La Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai) chiarisce che per le imprese agromeccaniche, identificate dal codice Ateco 01.61.00, non è necessario inoltrare alcuna comunicazione al Prefetto. Questo perché il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 marzo scorso, laddove indica nell’allegato 1 il primo gruppo di due cifre dei codici Ateco, ha inteso comprendere tutti i relativi sottocodici.
Questo non vale solo per le attività agricole e quelle a supporto dell’agricoltura (01), ma anche per tutte le altre attività per le quali è stata indicata la codifica principale.
Solo per le aziende che hanno attività di movimento terra, identificate dai codici Ateco il cui primo gruppo di cifre è “43”, è invece necessario compilare la richiesta alle Prefetture dove ha sede l’azienda, quando operano al servizio di attività essenziali o strategiche. Necessari i chiarimenti di Cai alle imprese del settore, onde evitare interpretazioni fuorvianti o errate, che non aiutano in alcun modo a superare la fase emergenziale come quella che l’Italia sta attualmente vivendo.