Legge di bilancio e non solo

Dal prossimo anno dovrebbe diventare obbligatoria la stipula di un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti da calamità naturali, come inondazioni, terremoti, frane o eruzioni vulcaniche
Provvedimenti certi e anticipazioni dei provvedimenti in progetto per il 2024

I giuristi sono soliti storcere il naso quando si trovano davanti a un articolo su una materia non ancora diventata legge, e neppure quando la stessa non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale: in effetti la storia della Repubblica ha mostrato episodi di correzioni dell’ultima ora. Se però si prendono le notizie per quello che valgono, cioè come anticipazioni su quella che potrebbe essere la legge una volta superato il vaglio delle Camere, senza pretesa di verità di fede, la conoscenza anticipata di quello che potrà essere il futuro quadro giuridico può tornare utile. Quanto detto vale, a maggior ragione, per le norme che riconfermano quanto fatto in passato, oppure quando aumentano il gettito fiscale, un fatto importante per una legge che, non dimentichiamolo, deve sì ripartire le risorse, ma prima di tutto le deve trovare.

Prima di anticipare ciò che è in progetto, è utile esaminare i provvedimenti certi, a partire dall’incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, che prevede per il 2024 la maggiorazione del 20% del costo deducibile per tutti i datori di lavoro (escluse le imprese in stato di liquidazione). Se la differenza fra il costo del personale per il 2023 e quello del 2024, corrispondente alle nuove assunzioni, fosse di 10.000 euro, il costo da indicare in bilancio sarà di 12.000 euro, andando così a diminuire – a parità di altre condizioni – il reddito imponibile.

Rottamazione del magazzino

Interessante, per i contoterzisti che svolgono attività di commercio di prodotti e sottoprodotti agricoli e per chi opera nel settore delle costruzioni, della posa di condotte e del movimento terra, la riproposizione della cosiddetta “rottamazione del magazzino”. La norma era stata introdotta oltre vent’anni fa – a fine 1999 – per consentire l’eliminazione dei beni acquistati e reimpiegati nel processo produttivo ma non esplicitati in fattura, o di quelli deteriorati (come cereali, paglia e foraggi) che andavano ad accumularsi nella voce “rimanenze” del bilancio. Tale valore, se non più rispondente alla reale consistenza, può essere ridotto fatturando la differenza all’imprenditore, come privato cittadino; solo in caso di deterioramento è possibile consegnare i materiali inutilizzabili a un’impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. Se non è l’impresa a indicarlo esplicitamente in fattura e a segnalarlo tempestivamente a chi tiene la contabilità, nel giro di pochi anni il valore delle rimanenze – o meglio delle esistenze all’inizio dell’anno – può raggiungere valori di tutto rilievo. L’imprenditore può fatturare a sé stesso un po’ di materiale, in quantità compatibile con il fabbisogno familiare (qualche manufatto, legna da ardere, o materiali da costruzione), ma non per un ammontare di migliaia di euro.

Considerato il tempo trascorso dalla precedente “rottamazione”, è poco probabile che la norma possa venire riproposta negli anni successivi ed è quindi consigliabile aderire a questa misura, anche se il costo è tutt’altro che trascurabile. La rottamazione avviene riducendo le esistenze iniziali al 1° gennaio 2023: sull’importo della riduzione deve essere versata, oltre all’Iva dovuta in relazione alla natura dei beni eliminati, una imposta sostitutiva del 18%. Il versamento Iva corrisponde alla mancata fatturazione dei beni a suo tempo impiegati o deteriorati e non può essere “perdonata” perché costituirebbe una violazione delle norme comunitarie. L’imposta sostitutiva deve essere pagata in due rate uguali: la prima, insieme al saldo delle imposte sui redditi per l’anno 2023 (giugno 2024), mentre la seconda segue la scadenza per il pagamento del secondo acconto per il prossimo anno (novembre 2024). Il mancato, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta non ha conseguenze sulla validità della rottamazione, ma può essere oggetto di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria secondo le consuete procedure (avviso bonario con sanzioni ridotte o cartella esattoriale).

Rivalutazione dei terreni

Di particolare interesse la riproposizione della rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione a società, posseduti dalle persone fisiche e non, quindi, in regime di impresa. Per evitare equivoci è bene premettere che le quote di partecipazione alle società di persone sono possedute dai soci – persone fisiche – con tutti i pregi e difetti che questo comporta: l’eventuale vendita della quota da parte di un socio ad altre persone (socie o non socie) ha un suo rilievo fiscale. Lo stesso può avvenire anche per le società di capitale, come le srl e le srl semplificate, quando la partecipazione riguarda persone fisiche; la precisazione è necessaria perché le quote o le azioni delle società di capitali possono appartenere anche ad altre società. È soggetta a tassazione la differenza positiva (plusvalenza) fra il valore di vendita e quello di acquisizione, che costituisce quindi un reddito di capitale (capital gain).

