Semine autunnali, cosa cambia con la Pac

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Le principali norme sui pagamenti diretti

In queste settimane l’agricoltore sta pianificando le semine delle colture autunno-vernine per la prossima campagna agraria 2015/2016. Tra gli elementi che l’agricoltore deve tener conto nella pianificazione, un posto notoriamente importante è riservato alla Pac.

Il 2016 sarà un anno “tranquillo” sul fronte del sostegno della Pac; infatti, dal punto di vista dei pagamenti diretti, il 2016 non prevede alcuna novità.

Dopo una campagna agraria 2014/2015 travagliata e piena di incertezze a causa dell’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2015, la campagna agraria 2015/2016 può essere programmata con maggiori certezze.

Per questa ragione, è utile elencare e riassumere le principali norme dei pagamenti diretti per il 2016 che incidono maggiormente sulle scelte delle colture a seminativo.

 

I pagamenti diretti

La nuova Pac 2015-2020 ha introdotto lo “spacchettamento” dei pagamenti diretti in cinque componenti (tab. 1):

-   pagamento di base: 58% del massimale nazionale;

-   pagamento ecologico (greening): 30%;

-   pagamento per i giovani agricoltori: 1%;

-   pagamento accoppiato: 11%;

-   pagamento per i piccoli agricoltori.

La tipologia più importante dei pagamenti diretti è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti). Ciononostante, come vedremo di seguito, il pagamento di base non influisce sulle scelte colturali, come anche il pagamento per i giovani agricoltori e per i piccoli agricoltori. Invece, il pagamento greening e il pagamento accoppiato hanno un impatto importante nella definizione dei piani colturali.

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Il pagamento di base

Il pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Con la domanda Pac 2015, gli agricoltori hanno presentato la domanda di assegnazione dei “nuovi titoli” che rimarranno validi fino al 2020.

Quindi nel 2016, gli agricoltori dovranno utilizzare i titoli assegnati con la Domanda 2015. Tali titoli saranno comunicati, in via provvisoria, da Agea ad ogni agricoltore, all’incirca nel mese di settembre 2015; in via definitiva, saranno fissati entro il 1° aprile 2016.

L’agricoltore deve annualmente (quindi anche nel 2016) abbinare un titolo ad un ettaro ammissibile. Tendenzialmente l’agricoltore punterà ad utilizzare tutti i titoli. Il mancato utilizzo di un titolo, in un anno, non ha conseguenze sul possesso degli stessi; invece il mancato utilizzo al secondo anno, comporta la perdita dei titoli non utilizzati che saranno riversati nella riserna nazionale. Non è più ammessa la rotazione dei titoli.

Nel caso un cui l’agricoltore non riesce ad utilizzare tutti i titoli, può venderli o affittarli, con la terra o senza terra.

Il sostegno del pagamento di base è basato sui titoli posseduti da ogni agricoltore e viene erogato sotto forma di pagamenti disaccoppiati, quindi l’agricoltore non deve dimostrare alcuna coltivazione; è sufficiente il rispetto della condizionalità.

Pertanto il pagamento di base non ha alcun impatto sulle scelte colturali, a differenza del greening e dei pagamenti accoppiati.

 

Greening

Il pagamento “verde” o greening è la seconda componente del sostegno della Pac, con una percentuale del 30% delle risorse finanziarie.

Nella campagna agraria 2014/2015, le norme sul greening sono state emanate in ritardo e con molte incertezze applicative. La prossima campagna 2015/2016 consentirà una migliore applicazione del greening, in quanto le norme sono ormai note e ciò permetterà di applicarle con maggiore certezza e consapevolezza.

Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (tab. 2):

  1. diversificazione delle colture;
  2. mantenimento dei prati permanenti;
  3. presenza un’area di interesse ecologico.

Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente.

I terreni a seminativo devono rispettare la diversificazione e la presenza un’area di interesse ecologico.

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Diversificazione

L’impegno del greening che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la diversificazione delle colture. Questo impegno prevede la presenza di (tab. 2):

-   almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;

-   almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.

Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione.

In presenza di policoltura intercalare, coltivando una coltura seguita da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente da una sola coltura, detta “coltura diversificante”.

 

La coltura diversificante

La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha stabilito il periodo nel quale si identifica la coltura diversificante che va dal 1° aprile al 9 giugno. In altre parole, l’intervallo 1° aprile – 9 giugno è il periodo all’interno del quale deve essere rilevata la coltura diversificante; se in tale periodo sono presenti due o più colture, la coltura diversificante è quella con un periodo di coltivazione più lungo, facendo il conteggio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla raccolta.

