La crisi energetica conseguente alla grave instabilità internazionale (e non solo) ha aumentato a dismisura i costi di carburanti e combustibili, squilibrando i conti di tutti i sistemi produttivi. Il governo Draghi aveva reagito prontamente, nei primi giorni di primavera, introducendo un credito d’imposta del 20% sui carburanti impiegati nelle attività agricole ed acquistati nel primo trimestre 2022, insieme ad una significativa riduzione delle accise, per quanto temporanea.
È bene aprire una parentesi su questo argomento, perché l’Italia vantava – e in parte vanta ancora – il poco invidiabile primato delle accise sui carburanti: oltre 61 centesimi al litro per il gasolio, poi ridotte a circa 37 centesimi e ripetutamente prorogato.
Il provvedimento in verità risponde al diffuso malcontento di cittadini e imprese per un regime fiscale molto pesante, almeno in Italia e in gran parte dell’Unione Europea (fanno eccezione solo i paesi dell’est Europa, ma con notevoli differenze). Il taglio delle accise sul gasolio ha portato varie conseguenze, in primo luogo all’autotrasporto, per il quale è venuta meno la restituzione parziale dell’imposta (circa 21 centesimi al litro), perché l’accisa attuale è inferiore a quella di riferimento.
In agricoltura, dove l’accisa varrebbe 13 centesimi al litro (22% di quella ordinaria), la riduzione ha comportato uno “sconto” di circa 5 centesimi: ora il gasolio agricolo costa circa 29 €c in meno rispetto a quello per autotrazione (ad accisa piena la differenza sarebbe di 48 centesimi). In questo senso, il credito d’imposta del 20% incide assai di più: chi ha pagato il gasolio € 1,40 al litro “scarica” 28 centesimi, recuperati attraverso i minori versamenti di imposte e contributi; il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre, se maturato nel 1° trimestre 2022.
Dubbi chiariti per il quarto trimestre
Dopo il decreto Ucraina di fine marzo, il credito d’imposta è stato ripristinato (dal decreto Aiuti-bis) per gli acquisti di gasolio fatti nel 3° trimestre, un periodo in cui si concentra gran parte dei consumi di carburante, per effetto delle lavorazioni estive. Sulla detraibilità del credito d’imposta sul primo e terzo trimestre erano sorte discussioni piuttosto accese fra chi riteneva che l’agevolazione riguardasse solo gli agricoltori, e chi invece era convinto che la norma riguardasse l’attività svolta, indipendentemente dal soggetto che la esercita. In mancanza di pronunciamenti contrari da parte dell’Agenzia delle entrate, gli esperti sulla fiscalità agricola propendono per la seconda ipotesi: il credito d’imposta spetta a tutti coloro che svolgono attività – nel caso specifico, lavorazioni – di tipo agricolo.
Tale interpretazione comprende certamente gli agromeccanici, una categoria di imprenditori che, quasi vent’anni fa, il legislatore ha descritto nelle norme applicative della “legge di orientamento e modernizzazione in agricoltura”. La norma in questione è il decreto legislativo 99/2004, che ha definito le varie categorie di imprese che operano nel contesto agricolo: agricoltore singolo, Iap (imprenditore agricolo professionale), società agricole e imprese agromeccaniche.
Pur esistendo la possibilità di un’interpretazione diversa da parte dell’amministrazione finanziaria, il gasolio agricolo viene concesso alle imprese agromeccaniche solo perché il testo unico sulle accise specifica che il beneficio spetta alle lavorazioni agricole, indipendentemente da chi le svolge. Il riferimento alle attività agricole, relativamente al credito d’imposta sugli acquisti del 1° e del 3° trimestre, sembra voler specificare che l’effettivo impiego in tali attività debba essere dimostrabile, soprattutto riguardo all’alimentazione di macchine a motore. A tal fine fa sicuramente fede l’assegnazione di gasolio rilasciata dagli uffici ex Uma i quali, sulla base della documentazione presentata, hanno concesso il prodotto per i vari usi richiesti; il vincolo sull’impiego come carburante esclude l’alimentazione di bruciatori per serre, stalle o essiccatoi.
In aziende dotate di bruciatori e riscaldatori potrebbe essere difficile dimostrare che l’eventuale acquisto di gasolio per autotrazione, ad integrazione di quello ad accisa ridotta, è stato realmente impiegato per alimentare macchine a motore. Da ultimo, il decreto Aiuti-ter, ormai in fase di conversione, ha esteso il credito d’imposta del 20% anche agli acquisti effettuati nel 4° trimestre 2022 (e quindi fino al prossimo 31 dicembre). In tale occasione, il legislatore ha esteso il credito a tutti gli acquisti di gasolio, compresi quelli per l’alimentazione di bruciatori per serre e stalle, ma non, a quanto sembra, per gli essiccatoi.
I codici tributo da utilizzare
Il credito d’imposta per il 4° trimestre riguarda anche i pescatori (già ammessi al credito per gli acquisti effettuati nel 2° trimestre); questa volta il legislatore ha ritenuto opportuno precisare che l’agevolazione riguarda anche le imprese agromeccaniche. I codici tributo da utilizzare per la compensazione delle somme a debito per imposte e contributi con i crediti derivanti (nella misura del 20%) da acquisti di carburanti, sono i seguenti:
- per gli acquisti effettuati entro il 31/03/2022, codice 6965;
- per gli acquisti effettuati fra il 01/07/2022 e il 30/09/2022, il codice è 6972;
- per gli acquisti effettuati nel quarto trimestre, il codice è 6987.
Il credito è facilmente compensabile per chi ha Iva, imposte sui redditi e contributi previdenziali da versare, molto meno per aziende che si trovano “fisiologicamente” a credito: per costo è possibile cedere il credito a terzi, seppure con qualche complicazione in più. Il credito d’imposta deve infatti essere asseverato da parte di un professionista abilitato, nel caso in cui l’azienda abbia verificato di non avere capienza sufficiente; non è possibile compensare solo una parte e vendere il credito residuo, ma la cessione deve riguardare l’intero credito. È utile ricordare che un provvedimento analogo ha riguardato le aziende ad alto consumo energetico, stabilito dalla relativa normativa (imprese energivore), relativamente agli acquisti di gas o energia elettrica nel corso dell’anno 2022.