Prendiamo per esempio tre fratelli, che nel 1998 avevano versato un milione di lire ciascuno (ad oggi, circa 516 euro) per costituire una società in nome collettivo: poi hanno comprato macchine e attrezzature e svolto fino a oggi una proficua attività nel settore agromeccanico. A 25 anni di distanza uno dei fratelli decide di cambiare vita e, insieme agli altri, concorda di vendere la sua quota a un nipote, interessato a sua volta a entrare nella società; ammettendo che il patrimonio netto della società sia di 300.000 euro, la quota ne varrebbe 100.000. Poiché tale quota è stata acquisita al valore di 516 euro (lasciamo stare i decimali), l’incremento di valore è pari alla differenza fra i due importi (99.484 euro), su cui si applica l’imposta nella misura del 26% fisso, indipendentemente dal reddito del contribuente. Secondo le previsioni della legge di bilancio è possibile rivalutare il valore di acquisizione della quota, pagando ovviamente una sorta di “pedaggio”, costituito dall’imposta sostitutiva del 16%; nel caso del nostro esempio il risparmio fiscale sarebbe di ben 9.948 euro!

In passato le plusvalenze da cessione di partecipazioni hanno goduto di una tassazione più leggera (dal 10 al 25%, a seconda dell’anno e del reddito del contribuente), con una minore imposta sostitutiva, passata dal 4% degli anni Novanta al 11% di epoche più recenti. La rivalutazione non è – ovviamente – a discrezione del contribuente, ma deve essere fatta da un professionista abilitato, sulla base di una perizia contabile, preceduta da un giudizio di stima sul reale valore dei beni posseduti dalla società.

Rivolgersi a un esperto del settore

Per un’impresa agromeccanica è consigliabile rivolgersi a un esperto del settore, perché le macchine agricole conservano nel tempo un valore commerciale che è legato alla capacità di eseguire il lavoro, più che alle regole del deprezzamento in termini puramente finanziari. La perizia deve essere completata e asseverata entro il 30 giugno 2024, con pagamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o, se rateizzata, della prima rata; alla rateazione si applica il tasso di interesse del 3% annuo, inferiore a quello applicato dalle banche sugli scoperti di conto corrente.

Quanto prospettato per le partecipazioni vale anche per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, posseduti da persone fisiche, da società semplici, ovvero da enti non commerciali e fondazioni. In tal caso è possibile rivalutare l’immobile al valore attuale, che sarà identico a quello di vendita se questa si perfeziona in tempi brevi e quindi senza realizzazione di plusvalenze. Se, invece, dovesse trascorrere molto tempo con successivo aumento delle quotazioni immobiliari, la rivalutazione sarà comunque servita per ridurre la plusvalenza da cessione e con essa il carico fiscale. Chi avesse davanti a sé una prospettiva simile a quella della società del nostro esempio ha la massima convenienza ad approfittare di questa opportunità, ricordando che, se la stessa norma era valida anche nel 2023, erano già diversi anni che non veniva più riproposta.

Resta sempre una certa perplessità riguardo a queste imponderabili ricorrenze temporali: se una norma è legittima e valida per un certo anno, perché non darle continuità nel tempo? Il tema della riforma fiscale dovrebbe comprendere anche la stabilità del regime tributario, che non consente di programmare l’attività quando ogni anno possono esserci sorprese e che rappresenta un fattore di incertezza per chi vuole investire nel nostro Paese. Questa tendenza è influenzata anche da altri fattori, come le difficoltà di recupero dei crediti, che in certi settori sta diventando una vera e propria piaga; deve quindi essere inteso in questo senso il vincolo alle compensazioni da parte di chi ha forti debiti verso la pubblica amministrazione.

Crediti tributari e contributivi

Non sarà più possibile, dal prossimo anno, compensare nel modello F24 dei crediti tributari e contributivi per i debitori di somme iscritte a ruolo per importi complessivi superiori a 100.000 euro scaduti o non coperti da eventuali provvedimenti di sospensione. Rientrano in questo caso le rateazioni, che altro non sono che piani di rientro concordati con l’amministrazione a fronte dell’impegno a pagare il dovuto: l’importo a ruolo viene sospeso e sostituito con le nuove scadenze temporali, per le rispettive rate. A volte la disciplina fiscale può favorire eventuali abusi, condotti deliberatamente da personaggi senza scrupoli che spesso si nascondono dietro a prestanome o legali rappresentanti difficilmente individuabili o perseguibili.

