Seminativi 2024/2025, come si applica la Bcaa 7

Si può assolvere con la rotazione o con la diversificazione. Cosa conviene?

La campagna agraria 2024/2025 si apre con una serie di domande sull’applicazione della Pac, che nel 2025 giunge al suo terzo anno di attuazione. In realtà, non ci sono cambiamenti dal punto di vista normativo. Tuttavia, gli agricoltori devono ancora metabolizzare le novità introdotte dal Reg. 2024/1468 del 14 maggio 2024, una mini riforma della Pac 2023-2027, che ha apportato una semplificazione e un alleggerimento degli impegni ambientali a carico delle imprese agricole.

L’Italia ha attuato e adattato le scelte europee al contesto nazionale, con il decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024 (vedi Terra e Vita n. 21/2024). Il decreto ha introdotto alcune importanti novità alla Pac:

- modifica della Baa 7, con l’introduzione della diversificazione in alternativa alla rotazione;

- eliminazione del 4% di aree non produttive della Bcaa 8;

- istituzione di un nuovo ecoschema;

- esenzione dei controlli e delle sanzioni della condizionalità per i piccoli agricoltori.

Ricordiamo che le modifiche della Pac introdotte dal Reg. 2024/1468 e dal decreto ministeriale sono retroattive, a partire dal 1° gennaio 2024, e sono valide fino alla fine del periodo di programmazione, cioè fino al 31 dicembre 2027. Vediamo quindi le principali novità e modalità applicative della Bcaa 7 per la campagna agraria 2024/2025 (Domanda Unificata 2025).

Come il vecchio greening

Con le modifiche apportate dal Reg. 2024/1468 e dal decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024, la Bcaa 7 cambia radicalmente: gli agricoltori possono soddisfare tale norma mediante la rotazione o la diversificazione delle colture (già prevista dal vecchio greening).

Prima del Reg. 2024/1468, la Bcaa 7 obbligava una rotazione che consisteva in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella. La modifica consente un’alternativa: la rotazione oppure la diversificazione. In altre parole, gli agricoltori possono assolvere alla Bcaa 7 adottando una tra le due seguenti pratiche:

- effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo); sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni senza l’obbligo della raccolta;

- prevedere una diversificazione colturale nel rispetto dei seguenti requisiti minimi (tab. 1):

  • se la superficie aziendale coltivata a seminativi è superiore a 10 ettari ma non a 30, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La principale non deve superare il 75% della superficie totale destinata a seminativi;
  • se la superficie aziendale destinata a seminativi è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La principale non deve occupare più del 75% della superficie totale e la somma delle due colture principali non deve superare il 95% della superficie totale a seminativi.

Due strade per la stessa meta

 

La nuova normativa stabilisce che rotazione e diversificazione consentono entrambe di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo (struttura fisica, fertilità, attività biologica, ecc.) ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, quindi, soddisfano gli obiettivi della Bcaa 7.

L’agricoltore può scegliere annualmente di adottare la rotazione o la diversificazione, ai fini del rispetto della Bcaa 7. La diversificazione è già nota agli agricoltori, in quanto l’hanno adottata dal 2015 al 2022 con il vecchio greening, senza particolari difficoltà. La diversificazione consente di adottare il ristoppio di frumento e di coltivare mais, tabacco, pomodoro e altre colture in monosuccessione. Nella scelta tra rotazione o diversificazione, l’agricoltore deve tenere presenti le differenze sostanziali (tab. 2).

Rotazione

La rotazione presuppone un cambio di coltura almeno una volta l’anno. Quindi, la rotazione è un impegno biennale. Tuttavia, la rotazione si può esplicitare anche in un impegno annuale nel caso sia presente una coltura secondaria, cioè qualora siano coltivate due colture in un anno.

La coltura secondaria deve essere presente in campo per almeno 90 giorni, senza la necessità che sia raccolta: può essere sovesciata. Ad esempio, la coltura secondaria può essere rappresentata da loietto, senape o rafano dopo il mais. In questo modo si praticano due colture in un anno e si chiude la rotazione nell’anno. L’anno successivo si può di nuovo coltivare il mais. Il controllo della rotazione avviene a livello di singola parcella.

In altre parole, la rotazione – una volta iniziata – va chiusa, in due modalità:

- nel biennio, con un cambio di coltura nel secondo anno;

- nell’anno, con una coltura secondaria.

Alcuni esempi:

1) 1° anno: mais; 2° anno: grano; rispetta la rotazione, in quanto c’è un cambio di coltura;

2) 1° anno: mais + coltura secondaria “loietto o senape”; rispetta la rotazione, in quanto c’è un cambio di coltura con la “coltura secondaria”; la rotazione è stata “chiusa” annualmente; nel 2° anno l’agricoltore può coltivare nuovamente il mais;

3) 1° anno: grano + coltura secondaria “soia”; rispetta la rotazione, in quanto c’è un cambio di coltura con la “coltura secondaria”; la rotazione è stata “chiusa” annualmente; nel 2° anno l’agricoltore può coltivare nuovamente il grano.

