Rischi catastrofali, nuovi costi per le imprese

L’obbligo di assicurazione solleva più di un interrogativo. Vediamo perché

Comparso per la prima volta sulla scena da poco più di un anno, con la legge di bilancio n. 213 del 30/12/2023, l’obbligo di assicurazione contro i rischi determinati dalle catastrofi naturali solleva più di un interrogativo. Che sia lo stato a obbligare il cittadino (o in questo caso l’impresa) a stipulare un contratto privato – quale è quello di assicurazione – a tutela del proprio patrimonio e non dei diritti di terzi, come sarebbe invece quello contro la responsabilità civile, pone qualche limite alla libertà d’impresa.

Per quanto il costo sia nettamente inferiore al valore dei beni assicurati, si potrebbe obiettare che l’imprenditore ha diritto di fare quel che vuole dei suoi soldi e non può essere costretto a darne una parte a un’altra società, anch’essa privata. Il contratto di assicurazione, per quanto stipulato fra soggetti privati, è soggetto a un complesso quadro normativo – dal codice civile quello delle assicurazioni – che avrebbe richiesto quanto meno un aggiornamento, considerando l’istituzione del nuovo obbligo. Resta poi il dubbio sul concetto di rischio: questo si ricava sulla base della combinazione fra l’entità del pericolo e la probabilità che questo si verifichi davvero. Gran parte del territorio nazionale è soggetta a terremoti, ma ci sono aree dove questi si sono verificati con effetti distruttivi e altre dove l’intensità – su basi storiche – è assai limitata. Lo stesso vale per inondazioni, esondazioni e alluvioni, che possono colpire con diversa intensità a seconda della natura e conformazione del terreno o della vicinanza a corsi d’acqua.

Scarico di responsabilità da parte dello Stato?

Bisogna aggiungere che, se il suolo può essere di proprietà privata, il sottosuolo e i corsi d’acqua appartengono allo Stato e il fatto che debba essere il privato ad assicurarsi contro rischi la cui riduzione non può dipendere dalla sua volontà suscita più di una perplessità. Lasciando ai giuristi le questioni di legittimità costituzionale, il nuovo obbligo assicurativo è stato percepito come uno scarico di responsabilità da parte dello Stato: visto che potrebbero mancare i fondi per indennizzare chi ha subito danni, che siano le imprese ad assicurarsi. Dalle imprese ai cittadini il passo è breve e manca poco che, al prossimo giro, vengano a cadere a una a una tutte le forme di tutela, da parte della pubblica amministrazione, dinanzi a eventi casuali o imprevedibili.

Dato che il danno, in estrema sintesi, riguarderebbe principalmente i fabbricati in cui operano le imprese, viene da interrogarsi sulla funzione svolta dalle norme costruttive e urbanistiche: se si costruisce secondo le regole, in modo che il fabbricato non possa danneggiarsi, perché lo si dovrebbe assicurare? Il ragionamento potrebbe condurre alla conclusione – errata – che i fabbricati strumentali possano essere stati costruiti in violazione delle norme, come se l’impresa cercasse di risparmiare su strutture che accoglieranno e sosterranno i ben più costosi impianti di produzione. Facciamo l’esempio di un’impresa agromeccanica che debba costruire un fabbricato a uso ricovero dei macchinari, che con le attuali tecniche costruttive può costare qualche centinaio di euro al metro quadrato: ma ciò che ci viene messo dentro costa almeno 10 volte di più. Non bisogna però fidarsi troppo della capacità dello Stato di indennizzare chi è rimasto vittima di queste calamità: i tempi di ritorno sono veramente biblici e, in una realtà dinamica come la nostra, già pochi anni di ritardo mettono in ginocchio l’impresa.

Anche le macchine sono soggette ad assicurazione

Lo stesso bando per l’innovazione, emanato dal governo e gestito da Ismea, riserva sì una parte dei fondi alle imprese dei territori colpiti dalle inondazioni del 2022-2024, ma la quota maggiore è stata stanziata solo nel 2024 e nel 2025, con un ritardo che non si spiega. E questa volta è andata bene, perché in occasione del sisma che aveva colpito la Pianura padana nel 2012, gli aiuti alla ricostruzione erano stati riservati solo alle “aziende agricole” e alle imprese “non operanti” nel settore agricolo, lasciando fuori gli agromeccanici. Se vista in questo senso, l’assicurazione contro i danni da catastrofi naturali ha un suo innegabile valore, ma confidando nel fatto che vengano stabilite regole precise per la tariffazione da parte delle società assicuratrici, che tengano conto dei rischi reali. La prima impressione è che per gli immobili si guardi più alla suddivisione territoriale che alle loro caratteristiche intrinseche: il rischio idraulico è ben diverso fra il colle e la valle, così come quello sismico dipende dalla struttura del fabbricato. L’assicurazione del fabbricato deve comprendere i relativi impianti (idraulici, elettrici, termici, pneumatici) e gli infissi e seminfissi (i cosiddetti “imbullonati”), ma non solo: l’obbligo riguarda infatti tutti i beni materiali dell’impresa, come definiti dall’art. 2484 del Codice Civile. Sono pertanto soggetti ad assicurazione i macchinari fissi – come quelli d’officina e i distributori di gasolio – e quelli mobili, comprendenti macchine e veicoli, senza distinzione.

Proprio le macchine agricole e industriali (per non parlare degli autoveicoli) sono particolarmente sensibili alle alluvioni, come è stato tristemente dimostrato dagli ultimi eventi, e non solo relativamente ai delicati componenti elettronici. Nonostante motori e trasmissioni possano sembrare completamente stagni, dopo qualche giorno di parziale sommersione l’acqua si insinua dovunque e la macchina deve essere smontata e revisionata, con un danno che è sempre rilevante anche quando il mezzo è recuperabile.

La maggioranza delle società ha a catalogo prodotti assicurativi specifici, ma le polizze stipulate sono ancora poche ed è mancata la messa a punto, specialmente per le macchine agricole già in uso, in assenza di parametri di valutazione certi e di uso comune. Il differimento dell’obbligo al 31 marzo, stabilito dal governo nel decreto legge “Milleproroghe” del 27 dicembre, non è stato sufficiente per superare le difficoltà di interpretazione: sarebbe stato più opportuno posticipare la scadenza a dopo l’emanazione di linee guida più precise. In questa fase l’obbligo di legge non ha favorito la concorrenza fra le compagnie assicuratrici con il risultato che la “liberalizzazione” delle tariffe, ormai ampiamente consolidata in altri settori, per i rischi catastrofali rimane tuttora un miraggio.

Rischi catastrofali, nuovi costi per le imprese - Ultima modifica: 2025-02-21T08:32:51+01:00 da Roberta Ponci

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