Mais e obbligo di rotazione

Chi intende aderire all’Ecoschema 4 deve rispettare l’impegno di rotazione almeno biennale inserendo nel piano di coltivazione una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa o da rinnovo (quale appunto il mais)
Come deve comportarsi chi intende aderire all’Ecoschema 4 del Piano strategico della Pac

Siamo ormai nel vivo della nuova campagna di coltivazione che deve fare i conti con le nuove norme che, a partire dal 1 gennaio 2023, hanno introdotto importanti novità per gli agricoltori europei. Tra gli obiettivi della nuova Pac 2023/2027 abbiamo trovato il rafforzamento di quelli relativi all’ambiente, il clima e il benessere degli animali, che già facevano parte delle precedenti impostazioni. Il Regolamento 2021/2115 definisce già nei “considerato” iniziali i cosiddetti “regimi ecologici” (ecoschemi). L’articolo 31 dello stesso regolamento li introduce in maniera chiara e li inquadra tra quelli volontari. L’adesione è quindi facoltà dell’agricoltore che, in base alle sue scelte, può ricevere un aiuto supplementare specifico.

Il nostro Piano Strategico della Pac li declina in 5 possibili opzioni. Il successivo Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022, all’art. 20 definisce nel dettaglio quello che in questi mesi abbiamo semplificato come adesione all’obbligo di rotazione. Alla luce di quanto prevedono le nuove disposizioni occorrerà quindi pianificare una serie di sistemi colturali più sostenibili che, senza pregiudizi e paure, preveda anche un ritorno a principi agronomici che nel passato hanno costituito le basi di un’agricoltura più sostenibile.

Oggi prendiamo in esame la coltivazione del mais e il collegamento alla nuova norma che ha introdotto l’obbligo di rotazione per gli agricoltori che intendono aderire in maniera volontaria all’Ecoschema 4. Nel box in fondo all'articolo viene riportata la regola come descritta dal DM 23 dicembre 2022. Nella sostanza l’agricoltore che aderisce deve rispettare l’impegno di rotazione almeno biennale inserendo nel proprio piano di coltivazione una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa o da rinnovo. Il mais è una coltura da rinnovo (all. VIII DM 23 dicembre 2022).

Una delle rotazioni possibili nelle zone vocate può prevedere una coltura intercalare (che deve rimanere in campo almeno 90 giorni) come ad esempio il loietto, ovvero: mais (aprile/settembre), loietto (settembre/aprile), mais (aprile/settembre)

Le opzioni di scelta

A questo punto vediamo quali sono le scelte possibili e quali possono essere le conseguenze economiche e pratiche per l’agricoltore che intende coltivare mais aderendo all’Ecoschema 4. Occorre in questa fase ricordare che, a seguito delle deroghe intervenute in base alla attuale e persistente congiuntura internazionale, l’anno “zero” da prendere in considerazione sarà il 2024. Le rotazioni possibili valutate in questi mesi da parte degli agricoltori e dei loro consulenti prevedono una rotazione “ordinaria” mais-grano o mais-soia. In alternativa, viste le norme che lo consentono e per le aziende che “non possono fare a meno” del mais in primo raccolto, si potrebbe optare nelle zone vocate per una coltura intercalare (che deve rimanere in campo almeno 90 giorni) che prevede ad esempio: mais (aprile/settembre), loietto (settembre/aprile), mais (aprile/settembre).

Il loietto, o loiessa, è una coltivazione molto diffusa in Italia e nel 2023, anche in virtù delle possibilità offerte dalla combinazione considerata ammissibile per l’Ecoschema 4, potrebbe ulteriormente incrementare la sua presenza sul nostro territorio. Il suo utilizzo come foraggera o come coltura da sovescio fa sì che la sua introduzione sia un ottimo e possibile mezzo per soddisfare quanto previsto dalle nuove opzioni della Pac 2023/2027. Ai fini del nostro ragionamento la consideriamo “neutra” dal punto di vista economico e utile a soddisfare e rispettare le regole ECO4.

Costi e ricavi della coltivazione del mais

L’esame degli oneri per la produzione del mais in un’azienda media situata in Pianura Padana con produzioni di granella pari a 120 q/ettaro e trinciato pari a 600 q/ha porta a una definizione dei costi medi totali per 3.267 €/ha per la granella e 3.075 €/ha per il trinciato. Nel caso della granella 1.330 €/ha sono da attribuire ai mezzi tecnici, 1.843 €/ha alle lavorazioni e 145 €/ha come spese generali (vedi tabella). La differenza importante tra le due coltivazioni, rispetto ai costi è legata fondamentalmente ai maggiori costi stimati per l’essicazione della granella. In generale il vertiginoso aumento dei costi energetici diretti e quelli necessari alla produzione e trasporto dei mezzi tecnici costituiscono elemento che ha causato nell’ultimo biennio l’aumento complessivo dei costi di produzione anche nel modo agricolo.

