Nuove regole per l’omologazione delle macchine agricole

omologazioni
Dall’1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa per l'omologazione dei trattori, dei loro rimorchi e delle macchine agricole operatrici trainate

Il Regolamento 167/2013/Ue, ormai noto come “Mother Regulation” (ossia Regolamento “madre”) che d'ora in poi indicheremo con la sigla MR, ha fissato nuove regole per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine agricole operatrici trainate.
La MR è stata una madre prolifica, dato che ha già generato diversi regolamenti aggiuntivi, grazie ai quali il quadro normativo è stato per ora completato ed è entrato pienamente in vigore (con qualche eccezione, come vedremo) a partire dal 1° gennaio 2018. È bene premettere che si sta parlando unicamente di nuove omologazioni: non interessa pertanto le macchine agricole già omologate sulla base alle norme precedenti (e in particolare di quelle del nostro Codice della Strada).
Data la complessità della materia, tuttora in corso di approfondimento – sono stati chiesti ulteriori chiarimenti al competente ministero – la trattazione proseguirà nel prossimo numero: per ora ci limiteremo ad esaminare solo alcuni aspetti della MR, che si applica alle seguenti categorie di veicoli agricoli:

  • Trattori agricoli e forestali a ruote (T) suddivisi in 2 categorie principali: TA, se hanno velocità massima per costruzione inferiore a 40 km/h, TB se sono costruiti per raggiungere una velocità maggiore;
  • Trattori agricoli e forestali a cingoli (C);
  • Rimorchi agricoli (R), anch'essi distinti in 2 categorie: RA, costruiti per non superare i 40 Km/h, e RB, omologati per velocità superiori;
  • Attrezzature intercambiabili trainate (S) distinte, come i rimorchi, in 2 categorie: SA, se omologate per una velocità di traino inferiore a 40 Km/h, e SB se omologate per velocità superiori; queste “attrezzature” corrispondono alle macchine agricole operatrici trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera B, paragrafo 1 del nostro Codice della Strada.

Diciamo subito che la distinzione fra rimorchi agricoli e attrezzature trainate lascia spazio ai costruttori per scegliere, seppure entro certi limiti, se omologarli nell'una o nell'altra categoria:

  • Rimorchi (R): oltre ad essere progettati per essere trainati da un trattore, sono concepiti essenzialmente per portare un carico; in alternativa, possono essere attrezzati per svolgere una lavorazione, e quando il rapporto fra peso complessivo e tara è uguale o superiore a 3;
  • Attrezzature (S): oltre a essere state progettate per essere trainate, possono sia svolgere lavorazioni, sia avere un piano di carico, per trasportare temporaneamente materiali da impiegare durante il lavoro; nella categoria rientrano anche quelle macchine in cui il rapporto fra peso complessivo e tara è inferiore a 3.