Diversificazione

La diversificazione presuppone la presenza di più colture nello stesso anno; quindi, la diversificazione è un impegno annuale. Il controllo non va mai a guardare l’anno precedente o l’anno successivo.

Dal punto di vista pratico, la diversificazione è molto più semplice per l’agricoltore, in quanto le scelte di un anno non generano conseguenze nell’anno successivo. La maggior parte delle aziende agricole italiane già rispettano la diversificazione; inoltre, essa è già nota agli agricoltori in quanto è stata applicata con il vecchio greening dal 2015 al 2022.

Allora, tutti gli agricoltori sceglieranno la diversificazione? No, bisogna vedere la situazione aziendale. Ad esempio, un’azienda part-time con 12 ettari di seminativi che – per semplicità – un anno coltiva tutto grano duro e l’anno successivo tutto girasole, non rispetta la diversificazione. Con questo ordinamento colturale sceglierà necessariamente la rotazione.

Le colture diversificanti

Il periodo di osservazione delle colture diversificanti è compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno. In altre parole, solo le colture presenti in campo nel periodo di riferimento (9 aprile – 30 giugno) sono prese in considerazione ai fini della diversificazione.

Ad esempio, il cavolfiore che normalmente si trapianta ad agosto e viene raccolto nei mesi invernali, non sarà mai una coltura diversificante, in quanto non rientra nel periodo di riferimento (9 aprile – 30 giugno).

Nel caso in cui su una superficie si pratichi la policoltura, cioè più colture nel periodo di riferimento, la diversificante è quella con un periodo di coltivazione più lungo, facendo il conteggio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla raccolta.

Esempi pratici

Come abbiamo già detto, la rotazione deve essere “chiusa” nell’anno successivo (2° anno) con un cambio di coltura oppure nell’anno in corso con la coltura secondaria. Questa norma genera alcune situazioni nel 2025, che interessano soprattutto i maiscoltori, come evidenziato dalla Circolare Agea n. 65915 del 04/09/2024.

Primo caso.

L’agricoltore ha scelto la diversificazione nel 2024. Si tratta di un agricoltore che:

- nel 2023, ha optato per la cosiddetta “deroga Ucraina” cioè l’esenzione dalla Bcaa 7, in quanto non ha aderito agli ecoschemi o a misure agroambientali;

- nel 2024, ha praticato “più colture” rispettando la diversificazione.

In questo caso, l’agricoltore può proseguire con la diversificazione fino al 2027.

Secondo caso.

L’agricoltore ha scelto la rotazione nel 2024. Si tratta di un agricoltore che:

- nel 2023, ha optato per la cosiddetta “deroga Ucraina” cioè l’esenzione dalla Bcaa 7, in quanto non ha aderito agli ecoschemi o a misure agroambientali;

- nel 2024, ha praticato la rotazione; ad esempio, ha investito tutta l’azienda a mais o a grano; quindi, non è riuscito a partire con la diversificazione già da quest’anno;

- nel 2025, deve “chiudere” la rotazione. Ciò è possibile con due modalità:

  • un cambio di coltura nel 2025; dal 2026, l’agricoltore può passare alla diversificazione fino al 2027;
  • una coltura secondaria dopo quella principale del 2024. Dal 2025, l’agricoltore può passare alla diversificazione fino al 2027.

Questo secondo caso riguarda soprattutto gli agricoltori che sono interessati a praticare la monocoltura di mais su tutta l’azienda.

Terzo caso.

L’agricoltore ha scelto la rotazione nel 2024. Si tratta di un agricoltore che:

- nel 2023, non ha optato per la cosiddetta “deroga Ucraina”, in quanto aveva aderito agli ecoschemi o misure agroambientali; pertanto, ha iniziato ad applicare la rotazione nel 2023;

- nel 2024, ha “chiuso” la rotazione con un cambio di coltura;

- nel 2025, può optare per la diversificazione fino al 2027.

Dopo questi esempi, si può comprendere che il Reg. 2024/1468 e il decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024 hanno introdotto maggiore flessibilità, dando la possibilità di scegliere tra rotazione e diversificazione. Tuttavia, ha complicato ulteriormente la comprensione della Pac per la campagna agraria 2024/2025. Negli anni successivi, questo problema non esisterà più.


Bcaa 7: confermate esenzioni e deroghe

Sono esenti da qualsiasi obbligo della Bcaa 7 le aziende:

  • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  • con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  • i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (Ue) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (Sqnpi) sono considerate conformi ai requisiti della Bcaa7.

Sono previste deroghe per le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura e per quelle in zone montane (vedi Terra e Vita n. 28/2023).

Seminativi 2024/2025, come si applica la Bcaa 7 - Ultima modifica: 2024-11-11T12:07:06+01:00 da Roberta Ponci

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