Il valore della produzione a ettaro stimato, a prezzi correnti, è pari a 3.240,00 € (27,00 €/q) per la granella e 3.300,00 € (5,5 €/q) per il trinciato. A questo Valore si dovranno sommare gli importi derivanti dal Premio Unico Pac che si stimano prendendo a riferimento i dati della media nazionale che sono pari a 170,00 €/ha. A questi va sommato il premio per l’adesione alle Ecoschema 4 che, in zone normali, prevede un importo massimo erogabile di € 110,00/ha. La somma dei ricavi sarà quindi pari ad € 3.520,00/ha per la granella e € 3.580,00/ha per il trinciato. È doveroso precisare che l’importo massimo attribuito agli agricoltori che aderiscono a questa “misura” (ECO4) potrebbe subire riduzioni in funzione del numero di agricoltori (che si stima elevato) che lo inseriranno nel loro piano aziendale di coltivazione.

In ogni caso il “margine” per gli agricoltori che hanno deciso di coltivare mais per il 2023 aderendo all’Ecoschema 4 sarà molto probabilmente positivo e, a seconda della tipologia di azienda e di destinazione del prodotto finale, potrebbe assestarsi tra i 250 €/ha per la produzione di granella e i 500 €/ha per il mais destinato alla produzione di foraggio da insilare. Da sottolineare che il margine è certamente medio e può risentire della specifica organizzazione di ogni singola azienda. I valori definiti nelle nostre stime sono stati desunti, per le lavorazioni, dalle tabelle aggiornate dei lavori effettuati da contoterzisti e dei prezzi di mercato dei mezzi tecnici impiegati per una coltivazione “media”. Sono stati inoltre introdotti oneri di carattere generale rappresentati in sostanza dai costi assicurativi e dalle spese amministrative che, in questi anni, hanno assunto una rilevanza sempre maggiore.

Il “margine” per gli agricoltori che hanno deciso di coltivare mais per il 2023 aderendo all’Ecoschema 4 sarà molto probabilmente positivo e potrebbe assestarsi tra i 250 €/ha (mais da granella) e i 500 €/ha (mais da trinciato)

Risultanze economiche positive

Quindi il gioco vale la candela per il singolo agricoltore? Le risultanze economiche sono positive e la risposta che ci sentiamo di dare è affermativa. Ogni azienda dovrà però fare i conti con la propria organizzazione, con il livello di dotazione di macchine e attrezzi, della presenza o meno di manodopera che, come sappiamo influisce in maniera rilevante e che spesso, per la tipologia di azienda “familiare” che caratterizza lo scenario italiano, non viene tenuta nella dovuta considerazione quando si predispone un bilancio. Se guardiamo anche oltre agli aspetti economici di breve periodo, dobbiamo ricordare che la reintroduzione strutturale delle rotazioni, oltre a soddisfare le vecchie e nuove regole di salvaguardia del clima e dell’ambiente, permettono di ottenere nel tempo produzioni più elevate. Le valutazioni fatte da ricerche in questo campo hanno portato a un miglioramento netto che si assesta intorno a un + 10% di produzione per aziende che praticano la rotazione contro quelle a monosuccessione mais/mais.

In un più ampio ragionamento che va nella direzione voluta dai cittadini della comunità sarà certamente da prendere in seria considerazione in questo contesto, in base alle condizioni ambientali e alle possibilità di introdurre la rotazione con leguminose, con beneficio effettivo per le produzioni ottenute anche nelle aziende che oltre al mais abbiano in programma coltivazioni con cereali a paglia.

L'autore è Direttore C.A.A. Liberi Professionisti


Art. 20 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi come individuate e misurate nel Sipa (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l’avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla Bcaa 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all’allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.

b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

c) l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo / No tillage (Nt), la minima lavorazione / minimum tillage (Mt) o la lavorazione a bande / strip tillage.

2. Il pagamento è concesso, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (Ue) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d’impegno e l’importo unitario è indicato nella sezione 5.1. ecoschema (31) del Psp con maggiorazioni nelle Zvn e nelle zone Natura 2000.

3. Il pagamento è cumulabile con quello per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all’art. 21.

4. Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all’art. 16 del presente decreto in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

Mais e obbligo di rotazione - Ultima modifica: 2023-05-22T10:36:31+02:00 da K4

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