La Commissione europea sta lavorando per uniformare le norme sull’omologazione delle macchine agricole comprendendo, oltre ai trattori, ai rimorchi e alle altre trainate, le macchine agricole operatrici semoventi, oltre a istituire regole comuni per le attrezzature portate e semi portate.
Benché queste ultime non siano veicoli a sé, ma parte integrante del trattore, un “pezzo di carta” con pesi e misure potrebbe essere d’aiuto per verificare la compatibilità con il veicolo che li porta o per chiedere l’autorizzazione in caso di eccezionalità.
Un altro problema riguarda i pannelli di segnalazione dell’attrezzatura, che attualmente sono diversi da uno stato all’altro, costringendo costruttori e concessionari a montarli e smontarli in relazione al paese di destinazione, con costi che alla lunga vengo pagati dagli utilizzatori.
Il progetto di unificazione normativa, ancora agli inizi, dovrà poi comprendere le macchine agricole operatrici semoventi, gruppo che comprende le macchine per la raccolta, per la distribuzione di prodotti, dai fitofarmaci ai liquami, per il trapianto e per le lavorazioni forestali. Tali macchine sono oggi soggette alle norme emanate dai singoli stati membri, che nel tempo hanno manifestato atteggiamenti più o meno tolleranti nei loro confronti: fra quelli che applicano le regole più restrittive non poteva mancare, ancora una volta, l’Italia.
Limiti di massa ammessi
Il Codice della strada, all’art. 104, fissa i limiti di massa ammessi per la costruzione delle macchine agricole con omologazione nazionale:
1. kg 6.000, per le macchine agricole operatrici a 1 asse;
2. kg 14.000, per le macchine a 2 assi;
3. kg 20.000, per le macchine a 3 o più assi;
4. kg 16.000, per le macchine cingolate.
Sono valori nettamente inferiori a quelli ammessi, per esempio dalle norme comunitarie, che nel caso dei veicoli a 2 assi consentono di arrivare a 18.000 kg e, per quelli cingolati, addirittura a 32.000 kg.
I limiti di massa del nostro codice, che in aprile ha compiuto 30 anni, non tengono conto dell’evoluzione che ha interessato le macchine agricole ed i loro organi di propulsione (pneumatici e cingoli in gomma) capaci di sopportare forti carichi senza danneggiare il manto stradale.
Il superamento dei valori indicati comporta la necessità di chiedere una specifica autorizzazione all’ente proprietario o concessionario della strada, previo pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura del patrimonio stradale.
La principale caratteristica delle macchine agricole operatrici semoventi è di essere state concepite per svolgere una o più lavorazioni ben determinate, possono essere dotate di attrezzature di lavoro intercambiabili e, eventualmente, portare prodotti connessi al ciclo operativo della macchina. Non possono, però, essere destinate al traino di rimorchi agricoli ma solo di altre macchine agricole operatrici trainate: un caso tipico è quello della mietitrebbia, che può trainare il carrello per il trasporto delle varie testate di raccolta.
Le macchine omologate dopo il 6 maggio 1997 sono soggette a immatricolazione, come le trattrici, con targa stradale di colore giallo con i caratteri neri, e all’obbligo assicurativo; se e quando partirà la revisione, saranno anch’esse soggette a tale obbligo. Le macchine di omologazione più antica erano invece distinte fra “mietitrebbiatrici”, regolarmente targate, e “altre macchine” che, pur soggette a omologazione e rilascio della carta di circolazione, non venivano targate. Per qualche tempo, dopo il 1997, è esistita la facoltà di immatricolare queste macchine, ma non l’obbligo, per cui possono essere oggetto di contestazioni: all’epoca il ministero competente dispose che potevano circolare anche con una dichiarazione del proprietario, al posto della targa.
Le mietitrebbie omologate prima della data indicata venivano omologate insieme al carrello porta barra, il cui tipo era annotato carta di circolazione; per le macchine usate, è necessario procurarsi il modello originale indicato sul documento.
Le macchine agricole operatrici semoventi devono essere dotate di dispositivi tecnici verificati in sede di omologazione e precisamente:
1. Dispositivi di sicurezza per la circolazione (sterzo, freni ecc.).
2. Dispositivi di sicurezza per l’operatore (protezioni del posto di guida, della piattaforma, scala di accesso ecc.).
3. Dispositivi di illuminazione e segnalazione: proiettori anabbaglianti, luci di posizione e di ingombro, indicatori di direzione e di arresto, luci della targa e, il dispositivo a luce lampeggiante gialla (più d’uno per le macchine particolarmente ingombranti);
4. Pannello a strisce diagonali retroriflettenti di colore bianco e rosso fluorescente di forma quadrata (mm 500 x 500), da applicare sulla parte posteriore della macchina, se eccezionale; il semplice cartello verniciato (anche se con le 4 gemme) non è omologato.
