Legge per la formazione del bilancio, le novità fiscali

legge di bilancio
Torniamo sulla manovra finanziaria per esaminare più da vicino cosa c’è di nuovo sul fronte delle imposte

Facendo seguito alla prima e frettolosa disamina delle principali innovazioni normative introdotte dalla legge per la formazione del bilancio dello Stato per l’anno 2019, iniziamo ad esaminare quelle che interessano le imposte.
Chi si attendeva un calo drastico della pressione fiscale rimarrà deluso, ma la situazione è quella che è, l’economia non decolla e i tagli agli sprechi, per quanto necessari, non bastano a coprire il disavanzo che si verrebbe a creare con un fisco più giusto. Al lettore attento non sarà sfuggita la gravità di questa affermazione: proprio la giustizia non dovrebbe essere in testa alle preoccupazioni di un governo, al di là di quanto può costare? Verissimo, ma per quanto la politica sia stata definita “l’arte del possibile”, sembra molto difficile dare la copertura finanziaria a iniziative alle quali il sistema non era preparato, prima fra tutte la riduzione del carico fiscale, a meno di non ricorrere a soluzioni impopolari.

Pochi, ma subito
L’immane contenzioso fiscale che si continua a creare è figlio di un’eccessiva complicazione legislativa, che per salvaguardare gli interessi di qualcuno piuttosto che di altri, spesso crea situazioni ingiuste, o presunte tali.
La definizione agevolata delle controversie, prevista dall’art. 6 del “collegato”, ripete con qualche modifica la versione precedente, ed è proporzionata al rischio:
- sulle somme in discussione in 1° grado, si può chiudere la partita pagando il 90%;
- se il fisco ha perso in 1° grado, la quota da pagare si riduce al 40%;
- se ha perso anche in 2° grado, la lite si chiude pagando il 15%.
Sono poi previsti casi diversi, in relazione ad una vittoria parziale, anche se le percentuali risultano realmente convenienti solo per liti di grande entità; gli importi dovuti devono essere pagati entro il prossimo 31 maggio e possono essere rateizzati, pagando la prima rata entro tale data.
Altra forma di sanatoria è quella che riguarda il mancato rispetto di obblighi e adempimenti di natura formale, che non abbiano attinenza con il pagamento di imposte, commessi prima del 24 ottobre 2018.
La regolarizzazione consiste nel pagamento di 200,00 € per ognuno degli anni in cui si sono commesse le infrazione, a condizione che non siano ancora stati contestati dalla pubblica amministrazione, similmente a quanto avviene, per esempio, con il ravvedimento operoso.