Il conteggio dei giorni, tuttavia, non è l’unico criterio per individuare la coltura diversificante. La Circolare Agea ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 aggiunge che bisogna tener conto anche delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

A tale proposito, ad esempio, la suddetta Circolare Agea prevede, in relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais da granella è sempre stata la coltura diversificante a meno che si tratti di secondo raccolto. Quindi il mais da granella è la coltura diversificante, anche se segue una coltura autunno- vernina (es. loietto) che presenta un conteggio di giorni più elevato.

Nel caso in cui la coltura autunnovernina (es. loietto) è seguita da mais insilato, la coltura diversificante è il loietto, in quanto il mais si considera una seconda coltura (essendo a ciclo breve).

Analogamente nel caso in cui la coltura autunno-vernina è un cereale da granella (es. orzo da granella) a cui segue un mais da granella; in questo caso il mais è di secondo raccolto (ciclo breve) e la coltura diversificante è l’orzo.

Queste norme di Agea lasciano molta perplessità, sia per la complessità sia per le difficoltà interpretative. In tabella 4 riportiamo alcuni esempi.

La diversificazione delle colture impedisce la monocoltura e richiede molta attenzione nelle aziende specializzate a mais, grano duro, pomodoro, tabacco, ecc.; queste aziende devono prevedere la presenza di più colture per rispettare la diversificazione oppure dovranno rinunciare al pagamento verde.

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Aree di interesse ecologico

L’altro impegno del greening che influisce maggiormente sulle scelte colturali è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA).

Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari. L’agricoltore può scegliere tra le seguenti tipologie di area di interesse ecologico:

a) terreni lasciati a riposo;

b) terrazze;

c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;

d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente

f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;

g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;

h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR;

i) superfici con colture azotofissatrici.

La pianificazione colturale deve tener conto di questo impegno. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà ad destinare il 5% dei seminativi a EFA, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficace mente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio.

Invece, l’obbligo delle EFA richiede una maggiore attenzione per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. l’agricoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. l’agricoltura del Tavoliere delle Puglie). Un’azienda interamente a seminativi dovrà destinare almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l’agricoltore può introdurre il set aside ecologico (terreni lasciati a riposo), oppure potrà valutare l’introduzione di una coltura azotofissatrice, nell’ambito di quelle contemplate nell’elenco del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 (tab. 3).

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I pagamenti accoppiati

I piani colturali devono necessariamente tener conto dei pagamenti accoppiati, che influiscono direttamente sulla redditività delle colture.

Il sostegno accoppiato in Italia prevede un plafond di 423,59 milioni di euro per il 2016, destinato a 3 macrosettori (zootecnia, seminativi, olivicoltura).

Il sostegno ai seminativi (34,24% delle risorse, per un importo di 145,04 milioni di euro) interessa sette settori (tab. 5): riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord) proteoleaginose (centro), leguminose da granella (sud).

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Frumento duro (Centro-Sud)

Il premio alla coltivazione di frumento duro è riservato ai coltivatori localizzati in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso alle superfici seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Non è richiesto l’utilizzo di semente certificata.

Soia (Nord)

Il premio alla coltivazione di soia è riservato ai coltivatori localizzati in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

L’importo unitario stimato dell’aiuto ammonta a 97 euro/ha. Il premio è concesso nell’ambito dei seguenti limiti:

a) l’intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente, il 10% della superficie.

Proteoleaginose (Centro)

I produttori di proteoleaginose del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) usufruiscono di un aiuto accoppiato per le seguenti colture ammissibili: girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

Leguminose da granella (Sud)

I produttori di leguminose da granella del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) usufruiscono di un aiuto accoppiato per le seguenti colture ammissibili: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

Sia per le proteoleaginose che per le leguminose, il premio è concesso per ettaro di superficie di leguminose da granella seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all’inizio della fioritura per gli erbai.

Riso

I produttori di riso usufruiscono di un aiuto accoppiato per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Barbabietola da zucchero

Il premio è corrisposto al produttore sulla base delle superfici impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice.

Pomodoro da industria

Il premio è corrisposto ai produttori di pomodoro sulla base delle superfici seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un’organizzazione dei produttori (OP) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Più mercato che Pac

La pianificazione colturale richiede una grande attenzione ai meccanismi della Pac, in particolare – come abbiamo visto – agli impegni del greening e dei pagamenti accoppiati.

Ciononostante, l’agricoltore deve tener conto di tutti i fattori che influiscono sulla redditività, con particolare attenzione all’andamento del mercato, alla vocazionalità dei terreni, all’organizzazione aziendale, che si traducono nell’unico strumento necessario per definire la pianificazione aziendale: il conto economico.

In sintesi, pur dovendo prestare attenzione alla Pac, l’agricoltore non deve dare ad essa un’importanza eccessiva, poiché nel conto economico i pagamenti diretti hanno un ruolo importante, ma non il più importante, che è invece il mercato, le rese e i costi di produzione.

 

Semine autunnali, cosa cambia con la Pac - Ultima modifica: 2015-09-16T12:33:17+02:00 da Sandra Osti

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