Quaderno di campagna telematico, ma con quali regole?

Il nuovo registro dei trattamenti verrà gestito da una piattaforma predisposta da Agea, che partirà dal prossimo anno. Rimane qualche dubbio sulla veridicità delle registrazioni

La lunga vicenda dell’uso sostenibile degli agrofarmaci, che proprio il mese scorso ha incassato il primo voto favorevole a livello europeo dopo decenni di criminalizzazione, è ancora lontana da una soluzione definitiva. Manca infatti una precisa definizione del concetto di sostenibilità, solo marginalmente accennato nel primo provvedimento che, all’inizio degli anni Duemila, stabilì le regole per documentare l’uso dei fitofarmaci e sensibilizzare quindi gli agricoltori su tale problema.

Il Dpr 290/2001 aveva pertanto istituito il registro dei trattamenti – subito ribattezzato quaderno di campagna – con l’obbligo di registrare la natura dei trattamenti effettuati, la superficie interessata e i prodotti impiegati. Obbligo peraltro assai poco praticato, perché percepito come un’indebita ingerenza dello Stato nella libertà d’impresa: solo dopo l’emanazione della Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, la norma è stata completata e ne è stata allargata la portata. La Direttiva si occupa di vari aspetti legati alla sostenibilità dell’impiego dei fitofarmaci, dalla tutela dei lavoratori addetti ai trattamenti alla salvaguardia ambientale, dalla formazione dei soggetti interessati alla sicurezza delle macchine, attraverso vari strumenti di controllo. Di questi, il principale è l’emanazione del Piano d’azione nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 25/11/2014 ed essere sostituito entro 5 anni (25/11/2019): il termine è scaduto da tempo, ma del nuovo Piano non c’è traccia.

Del nuovo Pan non c’è traccia

Che cosa è accaduto in questi nove anni? Salvo poche eccezioni, tutti i contoterzisti hanno iniziato a sottoporre le macchine irroratrici ai previsti controlli funzionali; fra gli agricoltori invece le macchine collaudate sono una minoranza e alcune regioni si sono distinte per l’assoluta mancanza di controlli. È utile far sapere che le regioni meno attente sono proprio quelle in cui tuona la protesta contro l’importazione di prodotti agricoli dall’estero, come se la provenienza italiana garantisse, da sola, il rispetto di regole che nessuno si cura di applicare. I produttori di grano duro farebbero bene a mettersi il cuore in pace quando vedono arrivare le navi dall’estero, se l’unico strumento efficace per mettere al bando il cereale (la possibile non conformità del prodotto) non viene neppure preso in considerazione. Il fatto grave è che le pubbliche amministrazioni non fanno i controlli: non li fanno sul prodotto importato e non li fanno sulla filiera produttiva, favorendo l’insorgere di un ambiente oscuro che apre le porte proprio ai disonesti.

L’approvazione del nuovo Piano è stata al centro di una lotta spietata fra i falchi, che vorrebbero ridurre al massimo l’impiego di agrofarmaci, ma senza offrire soluzioni alternative, e le colombe, che chiedono pari condizioni con gli altri paesi dell’Unione europea, per non turbare la concorrenza. Un fenomeno che ricalca la polemica sulle manipolazioni genetiche: è vietato coltivare in Italia varietà transgeniche, che si possono però importare, vendere e impiegare nella produzione (come le farine di soia utilizzate per i mangimi), senza particolari vincoli. Nel caos che si è creato appare assai difficile che si possa ribaltare la situazione centralizzando la registrazione dell’avvenuto impiego di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici. Il nuovo registro verrà infatti gestito da una piattaforma telematica, predisposta da Agea sul suo portale, che partirà dal prossimo anno: il sistema è fatto per costringere tutti gli agricoltori ad attivare il registro, ma rimane qualche dubbio sulla veridicità delle registrazioni.

Standardizzazione inevitabile

Con l’attuale sistema è l’agricoltore a compilare il registro, per le operazioni effettuate, o il contoterzista che gli presta i servizi: in entrambi i casi, chi scrive è colui che ha svolto l’operazione e sa perfettamente cosa ha fatto, come lo ha fatto e quando. Un operatore esterno, privo di competenze tecnico-pratiche, come potrebbe essere il funzionario del Centro di assistenza agricola, tenderà inevitabilmente a standardizzare le registrazioni, con il risultato di produrre un documento formalmente corretto, ma privo di significato reale. Tutto parte dalla costituzione del sistema di identificazione delle particelle agricole (Sipa), che è una versione aggiornata dell’attuale anagrafe nazionale, in applicazione del decreto firmato il 1° marzo 2021 dall’allora ministro Patuanelli. Anagrafe che resta in essere e che si sovrappone al Sipa, che identifica le porzioni di terreno in base all’utilizzo che se ne fa (con obbligo di aggiornamento annuale) ai fini della concessione i aiuti e sovvenzioni. In questo senso il nuovo criterio supera la divisione catastale, in cui ogni particella teneva conto dell’uso esistente alla data di istituzione del Catasto terreni (quasi un secolo fa), ma che oggi potrebbe avere subito variazioni di destinazione, di forma e di estensione.

Il riferimento al Quaderno di Campagna, che ora assume un significato ufficiale, è contenuto nell’ultimo comma dell’art. 4, per tenere traccia di ogni operazione di difesa e fertilizzazione. La nuova determinazione, a ben vedere, suona come un atto di resa della pubblica amministrazione rispetto ai controlli che avrebbe dovuto fare e che non ha mai, o quasi mai, fatto in modo efficace. Ora è un semplice impiegato amministrativo (anche privo di capacità professionali verificate) a compilare un documento che potrebbe essere usato contro lo stesso agricoltore per applicare sanzioni o per avviare richieste risarcitorie sulla tracciabilità e salubrità dei prodotti.

Possibilità di accesso diretto al sistema

È comunque possibile, per ogni impresa agricola, accedere direttamente al sistema (con credenziali personali) e aggiornare il registro senza ricorrere a un intermediario: non è una procedura semplice ma è quella che garantisce la veridicità delle registrazioni. L’accesso individuale riduce il rischio di indicare una data sbagliata, diversa da quella in cui è stato fatto il trattamento, oppure caratterizzata da una situazione meteorologica (verificabile dai dati regionali) incompatibile con la lavorazione.

Allo stato attuale le imprese meglio strutturate (agricole o agromeccaniche) impiegano un applicativo commerciale per la gestione del quaderno di campagna: si tratta di prodotti molto validi e completi, offerti peraltro a prezzi abbordabili. Tali programmi, gestiti su un portale dedicato, consentono di controllare direttamente se il prodotto è compatibile con la coltura ed il suo stadio di sviluppo, di visualizzare l’etichetta ed i segnali di pericolo, di verificare le quantità minime e massime. É auspicabile che tali applicativi consentano di caricare direttamente o dati sul portale Agea, evitando di dover registrare due volte lo stesso evento e semplificando così il nuovo obbligo.

Quaderno di campagna telematico, ma con quali regole? - Ultima modifica: 2023-10-17T12:34:14+02:00 da K4

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