Rottamazione delle cartelle esattoriali
Il provvedimento è una riedizione di quelle precedenti, in essere dal 2017 e riguarda le somme dovute per sanzioni e interessi, specie quelli maturati dopo l’affidamento all’agente della riscossione; se la cartella è molto vecchia, la riduzione è davvero consistente.
Non si tratta però di una “rottamazione” in senso stretto, ma di una definizione agevolata che, in cambio di una rateazione a breve termine e di un preciso impegno del contribuente, consente di ridurre in modo significativo il carico pendente.
La sanatoria non opera in alcuni casi, come ad esempio:
- recupero di aiuti di Stato non dovuti e richiesti indietro;
- multe e sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sanzioni non tributarie e non previdenziali;
- sanzioni per infrazioni al Codice della strada.
Riguardo a quest’ultimo punto, però, gli interessi di mora possono essere oggetto di definizione.
L’adesione alla “rottamazione” deve essere perfezionata compilando e consegnando all’agente della riscossione un apposito modello entro il prossimo 30 aprile; entro la fine di giugno questo invia al debitore gli importi dovuti al netto delle somme sgravate.
La novità, rispetto alle precedenti edizioni, riguarda la rateazione, con rate più “leggere” e diluite nel tempo: la prima, del 10%, scade il 31 luglio; le successive, sempre del 10%, scadranno alla fine dei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre; la seconda rata scadrà quindi il 30/11/2019.
Molto importanti sono gli effetti della definizione agevolata, che sospende i termini di prescrizione o decadenza, preclude all’agente della riscossione l’avvio di ulteriori atti esecutivi (come il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca o una nuova azione di recupero coattivo).
Il debitore, rispetto alle partite definite, non è considerato inadempiente: un eventuale debito tributario non può quindi bloccare il pagamento di un rimborso d’imposta o di un credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
Questo vale anche per il rilascio della documento di regolarità contributiva (DURC), a condizione che il contribuente dichiari l’adesione alla definizione agevolata in sede di richiesta del documento.
Molto importante è il raccordo fra questa e le precedenti “rottamazioni”, perché consente, in alcuni casi, di recuperare eventuali inadempienze; secondo le vecchie norme, il “salto” di una rata faceva perdere tutti i benefici, un’amara beffa per chi si era sottoposto a gravi sacrifici personali.
Il provvedimento, all’art. 4, tratta delle cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione nel precedente decennio (dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), di cui è rimasta da pagare una somma inferiore a 1.000 euro comprensivi di capitale e interessi.
Il debito residuo, determinato con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, viene completamente condonato; quanto era invece già stato pagato si considera invece definitivamente acquisito, e non è pertanto possibile richiederne il rimborso. Anche qui valgono le esclusioni già viste per la “rottamazione” agevolata delle cartelle esattoriali.

Agevolazione sui verbali di constatazione
I vari provvedimenti finora descritti non configurano, a rigor di termini, un vero e proprio condono fiscale, ma ci somigliano molto, e questo ha esposto il governo a critiche, anche se le varie norme si inseriscono in una consolidata tradizione nazionale.
Un ulteriore esempio viene dalla definizione dei processi verbali di constatazione, che l’agenzia delle entrate notifica prima dell’accertamento vero e proprio o dell’invito al contraddittorio. Il messaggio del fisco è chiaro: sappiamo che non sei a posto, ma se vuoi puoi metterti in regola (pagando, naturalmente).
La condizione è che, alla fatidica data del 24 ottobre scorso, sia stato ricevuto il verbale, ma non ancora l’avviso o l’invito al contraddittorio; chi aderisce deve presentare una dichiarazione (entro il mese di maggio) i cui contenuti sono ancora in fase di definizione, e pagare le relative imposte.
In cambio, non è dovuta alcuna sanzione, e neppure gli interessi, una condizione assai più favorevole di quella in cui il contribuente si renda conto di non avere pagato il dovuto e vi provveda direttamente, senza attendere che l’amministrazione finanziaria se ne accorga.
Sempre entro fine maggio, dovranno essere pagate le imposte calcolate dal fisco sulla base del verbale o, nel caso sia stata chiesta una rateazione, almeno la prima rata; le rate successive dovranno essere versate trimestralmente. In ogni caso non è possibile pagare le rate (o l’unica rata) compensando eventuali crediti: lo Stato evidentemente vuole incassare subito i quattrini.