Alcune osservazioni

Le distinzioni sulla velocità massima possono sembrare in contrasto con quanto stabilito dal Codice della Strada, che vieta di costruire macchine agricole capaci di superare i 40 Km/h, ma bisogna considerare la gerarchia delle due norme.
La MR – che si occupa solo di omologazioni, e non del comportamento su strada – ha un “peso” giuridico superiore alle norme nazionali (Codice della Strada), nel suo ambito di applicazione: per questo è possibile omologare macchine agricole con velocità maggiore di 40 Km/h.
È semmai l'utilizzatore del trattore che dovrà stare attento a non superare il limite di 40 Km/h fissato per le macchine agricole dal Codice della Strada all'art. 142, comma 3, lettera c), che è invece una norma di comportamento, definita dalla legge nazionale. Ci si trova nella medesima condizione delle automobili, costruite per raggiungere velocità assai superiori a quelle massime consentite su strada: 50 km/h nei centri abitati, 90 sulle strade extraurbane, 110 su quelle a scorrimento veloce e 130 sulle autostrade.
Come scritto in altre occasioni, però, il superamento di un limite di velocità comporta sanzioni assai meno gravi rispetto alle modifiche costruttive al veicolo, come quelle apportate al regolatore di velocità delle trattrici omologate per i 40 km/h: niente più ritiro della carta di circolazione, né il rischio di dover riportare la macchina al collaudo.
Le definizioni di rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate consentono ai costruttori di omologare le macchine agricole nella categoria più consona all'uso che se ne fa; per esempio, uno spandiconcime potrebbe essere omologato come rimorchio, tenuto conto del fatto che la funzione di trasporto prevale rispetto a quella della distribuzione un campo.
All'atto pratico le distinzioni fra le due categorie sono trascurabili, fatta eccezione per le attrezzature trainate prive di freni, il cui peso a pieno carico può arrivare a 3.000 kg, contro i 1.500 kg di un rimorchio; il diverso trattamento ha un preciso significato, perché un'attrezzatura difficilmente potrebbe essere sovraccaricata (a differenza di un rimorchio...). E le attrezzature portate e semi-portate dove si collocano? Come specificato anche dal Codice della Strada, non rientrano fra i veicoli, neppure se hanno proprie ruote di appoggio (semi-portate); sono infattio considerati come parte integrante del trattore.
Il peso complessivo delle attrezzature portabili viene determinato all'omologazione del trattore ed è quindi compreso nella “massa massima tecnicamente ammissibile” indicata sull'allegato tecnico.
Sono parimenti escluse dalla Mother Regulation le cosiddette “macchine agricole operatrici semoventi, di cui all'art. 57, comma 2, lettera a, del Codice della Strada: mietitrebbie, trince e altre macchine semoventi per la raccolta, per l'irrorazione ecc., non comprese nella definizione di “trattore agricolo o forestale”.
Per capire il motivo di questa esclusione, dobbiamo ricordare che la MR si occupa solo dei trattori agricoli e forestali, in precedenza soggetti ad altre direttive di prodotto (la prima, la 74/150/CEE, e l'ultima, la 2003/37/CE) e, per estensione, dalle macchine agricole da essi trainate.
Le macchine agricole operatrici semoventi sono costruite nel rispetto di altre direttive comunitarie: la prima fu la Direttiva Macchine (n. 1989/391/CE), da ultimo sostituita dalla 2006/42/CE; tali direttive non prevedono procedure di omologazione comunitaria, che sono lasciate agli stati membri dell'Unione europea.
Per queste macchine continuano a valere le omologazioni nazionali, fra cui rientrano le procedure previste dal nostro Codice della Strada.

gasolio

Largo ai “pesi massimi”

Il Codice della Strada risale all'ormai lontano 1992 e, per quanto riguarda i pesi, da un decreto ministeriale del 1983: in questi 35 anni la meccanizzazione agricola ha conosciuto un'evoluzione e uno sviluppo che ha portato alla diffusione di mezzi sempre più potenti e pesanti.
Già all'epoca un rimorchio di 20 tonnellate di peso complessivo poteva essere ritenuto accettabile, se si escludeva il trasporto dei grandi cingolati per l'aratura, mentre gli autotrasportatori garantivano un servizio capillare anche per i prodotti agricoli.
Condizioni totalmente diverse da quelle attuali: le norme sui tempi di guida hanno reso sempre più difficile l'impiego degli autocarri per il trasporto dei prodotti agricoli, mentre l'incremento delle potenze consente di trainare in assoluta sicurezza rimorchi di peso ben superiore alle 20 tonnellate.
In altre parole, i limiti del Codice sono diventati sempre più stretti, limiti che possono essere superati solo grazie alle norme comunitarie: per il contoterzista la MR ha suscitato grandi attese proprio per questo motivo.
I nuovi pesi (e le nuove portate legali) sono possibili solo con dispositivi di traino diversi da quelli previsti dal Codice (Cuna): questi ultimi sono stati riconosciuti a livello comunitario e quindi potranno continuare ad essere impiegati anche sui “nuovi” trattori. Risolto il problema della compatibilità fra vecchi rimorchi e nuovi trattori, l'elemento determinante introdotto dalla disciplina comunitaria è legato alla possibilità di impiegare dispositivi di traino di capacità superiore rispetto al passato.
Oltre allo sforzo di traino, su alcuni tipi di ganci (e relativi occhioni, per quanto riguarda le trainate) il peso su timone può arrivare a 4.000 kg (i ganci e occhioni Cuna si fermano a 2.500). A queste innovazioni si aggiunge un incremento ponderale, che consente di aumentare il peso a 10 t per gli assi non motorizzati e a 11,5 t per gli assali traenti.
Per le macchine agricole trainate (S) la MR ammette la possibilità di omologazione fino a 3 metri di larghezza, fermi restando i limiti di lunghezza (12 m) e di altezza (4 m) validi per tutte le categorie di veicoli.
Per i trattori la massa è quella massima tecnicamente ammissibile, comprendente quindi la tara, le zavorre, le attrezzature portate e l'eventuale carico sul dispositivo di traino; per le macchine trainate si intende la massa a pieno carico, come indicato nella tabella sottostante.

Tab. 1

Trattori agricoli e forestali Massa MR (t) Massa CdS (t)
A ruote (2 assi) 18 14
A a cingoli 32 16

 

Poiché le masse massime ammesse dal Codice della Strada sono inferiori a quelle ammesse dalla MR, si pone la questione se il trattore che supera i limiti indicati dal Codice (art. 104) debba essere considerata come “macchina agricola eccezionale”, e come tale soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
La circolare ministeriale del 23 febbraio 2016 chiarisce che se la larghezza delle attrezzature trainate (o dei trattori allestiti con gomme larghe) supera il limite di m 2,55, deve essere richiesta l'autorizzazione come macchine agricole eccezionali.
Ma per le masse il discorso potrebbe essere diverso: la macchina agricola omologata con una massa superiore a quanto indicato dal Codice dovrebbe poter circolare liberamente se rientra nei limiti fissati in sede omologazione comunitaria, diventando eccezionale solo se supera tali limiti.
Le nuove masse variano in misura ancora maggiore per i rimorchi, in relazione sia al numero e alla disposizione degli assi, sia all'eventuale presenza di un carico sul dispositivo di agganciamento, come specificato nella tabella seguente per le tipologie più comuni.

Tabella 2

Rimorchi ad un asse Massa MR (t) Massa CdS (t)
Ad asse folle 10 6
Ad asse motore 11,5 6

Nei valori indicati, per i soli rimorchi omologati secondo la MR, non è compresa la massa gravante sull'occhione.

Tabella 3

Rimorchi a timone rigido 2 assi Massa MR (t) Massa CdS (t)
A distanza inferiore a m 1,000 11 11
A distanza inferiore a m 1,200 16 11
A distanza inferiore a m 1,300 16 14
A distanza inferiore a m 1,800 18 14
A distanza superiore a m 1,799 20 14

Nei valori indicati, per i rimorchi omologati secondo la MR, non è compresa la massa gravante sull'occhione; se sono bilanciati (senza carico sull'occhione) la massa massima per distanze fra gli assi superiori a m 1,3 è limitata a 18 t.

Tabella 4

Rimorchi a timone rigido 3 assi Massa MR (t) Massa CdS (t)
A distanza inferiore a m 1,300 21 20
A distanza inferiore a m 1,400 24 20
A distanza superiore a m 1,400 30 20

Nei valori indicati, per i rimorchi omologati secondo la MR, non è compresa la massa gravante sull'occhione; se sono bilanciati (senza carico sull'occhione) la massa massima per distanze fra gli assi superiori a m 1,400 è comunque limitata a 24 t.

Tabella 5

Rimorchi a 4 o più assi Massa MR (t) Massa CdS (t)
A timone rigido 40 20
Bilanciati (con ralla girevole) 32 20

Nei valori indicati, per i rimorchi omologati secondo la MR e con timone rigido, , non è compresa la massa gravante sull'occhione, che porterebbe la massa totale addirittura a 44 tonnellate; restano tuttavia da definire le distanze minime fra gli assi (presumibilmente maggiori di m 1,400).

È bene considerare che il valore indicato potrebbe essere superiore alla capacità di traino del trattore, anche per potenze superiori ai 300 cavalli; inoltre un convoglio di oltre 55 tonnellate potrebbe avere serie limitazioni a circolare sulla viabilità ordinaria (ponti e sovrappassi).

Ma di questo si parlerà prossimamente....

Nuove regole per l’omologazione delle macchine agricole - Ultima modifica: 2018-01-15T16:15:53+01:00 da Simone Martarello

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