Le macchine agricole operatrici semoventi che, a parte la massa, superano le seguenti dimensioni, comuni agli altri veicoli, agricoli e non agricoli:
1. per la lunghezza, 12 metri;
2. per la larghezza, 2,55 metri;
3. per l’altezza, 4 metri.
Il convoglio costituito da una macchina agricola operatrice semovente e da una trainata, a qualunque tipologia esse appartengano, non può superare la lunghezza di m 18,75.
Tale limite è stato di recente innalzato (rispetto ai precedenti m 16,50) e può capitare che i documenti di circolazione riportino tale valore: in tal caso si ritiene che debba essere rispettata la lunghezza indicata, in quanto coinvolta nella visibilità dei dispositivi di segnalazione.
Le regole in caso di eccezionalità
Se superano i limiti di massa, di dimensioni o entrambi, le macchine agricole operatrici semoventi sono considerate eccezionali: possono circolare solo se autorizzate dall’ente proprietario della strada: l’Anas, per le strade di interesse nazionale, la Regione per la rimanente rete stradale. La durata minima dell’autorizzazione è di 4 mesi, la massima di 2 anni: la possibilità di limitarne la durata è un vantaggio nei sempre più numerosi casi in cui l’autorizzazione è subordinata al pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura delle strade. L’ente a cui viene richiesta l’autorizzazione è obbligato a rilasciarla entro un termine ben definito: normalmente di 10 giorni, prolungabili qualora siano necessari i nulla osta di altri enti.
Che accade se l’autorizzazione tarda ad arrivare? Non essendo prevista per legge, non si può applicare la clausola del silenzio-assenso, ma esistono comunque autorevoli pronunciamenti che possono lasciare spazio alla speranza Dieci giorni sono davvero troppi in un’epoca in cui le informazioni viaggiano con strumenti telematici e non più con le buste chiuse di 30 anni fa. Nella domanda bisogna indicare le generalità del proprietario o dell’azienda agricola nel cui interesse viene impiegata la macchina: una formula molto ampia che viene talvolta contestata dagli enti proprietari, che confondono le macchine agricole con i veicoli industriali.
Un grave errore che porta a conseguenze aberranti: le macchine agricole operatrici eccezionali sono regolate da norme proprie che non hanno nulla a che vedere con quelle di autocarri e trasporti eccezionali, come espressamente previsto dal codice della strada. Emblematico è il caso della scorta, che per le macchine agricole è stabilita per legge, quando la larghezza supera m. 3,20, indipendentemente dalla larghezza delle corsie o della carreggiata; la scorta viene realizzata con un automezzo rientrante nella disponibilità dell’azienda.
Per i veicoli industriali la scorta è tutt’altra cosa: oltre a richiedere autoveicoli speciali dotati della necessaria segnaletica, è affidata a personale formato e abilitato; obbligo e caratteristiche della scorta vengono di volta in volta stabilite dall’ente che rilascia l’autorizzazione. In questo caso abbiamo dei professionisti, che sono abilitati a regolare il traffico né più né meno di quanto potrebbero fare gli agenti di polizia stradale.
Per le macchine agricole, l’autoveicolo di scorta, munito di lampeggiatore (smontabile) e di una semplice bandiera rossa, deve precedere il mezzo eccezionale a distanza compresa fra 75 e 150 metri, ma il personale non può regolare il traffico o chiudere una strada. Non è possibile eseguire la scorta con mezzi motorizzati diversi dagli autoveicoli (automobili e autocarri); il requisito della disponibilità da dell’azienda è soddisfatto nei seguenti casi:
- proprietà: il veicolo è intestato all’impresa;
- presi a noleggio o in leasing;
- non di proprietà ma che siano stati regolarmente forniti attraverso un contratto.
L’impiego di autoveicoli di proprietà di dipendenti e collaboratori, oppure prestati da terzi ma senza alcun titolo giuridico, non sembra invece corretto, anche se mancano prese di posizione ufficiali nell’uno o nell’altro senso.
Il personale di scorta deve far parte dell’organico aziendale (come dipendente, socio, collaboratore), trattandosi di un contesto lavorativo, ma non deve essere in possesso di particolare formazione, a parte quella prevista dall’art. 37 del DLT 81/2008 sulla formazione specifica dei lavoratori.