (art. 57 del Codice) le norme (e le relative sanzioni) che riguardano i rimorchi degli autoveicoli, come ad esempio:

- fascia retroriflettente perimetrale;

- pannelli fluorescenti posteriori di colore giallo/rosso;

- barre paraurti laterali e paraincastro posteriore;

- parafanghi per evitare la nebulizzazione dell’acqua raccolta dalle ruote.

I rimorchi agricoli sono sempre soggetti a omologazione e immatricolazione; fanno eccezione solo quelli che possiedono tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- lunghezza superiore a m 4,00, inclusi gli organi di attacco;

- larghezza superiore a m 2,00;

- massa a pieno carico superiore a 1.500 kg.

In tal caso non sono soggetti a immatricolazione e circolano con il semplice certificato di idoneità tecnica alla circolazione (come le Maot) e non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.

I rimorchi con le caratteristiche dimensionali indicate, se immessi per la prima volta in circolazione prima del 06/05/1997, non erano soggetti neppure a omologazione: come le trainate possono quindi circolare solo se munite della dichiarazione redatta ai sensi della circolare 17/06/1997. La dichiarazione, firmata dal proprietario, attesta la marca (se c’è), il tipo e il numero di matricola, e specifica che il rimorchio è stato immesso in circolazione prima di tale data e che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Per i rimorchi soggetti a omologazione il costruttore può scegliere se seguire la norma nazionale o quella comunitaria (Mother Regulation)

Omologazione e masse massime ammesse

Per i rimorchi soggetti a omologazione il costruttore può scegliere se seguire la norma nazionale o quella comunitaria (Mother Regulation); nel primo caso le masse massime sono quelle stabilite dall’art. 104 del Codice e precisamente:

- kg 6.000, per quelli ad un solo asse;

- kg 14.000, per quelli a 2 assi;

- kg 20.000, per i rimorchi a 3 o più assi.

La massa rimorchiabile è limitata dai dispositivi di traino, che non permettono di superare una massa complessiva di 20 t, compresa la quota scaricata sul sistema di attacco; questa non può superare in ogni caso 2.500 kg (2,5 t).

Se il costruttore vuole omologare il rimorchio secondo il Regolamento 167/2013, deve seguire principi tecnici più severi, a partire dagli assali (con portata unitaria fino a 10 t), ai freni (forza frenante almeno pari al 100% del peso) e agli organi di attacco (carico verticale massimo di 4 t).

Tali caratteristiche sono ben diverse da quelle previste dal codice della strada ed è proprio per questo motivo che non è possibile “trasformare” un rimorchio con omologazione nazionale in uno “Mother Regulation”, anche per ragioni economiche. Le masse massime ammesse dall’omologazione europea sono quindi assai maggiori.

Come si può vedere dalla tab. 1, la massa gravante sul gancio del trattore, pur avendo un ruolo positivo ai fini della portata del rimorchio, viene in realtà considerata compresa nella massa del trattore, sul quale scarica parte del proprio peso. Il raddoppio delle masse massime rispetto ai valori previsti dal codice della strada ha indotto qualche tecnico a chiedersi se non sia il caso di modificare le norme sulle patenti, dato che le macchine agricole di qualsiasi peso e dimensione si possono condurre con la patente “B”. Se si ragiona per analogia bisogna ammettere l’esistenza delle stesse condizioni, e cioè che le macchine agricole (nel nostro caso, il trattore con rimorchio) possano circolare nelle stesse condizioni degli autotreni, con velocità effettiva ammessa ben superiore a 80 km/h. Ma poiché le macchine agricole non possono superare, su strada, i 40 km/h, l’energia cinetica del convoglio è quattro volte inferiore a quella dei veicoli industriali e si avvicina molto a quella di un autoveicolo da 3,5 t, lanciato a 130 km/h, guidabile con la patente B.

Lo stesso ragionamento dovrebbe valere per ponti e viadotti, soggetti alle sollecitazioni dinamiche dovute al transito dei mezzi pesanti: il codice della strada (art. 62) considera un carico statico di 44 t avvertendo che questo riguarda i soli convogli industriali. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un’interpretazione di natura più sindacale (uguale per tutti) che tecnica, nel 2020 ha emanato una circolare che considera eccezionali anche i convogli agricoli con massa complessiva superiore a 44 t. Un atto forse illegittimo, dato che una circolare non può cambiare una legge, in parte mitigato dal fatto che si considera la massa del convoglio a rimorchio carico e che il mancato adeguamento comporta una sanzione per sovraccarico e non quelle (più gravi) per la mancanza del permesso. Nella maggior parte dei casi il superamento del limite di 44 t si realizza solo nel caso dei rimorchi a 4 o più assi con timone rigido: qualche pubblicità di rimorchi è ingannevole perché gioca sull’equivoco fra portata netta e massa complessiva del rimorchio. La “portata di 44 tonnellate” millantata da qualcuno comporta l’omologazione del veicolo come eccezionale per massa, con un costo per autorizzazioni, indennizzo di usura e limiti di itinerario  che possono incidere negativamente sull’operatività e sui costi del cantiere.

Vediamo, a titolo di esempio, alcune combinazioni che, con una portata utile sufficiente, consentono di risparmiare sul costo del cantiere e del gasolio, oltre che sugli oneri amministrativi (tab. 2).

Il rimorchio deve sempre essere dotato, oltre che della propria targa di immatricolazione, della targa ripetitrice di quella del trattore che lo traina: l’esonero vigente per i rimorchi industriali non vale per i rimorchi agricoli, che sono un caso particolare di macchina agricola trainata. Ricordiamo che la targa ripetitrice è solo quella rilasciata dalla Motorizzazione: le targhe “fai da te” possono essere considerate come falsificate, dando pertanto luogo a sanzioni ben più gravi della semplice mancanza.

Norme per la circolazione dei rimorchi agricoli - Ultima modifica: 2025-06-18T10:37:44+02:00 da Roberta Ponci

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome