Revisione trattori veloci sempre più vicina

L’inizio effettivo dal prossimo mese di aprile. La prima va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione, con riferimento al mese, le successive entro 2 anni

Cosa sono i trattori veloci? Sono quei trattori a ruote che, in possesso delle caratteristiche previste dal legislatore comunitario – con la Mother Regulation (Regolamento UE/167/2013) – per la generalità dei trattori a ruote, sono stati omologati con velocità di progetto superiore a 40 km/ora. Si tratta pertanto di macchine di costruzione molto recente (dal 2017 in poi) e che si presumono essere in buone o ottime condizioni generali: per questi trattori il Regolamento indicato prevedeva direttamente l’obbligo di revisione con tempi più ristretti rispetto a quelli limitati a 40 km/ora. Possono infatti raggiungere, con un impianto frenante assai più potente, velocità di 60 km/ora più l’eventuale tolleranza, per quelli privi di sistema di controllo della frenata (Abs e simili); se dotati di questi sistemi potrebbero essere omologati anche con velocità più elevate.

Resta però il fatto che i 63-64 chilometri all’ora non possono essere effettivamente raggiunti: il codice della strada stabilisce infatti che nessuna macchina agricola può superare su strada il limite comune di 40 all’ora, senza eccezioni. In presenza di strumenti per la rilevazione della velocità nei centri abitati, tarati a 50 km/ora (più l’eventuale tolleranza), circolando a 60 all’ora scatta la sanzione: se l’organo di controllo ci fa caso, si rischia anche il prelievo dei punti dalla patente (se l’eccedenza supera i 10 km/ora).

Bisogna inoltre considerare cosa si traina: pure il veicolo rimorchiato – rimorchio agricolo o macchina agricola operatrice trainata – deve essere omologato alla stessa velocità del trattore. Se non lo è, oltre alla sanzione è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo; salvo diversa indicazione sui documenti (carta di circolazione o Cit) il veicolo non può superare i 40; lo stesso dicasi se la trainata è omologata secondo il Codice della strada, che non ammette velocità maggiori. É bene aggiungere che le macchine agricole operatrici trainate non soggette a omologazione (aratri, seminatrici e la numerosa famiglia degli erpici) potrebbero essere state allestite con pneumatici con codice di velocità “A6”, che non possono superare nemmeno i 30 km/ora. Una circostanza spesso trascurata e che si rileva dall’anomalo consumo e dal frequente cedimento della carcassa: in sede di acquisto è bene richiedere un allestimento con gomme adatte al trattore.

Fatte queste premesse, torniamo ai trattori veloci, facilmente distinguibili dagli altri con il semplice esame della carta di circolazione e dell’allegato tecnico: questo deve riportare, nel riquadro “Categoria” uno dei seguenti codici: T1b, T2b, T3b o T4b. Più avanti, il documento riporta la velocità massima verificata in sede di omologazione, che ci dice , al di là della tolleranza del tachimetro, qual è la velocità massima; per quanto ci possano essere differenze fra il prototipo e l’esemplare di serie, il valore è attendibile.

Prima i trattori veloci

Ricordiamo che la Mother Regulation è costituita da un Regolamento comunitario non soggetto a recepimento; tuttavia, nei mesi successivi, è stata emessa la Direttiva 2014/45/UE Sulle omologazioni dei veicoli a motore e loro rimorchi, che includeva anche i trattori veloci. Pertanto, con il D.M. 19 maggio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recepito la direttiva sulle nuove omologazioni e stabilito i tempi per la revisione periodica dei trattori veloci:

  1. prima revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione, con riferimento al mese;
  2. revisioni successive entro 2 anni, sempre con riferimento al mese.

Le norme della Mother Regulation sono entrate in vigore, per le nuove omologazioni, a partire dal 2016, ma di fatto l’immissione sul mercato dei primi trattori classificati come “veloci” è partita dall’anno successivo. Secondo stime non ufficiali fatte dalla filiera produttiva (costruttori, importatori e rivenditori), i trattori omologati con velocità superiore a 40 km/h – immatricolati dal 2017 a oggi – potrebbero essere compresi fra 8.000 e 10.000 esemplari. Se guardiamo al numero degli uffici della Motorizzazione e delle officine private (attrezzate per la revisione dei veicoli pesanti), la ripartizione unitaria è di poche centinaia all’anno, anche nelle province con più esemplari immatricolati.

Il decreto 19/05/2017 è rimasto a lungo privo di regole operative: non considerava infatti le procedure applicative, a partire dai controlli da fare e dalle apparecchiature necessarie. Ma a differenza della revisione periodica delle altre macchine agricole, annunciata nello scorso decennio come strumento infallibile per azzerare gli infortuni mortali in agricoltura e mai realizzata, la mancata revisione dei trattori veloci potrebbe portare l’Italia verso la procedura d’infrazione. Per scongiurare questo rischio, che potrebbe costarci diversi miliardi, già dalla scorsa estate il ministero si è rimesso in moto, con la condivisione di tutta la filiera (Cai Agromec compresa), per fare partire la revisione dei trattori veloci entro l’anno in corso.

Lo scorso 25 novembre è stato emanato il decreto direttoriale prot. 494, costituito da un unico articolo che stabilisce le prime date: dal mese di febbraio è possibile fare partire l’iniziativa, anche se fonti ministeriali correggono l’inizio effettivo delle revisioni al prossimo mese di aprile.

  1. Entro il 30 giugno, salvo proroghe, dovranno essere sottoposti a revisione i trattori veloci, sopra meglio definiti, immatricolati per la prima volta entro il 31/12/2019; benché gli esemplari in questione siano pochi, i tempi sono davvero ristretti;
  2. entro il 31/12/2026 dovranno passare la revisione i trattori veloci immatricolati per la prima volta negli anni 2020, 2021 e 2022: due anni “pieni” ed uno limitato dalla pandemia, ma con volumi che ammontano a diverse migliaia di unità;
  3. per i trattori veloci immatricolati a partire dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di revisione segue il termine ordinario di quattro anni, con riferimento al mese di immatricolazione.

La data del 1° febbraio riguarda l’entrata in vigore delle regole da seguire nei controlli sul funzionamento del trattore (freni, dispositivi di illuminazione e opacità dei fumi), ma non si sa quando si potrà effettivamente partire, ad iniziare dalla prenotazione della revisione e dai costi. Ci vorrà quanto meno una circolare ministeriale e le indispensabili istruzioni agli uffici della Motorizzazione ed a quelle officine private che sono già dotate delle attrezzature necessarie: non sono ammessi i banchi a rulli, sostituiti dalle pedane accelerometriche e dai decelerometri.

Dal decreto direttoriale del 25/11/25 non si rilevano altri controlli, come la “tenuta” del sollevatore, la risposta e il gioco dello sterzo o delle sospensioni, lo spessore del battistrada o l’impiego di gomme di marche diverse, senza contare l’omologazione della cabina, le zavorre ecc. Sarebbe opportuno che ciascun lettore verificasse se possiede trattori veloci (identificati dalla sigla con lettera “b”) nel codice categoria riportato sulla prima pagina dell’allegato tecnico, e la data di prima immatricolazione, per prepararsi per tempo.

Revisione trattori veloci sempre più vicina - Ultima modifica: 2026-02-23T11:11:50+01:00 da Roberta Ponci

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome