Nuove etichette per gli agrofarmaci

Il Regolamento (Ce) 1272/2008, sulla classificazione dei preparati pericolosi, noto come “CLP”, sostituisce gradualmente tutte le precedenti norme.
Dal 1° giugno scorso tutti i prodotti immessi in commercio devono seguire la nuova classificazione

La normativa sull'etichettatura delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi ha seguito di pari passo l'evoluzione della chimica di sintesi, che è stata alla base della rivoluzione verde degli anni Sessanta, quando le rese medie sono più che raddoppiate rispetto a quelle conseguite nei secoli precedenti e che risalivano agli albori dell'agricoltura.

La prima direttiva comunitaria risale infatti a quasi cinquant'anni fa (67/548/Cee) e le cui conseguenze sono tuttora ben vive nella cultura agricola: il patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari deriva infatti da queste disposizioni. La normativa ha poi subito nuovi aggiornamenti, come la Direttiva sui preparati pericolosi (DPD) n. 1999/45/Ce (per le etichette in uso fino a poco tempo fa) e il Regolamento (Ce) 1272/2008, sulla classificazione dei preparati pericolosi. Quest'ultimo, noto come “CLP”, sostituisce gradualmente tutte le precedenti norme: dal 1° giugno scorso tutti i prodotti immessi in commercio devono seguire la nuova classificazione. I prodotti fitosanitari in giacenza, nei magazzini dei rivenditori e presso le imprese agricole e agromeccaniche che li utilizzano, potranno essere venduti e utilizzati fino al 31 maggio 2017: dal 1° giugno 2017 potranno essere venduti e utilizzati soltanto i prodotti con la nuova etichetta. Per l'utilizzatore significa che, a partire da tale data, il prodotto in rimanenza non potrà più essere impiegato; venendo meno tale possibilità, il prodotto diventa automaticamente un rifiuto, secondo la definizione che ne dà il testo unico in materia ambientale. Nel nostro caso, si tratterebbe quasi sempre di rifiuti pericolosi, (lettera b dell'art. 183) codificati come “rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose” e identificati dal codice CER 02 01 08; lo smaltimento è piuttosto costoso, per cui si consiglia senz'altro di terminare tutte le rimanenze di prodotti con la vecchia etichetta entro il 31 maggio 2017.

Scheda di sicurezza

A titolo di curiosità, con la nuova classificazione i prodotti fitosanitari costituiti da più di un principio attivo non saranno più definiti “preparati”, ma “miscele”, una specificazione forse inutile dal punto di vista della sicurezza. Più importante, a questo proposito, sembra essere l'obbligo, per il rivenditore, di consegnare sempre a chi acquista agrofarmaci (di qualunque tipo e caratteristiche) la relativa scheda di sicurezza, un adempimento destinato a gravare sui costi dei prodotti.

Ma l'innovazione più evidente riguarda l'etichetta, e in particolare i simboli (pittogrammi) e le indicazioni sui pericoli che il prodotto può comportare. Preme sottolineare che, in linea con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, non si parla più di “rischio”, ma di “pericolo”, per una ragione ben precisa. Il rischio è legato all'intensità del pericolo e alla probabilità che questo possa verificarsi: questa non può essere definita in assoluto, ma solo stimata con un processo di valutazione dei rischi. Il pericolo è invece un dato oggettivo, preciso e determinato dalle caratteristiche del prodotto: per questo deve essere indicato in etichetta. Come diretta conseguenza di questa visione, cambiano anche le frasi di pericolo e le rispettive sigle, costituite dalle lettere “GHS” seguite da un numero di 2 o 3 cifre.

Gli attuali pittogrammi, costituiti da un quadrato di colore arancione con simboli e scritte nere, sono sostituiti da un rombo bianco con cornice rossa, recante i seguenti simboli principali, di colore nero:

  • teschio e tibie (pericolo di tossicità acuta o immediata);
  • busto umano (pericolo di tossicità a lungo termine);
  • punto esclamativo (pericolo generico);
  • albero secco e pesce morto (pericolo per l'ambiente).

Anche sulle nuove etichette, come sulle vecchie, i suddetti pittogrammi possono essere più di uno, se il prodotto presenta più caratteristiche di pericolo. Le precedenti frasi di rischio, come accennato, sono sostituite dalle “indicazioni di pericolo” che contengono espressioni leggermente diverse, ma altrettanto chiare, in armonia con la nuova classificazione dei prodotti fitosanitari e degli agrofarmaci, contenuta nel Regolamento (CE) 1107/2009, che disciplina le autorizzazioni all'immissione sul mercato dei suddetti prodotti.

Nuove etichette per gli agrofarmaci - Ultima modifica: 2015-06-12T09:00:36+02:00 da Roberta Ponci

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