Tassazione più pesante per le quote societarie
Le cessioni di partecipazioni in società – di persone o di capitali – sono state assoggettate ormai da molti anni a tassazione, per la differenza fra il costo fiscalmente riconosciuto ed il valore di vendita.
È opportuno premettere che in una società (per esempio, una snc) i soci sono persone fisiche che possiedono quote variabili del capitale; la rivendita di queste quote a un valore superiore a quello di acquisto determina una plusvalenza, comunemente detta “capital gain”.
Fino al 2017, le plusvalenze da cessioni di quote sociali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%; sul maggior reddito si andavano poi a calcolare le imposte ordinarie, con le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.
Detta percentuale, a decorrere dal 2018, era stata elevata al 58,14%: la percentuale di tassazione, riferita all’intera plusvalenza, (che in precedenza andava dal 11 al 21%, a seconda della classe di reddito) dall’anno scorso saliva di 2-4 punti, e quindi dal 13 fino al 25%.
Il livello di tassazione è davvero alto, perché in una piccola società, specie se di persone, le quote si cedono per gravi motivi – età, necessità economiche, malattia o impedimento, oppure per passare il testimone ai figli – ma assai raramente per intenti speculativi.
Ci sarebbe stato da attendersi un intervento correttivo, utile anche per facilitare il rinnovamento della nostra classe imprenditoriale, e invece, la doccia fredda: la tassazione è stata sì unificata, ma con un ritocco verso l’alto.
Dal 2019 le plusvalenze non vanno più ad aggiungersi agli altri redditi del contribuente, seppure in parte, come avveniva fino al 2018, ma si paga un’imposta sostitutiva nella misura fissa del 26%; lo svantaggio è minimo per plusvalenze elevate (con redditi molto alti), ma aumenta per i redditi bassi. Poco importa, per l’artigiano costretto a cedere la sua quota ai figli, che sia stata ammessa la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze, un’opportunità che riguarda soprattutto gli investitori, ma che interessa assai poco alle piccole imprese.

Prorogato il bonus verde
Dopo un anno di applicazione sperimentale, che ha suscitato grandi speranze nelle imprese di giardinaggio, è stata prorogata la detrazione Irpef del 36% per gli interventi sulle aree verdi private, la realizzazione di coperture vegetali e di giardini pensili.
Se i motivi ispiratori appaiono vagamente utopistici e denotano un’eccessiva influenza mediatica di soluzioni urbanistiche estreme, che hanno un valore ambientale negativo in termini di fabbisogno energetico, l’iniziativa persegue due scopi “nobili”.
Da un lato, esprime la volontà di diffondere gli impianti vegetali all’interno delle aree urbane, per i loro benefici effetti climatici e ambientali; dall’altro, per moralizzare un settore dominato da un diffuso abusivismo, che esercita una concorrenza sleale nei confronti dei veri professionisti.
Non avrebbe senso infatti pretendere che le imprese di giardinaggio e manutenzione del verde siano soggette ad un proprio regime di qualificazione se poi, nella realtà pratica, devono convivere con operatori improvvisati e privi di qualunque capacità tecnica.
Come per altri sgravi fiscali (ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche) i pagamenti devono essere tracciabili, come quelli fatti tramite bonifico, ed il costo sostenuto deve essere ripartito in 10 rate di uguale importo.
Il bonus verde spetta anche per gli interventi sulle aree esterne condominiali, nel limite massimo di 5000 euro per ogni unità abitativa, e comprende anche le spese di progettazione e manutenzione necessarie per l’esecuzione degli interventi oggetto di agevolazione.

