Il 7 aprile 2020 è stato pubblicato il Regolamento Ue n. 2020/501 del 6 aprile 2020 che consente agli Stati membri di prorogare la presentazione delle domande Pac al 15 giugno 2020. Il Ministro delle politiche agricole, in data 13 maggio 2020, ha firmato il Decreto ministeriale n. 5158 che proroga:
- il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;
- la data per le modifiche alla domanda unica;
- il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell’ambito dei Psr.
A seguire la Circolare Agea n. 33417, uscita il 15 maggio 2020 ha emanato i nuovi termini di presentazione della domanda unica 2020.
La prima proroga: spostamento dal 15 maggio al 15 giugno 2020
La scadenza della domanda unica 2020 e delle domande dei pagamenti a superficie dei Psr è stata prorogata dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Conseguentemente, i termini previsti per la presentazione delle domande Pac 2020 subiscono uno slittamento, per la sola campagna 2020, come segue:
- domande iniziali: 15 maggio 2020, prorogata al 15 giugno 2020;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2020, prorogata al 30 giugno 2020;
- comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore;
- comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2021. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
- comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 9 giugno 2021.
Presentazione tardiva - Domanda unica iniziale al 10 luglio 2020
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2020. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.
Quanto sopra si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto.
La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 luglio 2020 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.
Presentazione tardiva senza penalità fino al 10 luglio 2020
La normativa ordinaria prevede che le domande presentate in ritardo, subiscono le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria, pari all’1% per ogni giorno di ritardo. Su questo punto c’è una novità legata all’emergenza coronavirus. L’art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce, inoltre, che per la presentazione delle domande iniziali oltre il termine del 15 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni.
Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares (2020)1990577 dell’8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid 19) è stata riconosciuta direttamente dall’Autorità nazionale per l’intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori. In altre parole, la possibilità di invocare le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali si traduce nella possibilità di presentare le domande fino al 10 luglio 2020.
Presentazione tardiva - domande di modifica
L’art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce che per la presentazione delle domande di modifica oltre il termine del 30 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Tuttavia, le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.
Detenzioni delle superfici al 15 maggio 2020
Si sottolinea che la proroga riguarda solamente la presentazione delle domande. Seppure la scadenza per la presentazione della Domanda Unica è prorogata al 15 giugno 2020, la detenzione delle superfici ammissibili da parte dell’agricoltore rimane confermato al 15 maggio 2020.
Domande di pagamento dello Sviluppo rurale
Con riferimento alle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, spetta alle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale (ossia alle Regioni) posticipare la scadenza del termine di presentazione, nonché definire la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali.
A tal proposito si ricorda che in caso di riconoscimento della sussistenza di tali circostanze non si applicano le riduzioni di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per presentazione tardiva.
Trasferimento dei titoli fino al 30 settembre 2020
In merito al trasferimento dei titoli, per la campagna 2020, Agea si era già espressa con la Circolare n. 24085 del 31 marzo 2020. In ragione della situazione emergenziale del Covid 19, per la campagna 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 30 settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda.
La domanda di trasferimento titoli non può essere accolta qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento dell’anticipazione nazionale (vedi Terra e Vita n. 14-15/2020).