Credito d’imposta “transizione 5.0”, i chiarimenti

A wooden board with three stacks of coins on it. The coins are of different sizes and colors
Le prerogative da soddisfare e i beni ammessi. Cerchiamo di fare luce

Fin dalla sua istituzione, con l’art. 38 del decreto-legge n. 19/2024, il credito d’imposta “energetico” ha suscitato grande interesse anche per le macchine agricole, anche se più da parte della catena di fornitura che fra gli utilizzatori. Altri incentivi, come la “Sabatini” e il credito d’imposta 4.0, offrono una percentuale di aiuto non trascurabile (circa il 30%, se combinate insieme), mentre i bandi regionali finanziati dal Pnrr e quelli gestiti da Ismea offrono assai di più, così come il bando Inail.

Tutti questi provvedimenti tendono a confondere le idee e stimolano un’insana concorrenza alla ricerca del punto in più: ma, come noto, nessuno regala niente e ogni incentivo contiene in sé vari vincoli che obbligano ad un esame più ragionato e non limitato solo alla percentuale di aiuto. Ricade in questo ambito anche il credito d’imposta “Transizione 5.0”, che in estrema sintesi può essere inteso come un’evoluzione in senso energetico del “4.0”: stesso impulso verso la tecnologia digitale, ma con l’ulteriore requisito del risparmio energetico. Il credito d’imposta può salire fino al 45%, ma già il raggiungimento dei requisiti minimi di accesso, che consentono di usufruire di un credito del 35% appare problematico: la macchina da acquistare deve consentire una sensibile riduzione del consumo di energia dell’azienda, o almeno del singolo processo produttivo. Considerata la corsa alle grandi potenze in atto nel settore della meccanizzazione agricola, sembra già un obiettivo ambizioso risparmiare il 5% di energia sulla macchina acquistata, rispetto a quella sostituita, e sempre ammesso che il singolo processo sia gestito da un solo mezzo. Se questo interessa più macchine, il traguardo diventa una chimera, a meno che non si acquistasse una macchina con consumi di energia nulli o quasi, tali da abbassare la media in modo significativo e rientrare almeno nel primo scaglione, quello del 35%.

Due requisiti

Il primo requisito da soddisfare, come abbiamo detto, è quello della digitalizzazione e del controllo remoto: in pratica, la macchina deve rispettare i requisiti tecnici già previsti per il credito d’imposta “4.0”, oltre a quelli energetici, verificati dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Il secondo requisito, come ribadito più volte dallo stesso Gestore sul relativo portale, fra le risposte alle domande più frequenti (le cosiddette Faq), va valutato come risparmio energetico ottenuto con l’investimento, rispetto alla situazione precedente all’ingresso dei nuovi beni strumentali. Se l’esito della valutazione svolta al completamento dell’investimento fosse negativo, nel senso che non vengono raggiunti i risparmi energetici minimi previsti, l’impresa deve rinunciare al credito 5.0, pur potendo “accontentarsi” del credito 4.0, che rimane il pre-requisito di accesso. La valutazione del perito assume un ruolo fondamentale sia in fase preventiva, alla richiesta di prenotazione dei fondi con la domanda iniziale, sia nella fase di completamento: in previsione di possibili errori e contenziosi, il tecnico deve essere dotato di una specifica copertura assicurativa.

Le certificazioni, iniziale e finale, possono essere rilasciate da esperti in gestione dell’energia (Ege), con preparazione certificata secondo la norma Uni Cei 11339, oppure da una società specializzata, certificata secondo la norma Uni Cei 11352. In alternativa, le certificazioni possono essere rilasciate da ingegneri o periti industriali, che abbiano avuto un particolare percorso di studio e abbiano comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi. Nonostante tali titoli e capacità, le figure abilitate per legge potrebbero non conoscere perfettamente i processi produttivi agricoli e le macchine ne fanno parte, con il rischio concreto di fraintendimenti in sede preventiva, che possono portare a una certificazione finale negativa.

I beni ammessi

Gli investimenti agevolabili possono riguardare esclusivamente beni strumentali nuovi, i fabbricati e le costruzioni, nonché quei beni che possono essere ammortizzati in percentuale inferiore al 6,5%. Sono quindi ammesse le macchine agricole, in quanto veicoli non stradali (categoria C); l’obbligo di rispondenza alla Mother Regulation (Reg. UE 167/2013) può essere superato anche se il mezzo (un trattore cingolato) è stato omologato secondo la Direttiva Macchine (2006/42/CE). Tuttavia, un’altra risposta sembra precludere la possibilità di acquistare macchine agricole “non trattori” alimentate a gasolio: il quesito parla di “macchine mobili non stradali” ed ha quindi portata generale, comprendendo mietitrebbie ed altre macchine da raccolta. La risposta del Gse fa riferimento al principio (espresso con la sigla Dnsh) di non arrecare danni significativi all’ambiente; tali macchine, omologate per l’impiego di combustibili fossili, non sono agevolabili nemmeno se impiegano carburanti alternativi, come Biodiesel o gasolio Hvo.

I “trattori agricoli e forestali”, soggetti alla Mother Regulation, sono agevolabili solo se rispettano le regole tecniche del protocollo Industria 4.0 e le seguenti condizioni:

- l’uso di combustibili fossili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;

- l’aiuto è concedibile sono nel caso di sostituzione;

- il trattore da sostituire non deve essere stato omologato, ai fini delle emissioni, oltre lo Stage I: i mezzi precedenti (pre-euro) sono ammessi;

- il nuovo acquisto deve rispettare almeno le specifiche di emissione dello Stage V: eventuali mezzi omologati in deroga non sono quindi finanziabili.

Più problematica appare semmai la valutazione dei consumi di energia, perché un’azienda agricola, o un’impresa agromeccanica, consuma in larga prevalenza combustibili liquidi la cui entità può essere solo stimata in base alle fatture di acquisto. Le assegnazioni di carburante agricolo devono, infatti, essere integrate con l’acquisto di gasolio per autotrazione, che può avvenire presso gli impianti stradali, con pagamenti non tracciabili: sta quindi al perito o all’ente certificatore applicare una metodologia che consenta di evitare contestazioni riguardo ai consumi effettivi, prima e dopo l’investimento.

Credito d’imposta “transizione 5.0”, i chiarimenti - Ultima modifica: 2024-12-03T15:23:37+01:00 da Roberta Ponci

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