In realtà il legislatore ci aveva già pensato in altre occasioni, ma in epoche in cui l’integrazione dei dati non aveva raggiunto gli attuali livelli di sofisticazione: un caso noto alle cronache è quello delle società “apri e chiudi” che sono alla base di numerose frodi fiscali. Viene aperta una partita Iva regolare che serve solo per commettere irregolarità, dai falsi rimborsi alle indebite compensazioni, ovviamente senza pagare un euro di tasse; poi, prima che il fisco se ne accorga, la partita Iva viene chiusa e la giostra si rimette in moto con un’altra ragione sociale. I primi provvedimenti per contrastare questo fenomeno – che ha un altissimo costo per l’erario e in definitiva per l’intera collettività – risalgono al 2006, ma è solo a partire dal 2022 che l’analisi dei profili di rischio che potrebbero ricondurre a tali operazioni è stata completamente digitalizzata.

Con la legge di bilancio viene dato un ulteriore giro di vite contro queste “imprese di carta”, la cui diffusione fa pensare a un disegno preordinato da parte di elementi della criminalità organizzata: del resto le truffe si fondano spesso sulla scarsa capacità di reazione durante lo svolgimento del reato. Chi, oggi, è più lento dell’amministrazione statale? È da questo dubbio che sta nascendo una reazione coordinata della macchina fiscale che ci auguriamo possa fare uscire dal circuito economico questi delinquenti che gettano discredito sull’intero mondo imprenditoriale.

Obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali

Un altro provvedimento della legge di bilancio meritevole di anticipazione è quello dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali che, ancorché privo di effetti fiscali, potrebbe avere una notevole rilevanza sui costi e sui bilanci delle aziende. Se passerà nella forma proposta, dal prossimo anno diviene obbligatoria, per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al registro delle imprese, la stipula di un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti da calamità naturali, come inondazioni, terremoti, frane o eruzioni vulcaniche. Rischi che finora sono stati spesso sottovalutati dalle imprese, pur avendo assunto un crescente tasso di incidenza, dovuto sia ai cambiamenti climatici, sia al cattivo uso che si è fatto del territorio.

La polizza deve coprire almeno i danni diretti al patrimonio aziendale, con riferimento all’art. 2424 del codice civile: fabbricati, costruzioni leggere, impianti e macchinari, veicoli e attrezzature industriali e commerciali, impiegate come strumentali per l’esercizio dell’attività. L’obbligo assicurativo decorre dal prossimo anno, nel senso che il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto è fissato al 31/12/2024 e, pur introducendo ulteriori oneri, dovrebbe almeno calmierare il mercato delle assicurazioni rispetto a questi rischi. Nel corso degli ultimi anni si è infatti assistito a un atteggiamento alquanto variegato, con compagnie dalla storia consolidata che si sono rese disponibili ad assicurare contro tali eventi, ed altre che invece si sono chiamate fuori da un settore ancora sostanzialmente nuovo e sconosciuto.

Nonostante la vastità di queste catastrofi, quando si verificano, possa far pensare il contrario, in realtà hanno un effetto complessivo sull’economia nazionale meno grave di altri eventi più comuni. L’estensione dell’obbligo a tutte le imprese dovrebbe, in fin dei conti, distribuire la contribuzione sull’intero territorio nazionale portare, inevitabilmente, ad una diminuzione dei costi assicurativi. Dalla nostra lunga carrellata restano fuori i cosiddetti “regali sotto l’albero”, quella miriade di regali e regalini che – introdotti per favorire qualcuno – riverberano i loro effetti benefici anche chi ne condivide il destino o il contesto lavorativo. Ma al momento di andare in stampa con queste pagine (ai primi di dicembre) la discussione parlamentare è agli inizi e non è ancora stata completata la prima scrematura degli emendamenti presentati da tutte le forze politiche. Sarà in questa sede che la cancellazione di una proposta consentirà, grazie agli inevitabili scambi di favori, di farne approvare un’altra e porterà a quel cocktail di provvedimenti che, per quanto eterogenei, rappresentano la vera sorpresa della legge di bilancio.

 

 

 

Legge di bilancio e non solo - Ultima modifica: 2023-12-12T04:04:39+01:00 da K4

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