Il differimento al 30 giugno dell’obbligo di assicurare le macchine agricole che non circolano su strada, ma che vengono usate sui campi e in altre aree che, almeno in teoria, potrebbero essere accessibili a terze persone, sta suscitando forti preoccupazioni. Come insegnano le regole del buon vivere, se si ha a che fare con qualcuno che è già gravemente turbato da altri pensieri – i trattori nelle piazze sono un segnale evidente – bisognerebbe quanto meno evitare di stuzzicarlo con argomenti fastidiosi. I margini di manovra ci sono, ma richiederebbero da parte del governo uno sforzo interpretativo che, partendo dal testo della direttiva comunitaria recepita con il decreto legislativo n. 184/2023, entrasse negli aspetti tecnico-giuridici valutandone la portata economica.
La vicenda che ha portato alla direttiva comunitaria è nota: un trattore fermo in un’azienda agricola si mette improvvisamente in moto e investe una persona; il proprietario chiama in causa il suo assicuratore che però nega l’indennizzo in quanto il sinistro è accaduto fuori dalla sede stradale. Il proprietario fa ricorso alla magistratura – che gli dà torto – e quindi, esperiti tutti i gradi di giudizio, decide di rivolgersi alla Corte di giustizia europea che finalmente gli dà ragione. Il nocciolo della sentenza, poi trasferito nella direttiva 2021/2118, è che l’assicurazione stradale deve coprire tutti danni provocati dal movimento del veicolo – anche fuori da strade e aree aperte al pubblico – se questo è analogo a quello che avverrebbe su strada. Se la polizza stradale assicura i danni da movimento prodotti su strada e fuori strada, significa che il veicolo deve sempre essere assicurato, sia che venga usato su strada, sia fuori dalla strada.
Elemento distintivo: il movimento
L’elemento distintivo, su cui potrebbe fondarsi una interpretazione corretta, non è tanto il luogo, che come abbiamo visto non influisce sull’obbligo, quanto il movimento, che si ritiene debba essere possibile o almeno prevedibile. Se manca questa possibilità, non c’è obbligo di assicurazione: nella circolare del 8 febbraio, il ministero dell’Interno ha specificato in un esempio che un camper fermo in un campeggio, nella sua posta, non dovrebbe essere assicurato perché non è previsto che debba muoversi.
Non avendo motivo di dubitare di un’interpretazione così autorevole, se il principio è questo, la mietitrebbia non sarebbe soggetta ad obbligo nei lunghi periodi di inattività, così come ogni altra macchina destinata a un impiego stagionale. Similmente un mezzo impossibilitato a muoversi, perché non funzionante o privo di parti essenziali (ruote, batteria, carburante) non sarebbe soggetto ad assicurazione: il movimento accidentale è da ritenersi imprevedibile, come per qualsiasi oggetto non mobile.
È auspicabile che da qui al 30 giugno esca una guida operativa sulla materia: fra l’altro la proroga riguarda le sole macchine agricole e non già tutti gli altri veicoli – anche se guasti – che si trovano parcheggiati in aree private, già oggi obbligati ad assicurarsi.