L’Ecoschema 4, denominato “Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” è quello più attenzionato sia per l’elevata estensione potenziale (oltre 5 milioni di ettari) sia per la sua complessità. Fin nella sua formulazione nel Piano Strategico della Pac (Psp), sia nel decreto ministeriale (vedi box), l’ecoschema 4 ha evidenziato molte difficoltà interpretative e molta confusione nella sua attuazione. Dopo le risposte alle domande più frequenti fornite dalla Rete Rurale Nazionale e dopo ulteriori chiarimenti, le interpretazioni dell’articolo 20 del Decreto ministeriale portano alle conclusioni che esponiamo di seguito.
L’ecoschema 4 per i seminativi
Il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, in linea con il Psp, prevede di destinare un budget di 162,6 milioni di euro annui all’ecoschema 4 (Eco 4).
Il pagamento è rivolto alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi come individuate e misurate nel Sipa (Sistema di identificazione delle parcelle agricole). Tali superfici devono essere impegnate in un avvicendamento almeno biennale, riportato nel piano di coltivazione.
L’agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad Eco 4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l’intera superficie aziendale.
Le superfici impegnate nell’Eco 4 devono rispettare quanto previsto dalla Bcaa 7 (rotazione) e dal Cgo 2 (Direttiva Nitrati) e sono assoggettate a tre impegni aggiuntivi (tab. 1), rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:
1) avvicendamento almeno biennale;
2) divieto e limitazione nell’uso dei prodotti fitosanitari;
3) interramento dei residui.
IM01: rotazioni almeno biennali
L’avvicendamento almeno biennale consiste nella presenza sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo (tab. 2), inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L’elenco delle colture da rinnovo è riportato nell’Allegato VIII Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.
Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto automaticamente.
In altre parole, dopo le interpretazioni fornite dalle Faq, si è capito che le colture a seminativo si suddividono in tre categorie (tab. 2):
- colture miglioratrici leguminose o da rinnovo, che sono indispensabili nell’avvicendamento biennale e che possono succedere a sé stesse;
- colture pluriennali, foraggere (erbe e altre piante erbacee da foraggio) e terreni a riposo: assolvono l’impegno dell’avvicendamento biennale, ma solamente se succedono a sé stesse;
- altre colture o depauperanti, che possono essere presenti nell’avvicendamento biennale per non più di un anno e che non possono succedere a sé stesse.
L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni.
Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.
Alcuni esempi di avvicendamento biennale chiariscono l’ammissibilità all’ecoschema 4 (tab. 3, tab. 4, tab. 5 e tab. 6).
L’avvicendamento dopo le Faq
Dopo le Faq della Rete Rurale Nazionale e dopo ulteriori chiarimenti, le interpretazioni sull’art. 20 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 portano alle seguenti conclusioni:
- la presenza nel biennio di una coltura proteica o da rinnovo permette sempre l’accesso all’Eco 4;
- le “altre colture” (tab. 2) devono essere sempre avvicendate con una coltura proteica o da rinnovo;
- la presenza di colture pluriennali (es. carciofo), le foraggere e i terreni a riposo assolvono l’impegno in automatico, ma solo se la parcella viene utilizzata per due anni a colture pluriennali, foraggere e riposo.
Utilizzando la stessa logica di interpretazione, anche il terreno a riposo non è considerato una miglioratrice, se viene proposto nell’avvicendamento biennale per un solo anno, ma è considerato tale se nei due anni quella parcella viene lasciata a riposo (tab. 5).
Le colture secondarie
L’avvicendamento è applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Il Piano strategico della Pac nell’ambito della Bcaa 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: “Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni” (Faq n. 9).
Rotazioni di biennio in biennio
L’ecoschema 4 disciplina l’impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può, pertanto, scegliere se continuare ad aderire all’eco-schema o uscire dall’ecoschema.
Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l’imprenditore agricolo dovrà rispettare continuativamente le regole dell’avvicendamento previste da Eco 4.
Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all’ecoschema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un’altra coltura depauperante (Faq n. 7).
Limitazioni ai prodotti fitosanitari
L’impegno IM02 prevede alcune limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari (tab. 2).
Più precisamente:
- sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;
- sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- sulle altre colture non ci sono limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari.
Il divieto dell’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nelle colture leguminose e foraggere è un grosso limite all’ammissibilità all’ecoschema 4 per queste colture.
Sulla soia, che è una leguminosa ma compare anche nell’elenco delle colture da rinnovo di cui all’Allegato VIII del Decreto ministeriale n. 660087 del 23/12/2022, sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall’ecoschema per le colture da rinnovo.
Non è richiesta la certificazione. I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali (Faq n. 25).
Nel caso in cui nei disciplinari di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, le schede colturali prevedano il divieto di utilizzo di semente trattata, tale disposizione deve essere comunque rispettata (Faq n. 26).
Non è ammesso l’uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina (Faq n. 33).
IM03: interramento residui
L’impegno IM03 prescrive l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli.
I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Questa informazione è importante; l’ecoschema 4 consente la raccolta e la commercializzazione della paglia, dei tutoli e degli stocchi del mais, anche in aziende non zootecniche.
L’interramento dei residui appare incompatibile con l’agricoltura conservativa, che tuttavia persegue importanti finalità ambientali.
A tal fine, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono automaticamente i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo/no tillage (NT), la minima lavorazione/minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/strip tillage.
L’art. 20 del Dm n. 660087 del 23/12/2022 spiegato parola per parola
“Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”
1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi come individuate e misurate nel Sipa (Sistema identificazione delle parcelle agricole), spetta agli agricoltori in attivitàe gruppi di agricoltori in attività per l’avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla Bcaa 7 e dal Cgo 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:
a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all’allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto automaticamente. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.
b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
c) l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo/no tillage (NT), la minima lavorazione/minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.