Rivalutazione dei beni d’impresa, terreni e partecipazioni
Non si tratta di autentiche novità, ma della riproposizione di norme già in vigore negli anni passati che tuttavia, considerato il loro carattere oneroso, rappresentano una sicura fonte di gettito.
Come al solito lo Stato conta sul senso di responsabilità e sul senso del dovere dei contribuenti che, dinanzi alla prospettiva di operazioni suscettibili di realizzare forti plusvalenze patrimoniali, scelgono di pagare oggi un’imposta sostitutiva per limitarne gli effetti fiscali.
La rivalutazione può riguardare, da un lato, i beni d’impresa materiali e immateriali, incluse le partecipazioni in società controllate, iscritti nel bilancio dell’anno in corso al 31/12/2017; il maggior valore comporta il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, come ad esempio i terreni.
Un macchinario già ammortizzato, ma tenuto in perfette condizioni di funzionamento, può mantenere un valore positivo, che tuttavia non risulta in bilancio: il suo valore iniziale è infatti interamente compensato dal fondo di ammortamento.
Se l’impresa è soggetta ad una percentuale di tassazione media del 30%, la rivalutazione di quel bene al suo attuale valore commerciale potrebbe comportare un vantaggio fiscale, nel caso in cui fra qualche anno se ne prevedesse la vendita, poiché si andrebbe a ridurre l’entità della plusvalenza.
Lo stesso meccanismo riguarda i terreni e le partecipazioni societarie: rivalutarli oggi comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva tutt’altro che trascurabile, ma riduce considerevolmente la plusvalenza che si andrà a realizzare quando verranno venduti.
Non è necessario che questa prospettiva rientri nelle attuali previsioni, perché una volta effettuata la rivalutazione i beni acquisiscono automaticamente il nuovo valore, rispetto al quale si andrà a calcolare l’eventuale plusvalenza, che potrebbe anche essere nulla.
Per i terreni, già posseduti alla data del 1° gennaio, l’imposta sostitutiva incide per il 10%, con un aumento di ben 2 punti rispetto alle versioni del provvedimento riproposte negli anni passati, che a sua volta raddoppiava l’aliquota iniziale (4%).
L’aumento progressivo dell’imposta sostitutiva dovrebbe convincere tutti i proprietari di terreni che abbiano una qualche suscettibilità di divenire fabbricabili (prima o poi) ad aderire all’agevolazione, prima che il carico fiscale possa scoraggiare la rivalutazione.
E veniamo alle partecipazioni societarie, di cui si è parlato precedentemente: come abbiamo visto, la tassazione delle plusvalenze da cessione di quota è progressivamente aumentata (26%), fino a raddoppiare per i redditi più bassi, che fino all’anno scorso pagavano appena il 13,2%.
Una via d’uscita è rappresentata dalla rivalutazione delle partecipazioni societarie, fino al valore commerciale attuale: in questo caso la plusvalenza potrebbe ridursi a zero, o quasi, e poco importa se l’aliquota è aumentata, ciò che conta è il carico fiscale complessivo.
Chi ha in animo, o in previsione, di cedere in parte o in tutto una quota societaria farà bene ad approfittare di questa occasione; pagando una imposta sostitutiva del 11% può arrivare ad annullare le future plusvalenze, con un vantaggio fiscale netto del 15%.

 

SENZA MAXI-AMMORTAMENTO, ADDIO INVESTIMENTI PER 17 MILIONI DI EURO

Con la scomparsa delle agevolazioni concesse dal Maxi-Ammortamento gli investimenti medi delle imprese agromeccaniche per l’acquisto di mezzi e attrezzature per l’attività ordinaria nelle campagne diminuiranno di oltre 60mila euro per azienda. A livello provinciale significa un taglio dell’innovazione per circa 17 milioni di euro.
È Confai Mantova a calcolare – a margine del convegno sulle novità fiscali e amministrative inerenti all’agricoltura, organizzato al Bovimac di Gonzaga - i primi effetti collaterali della Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore dall’inizio dell’anno. Esplorata in ogni dettaglio grazie alla professionalità di Gian Paolo Tosoni, ragioniere commercialista e pubblicista per Il Sole 24 Ore, uno dei massimi esperti in Italia di fiscalità rurale, la Legge di Bilancio 2019 mostra ombre e luci per il mondo agromeccanico. «Soprattutto – afferma Sandro Cappellini, direttore di Confai Mantova – se allarghiamo l’orizzonte ad altri aspetti che stanno complicando la vita delle imprese, come la fatturazione elettronica, la revisione dei mezzi agricoli ancora senza un decreto attuativo e l’interpretazione a nostro avviso errata sulle assegnazioni del gasolio agricolo da parte di Regione Lombardia».
Proprio sul tema delle concessioni del gasolio agricolo Confai Mantova ha sollecitato nuovamente la politica regionale, affinché il decreto ministeriale 424 sulle assegnazioni di carburante agevolato trovi corretta applicazione anche in Lombardia.

 

Legge per la formazione del bilancio, le novità fiscali - Ultima modifica: 2019-02-04T10:50:55+01:00 da Lucia Berti

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