Macchine agricole eccezionali, limiti e regole

Tutto quello che c’è da sapere per circolare con mezzi che superano i limiti di peso e dimensioni

Considerata la coesistenza delle omologazioni nazionali e comunitarie, è bene schematizzare i limiti che distinguono fra macchine agricole (o loro convogli) “regolari” e quelle con caratteristiche di eccezionalità, soggette ad autorizzazione. Per comprendere le voci indicate nella tab. 1 è bene spiegare le abbreviazioni: l’indicazione dell’articolo seguita da un numero (es. art. 61) si riferisce al codice della strada, che dà le regole di omologazione per alcune categorie di macchine, oltre alle norme di comportamento.

Il riferimento al Regolamento 2013/167/UE (Reg. 167) riguarda le macchine agricole soggette a omologazione comunitaria, che hanno regole costruttive diverse per quanto riguarda la massa (sono costruite diversamente e con freni più potenti) e pertanto possono non essere eccezionali per massa. Le macchine che superano i limiti di peso e dimensioni, come veicoli isolati o come convogli, sono considerate macchine agricole eccezionali e possono circolare solo se sono state preventivamente autorizzate dall’ente proprietario o concessionario della strada.

Rilascio autorizzazioni

Per le strade di interesse nazionale – le cosiddette strade statali – la competenza al rilascio delle autorizzazioni è posta in capo ad Anas Spa, società di proprietà delle Ferrovie dello Stato e facente capo al ministero dell’Economia e delle Finanze. Essendo costituita in forma di società per azioni, anche se di proprietà pubblica, le somme richieste per il rilascio dell’autorizzazione sono soggette a Iva: insieme all’autorizzazione (da inviare per via telematica sull’apposito portale), la società invia la relativa fattura. Per la rimanente rete stradale, che comprende le strade regionali, provinciali, comunali e assimilate, la competenza è regionale: tuttavia la maggior parte delle regioni ha delegato tali funzioni alle province o altri enti.

L’autorizzazione può essere richiesta per un tempo minimo di 4 mesi e per la durata massima di 2 anni, ed è rinnovabile, talvolta con una riduzione sui diritti di segreteria richiesti dagli Enti.

Nella domanda, ormai informatizzata su quasi tutto il territorio nazionale bisogna indicare una serie di informazioni, assai diverse però da quelle previste per i trasporti eccezionali. In proposito è bene ricordare che l’art. 10 del Codice (e le relative disposizioni attuative contenute negli articoli da 9 a 20 del Regolamento) non si applicano alle macchine agricole eccezionali, come espressamente previsto dal legislatore (art. 10, comma 26).

Quando è obbligatoria la scorta

La precisazione nasce dal fatto che vari enti, nel tentativo di semplificare il compito ai propri funzionari, hanno arbitrariamente applicato le procedure indicate dall’art. 10 e dalle correlate norme di applicazione: norme che però non si possono applicare alle macchine agricole eccezionali. Un esempio riguarda le regole per l’imposizione della scorta, che per i trasporti eccezionali di cui all’art. 10 è a discrezione dell’ente che autorizza il transito; per le macchine agricole è stata invece stabilita per legge quando superano la larghezza di m 3,20, indipendentemente dalla strada.

Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche che determinano l’eccezionalità, le relative misure e masse, il periodo di validità e l’elenco dei comuni nel cui ambito territoriale si circolerà; se la massa supera i limiti indicati, la macchina diventa eccezionale anche per massa.

In tal caso è dovuto un indennizzo per la maggiore usura del manto stradale, determinato in misura forfetaria ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento, differenziato a seconda che la macchina sia (o non sia) atta al carico. Se la circolazione avviene solo sulle strade locali (non di interesse nazionale), l’indennizzo è dovuto solo alla regione, provincia o ente delegato; se invece interessa anche le strade statali, lo stesso è ripartito per il 30% ad Anas Spa e per la parte restante agli enti locali.

Poiché l’indennizzo è soggetto a rivalutazione monetaria su base Istat, per le macchine agricole eccezionali per massa è opportuno limitare la durata dell’autorizzazione ai soli mesi di utilizzo, sempre con minimo di 4 mesi. L’Ente proprietario è tenuto a rilasciare il permesso di circolazione entro 10 giorni dalla consegna della domanda, che raddoppiano se riguardano più ambiti territoriali, indicando nel documento eventuali condizioni e cautele.

Quali mezzi usare per la scorta

Come si è visto, se la macchina agricola operatrice eccezionale supera la larghezza di m 3,20, è obbligatoria la scorta tecnica aziendale; a differenza di quanto prescritto per veicoli eccezionali non agricoli, si possono usare gli autoveicoli che rientrano nella disponibilità dell’azienda. Sono quindi compresi:

  • autoveicoli di proprietà;
  • autoveicoli presi a noleggio o in leasing;
  • autoveicoli che siano nella regolare disponibilità dell’impresa, per esempio in comodato.

In mancanza di chiarimenti ufficiali è sconsigliabile impiegare per il servizio di scorta tecnica veicoli diversi (per esempio, auto private di dipendenti). L’autoveicolo – automobile o autocarro – deve precedere la macchina agricola eccezionale a una distanza compresa fra 75 e 150 metri, munito di bandiera rossa di segnalazione e di dispositivo a luce lampeggiante gialla, tenuto sempre in funzione.

Non è invece possibile eseguire la scorta con altri tipi di veicoli, come altre macchine agricole, macchine operatrici, motoveicoli, motocarri ecc. Non è necessario che il personale di scorta sia in possesso di particolari attestati, come avviene per gli addetti alla scorta ai trasporti eccezionali: di conseguenza non può regolare il traffico, ma deve solo limitarsi a segnalare la presenza e l’ingombro della macchina agricola eccezionale. Il lampeggiante del veicolo di scorta deve essere amovibile per poter essere impiegato solo nel servizio di scorta e disattivato quando questo cessa; se invece fosse montato permanentemente sul veicolo, dovrebbe essere annotato sulla carta di circolazione. È sempre consigliabile delegare la richiesta dei permessi di circolazione alla propria Associazione provinciale, specializzata nella richiesta delle autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e dotata di personale qualificato. Questo vale soprattutto se l’ente a cui si chiede l’autorizzazione adotta la modalità telematica per la domanda: un’impostazione non corretta della richiesta può facilmente portare a incomprensioni che non sempre possono essere corrette e possono portare al rifiuto dell’autorizzazione.

Macchine agricole eccezionali, limiti e regole - Ultima modifica: 2025-07-21T08:46:58+02:00 da Roberta Ponci

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome